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24.4.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 106/1

IV (Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

DECISIONE A1 del 12 giugno 2009 relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2010/C 106/01)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO punti di vista tra le istituzioni di 2 o più Stati membri sulla DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, determinazione della legislazione applicabile,

visto l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguar­ visto l’articolo 72, lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004 dante l’introduzione di una procedura per l’applicazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata visto l’articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguar­ di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione dante l’introduzione di una procedura per l’applicazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004, e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità considerando quanto segue: di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), (1) Uno dei principali fattori che permettono l’efficiente fun­ zionamento della regolamentazione comunitaria relativa visto l’articolo 76, paragrafo 3, l’articolo 76, paragrafo 4, se­ al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazio­ condo comma, e l’articolo 76, paragrafo 6 del regolamento (CE) nali è rappresentato da una stretta ed efficace collabora­ n. 883/2004 riguardante l’obbligo che hanno le autorità com­ zione tra le autorità e le istituzioni dei diversi Stati mem­ petenti e le istituzioni degli Stati membri di cooperare tra loro bri. per garantire la corretta applicazione del regolamento, (2) Uno degli elementi che caratterizzano una buona coo­ perazione ai sensi dei regolamenti è costituito dallo visto l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguardante scambio di informazioni tra le autorità, le istituzioni e il valore giuridico dei documenti e delle certificazioni che atte­ le persone; esso deve fondarsi sui principi del servizio stano la situazione di una persona, pubblico, dell’efficienza, dell’assistenza attiva, della rapi­ dità nei termini di consegna e dell’accessibilità. visto l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguardante l’applicazione provvisoria di una legislazione e la concessione (3) È nell’interesse sia delle istituzioni e delle autorità, da un provvisoria di prestazioni nei casi in cui emergano divergenze di lato, che, dall’altro, delle persone coinvolte fornire e scambiare senza indugio tutte le informazioni necessarie (1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. a stabilire e determinare i diritti e gli obblighi della per­ (2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. sona interessata.

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(4) Anche il principio di buona cooperazione, ai sensi tra sempre secondo l’articolo76, le autorità interessate pos­ l’altro dell’articolo 10 del trattato CE, dispone che le sono adire la commissione amministrativa in assenza di istituzioni effettuino una valutazione adeguata dei fatti una soluzione entro un termine ragionevole. pertinenti ai fini dell’applicazione dei regolamenti. Se sorge un dubbio riguardo alla validità di un documento o alla correttezza di un certificato o se emerge una di­ (11) Gli Stati membri hanno manifestato la necessità di fissare vergenza di punti di vista tra Stati membri sulla determi­ una procedura standard, da seguire prima di adire la nazione della legislazione applicabile o dell’istituzione Commissione amministrativa, che definisca in modo che dovrebbe concedere la prestazione, le persone che più preciso il ruolo della commissione amministrativa rientrano nel campo di applicazione del regolamento nella conciliazione di opinioni opposte sostenute dalle (CE) n. 883/2004 hanno tutto l’interesse che le istituzioni istituzioni sulla legislazione applicabile. o le autorità degli Stati membri in questione raggiungano un accordo entro un periodo di tempo ragionevole.

(12) Una procedura siffatta è contenuta già in vari accordi bilaterali tra Stati membri. Tali accordi sono stati presi (5) Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 987/2009 a modello per la presente decisione. prevedono che in tali casi venga seguita una procedura di conciliazione. (13) È consigliabile che, per accelerare la procedura, le comu­ nicazioni tra le persone di contatto delle istituzioni e le autorità avvengano per via elettronica. (6) Le presenti disposizioni confermano ed estendono la giu­ risprudenza della Corte di giustizia delle Comunità euro­ pee ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Con­ siglio (1), ai sensi della quale è stata sviluppata una pro­ Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, cedura standard per i contenziosi tra Stati membri riguar­ paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, danti la validità dei certificati di distacco, consolidata nella precedente decisione 181 della Commissione am­ ministrativa delle comunità europee per la sicurezza so­ DECIDE: ciale dei lavoratori migranti (2).

1. La presente decisione fissa le regole per l’applicazione di

(7) Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 987/2009 una procedura di dialogo e di conciliazione cui si potrà prevedono la possibilità di adire la commissione ammini­ ricorrere nei seguenti casi: strativa se non viene raggiunto un accordo tra le istitu­ zioni o le autorità interessate. a) casi in cui esistano dubbi sulla validità di un documento o sulla correttezza di una certificazione attestante la situazione di una persona ai fini dell’applicazione del (8) L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 987/2009 stabilisce regolamento (CE) n. 883/2004 o del regolamento (CE) che si deve seguire questa procedura anche quando n. 987/2009; o emerge una divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità sull’ applicazione dell’articolo 13 del rego­ lamento (CE) n. 883/2004. b) casi in cui emerga una divergenza di punti di vista tra Stati membri sulla determinazione della legislazione ap­ plicabile. (9) L’articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009 contiene un riferimento analogo all’articolo 6 dello stesso regola­ mento se la divergenza di punti di vista sulla legislazione 2. La procedura di dialogo e di conciliazione va seguita prima applicabile in via prioritaria nel campo delle prestazioni di adire la commissione amministrativa. familiari.

3. La presente decisione si applica fatto salvo il diritto di

ricorrere alle procedure amministrative previste dalla legi­ (10) La base giuridica di queste disposizioni è l’articolo 76, slazione nazionale di uno Stato membro interessato. paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, secondo il quale in caso di difficoltà di interpretazione o di ap­ plicazione di tale regolamento, l’istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza 4. La procedura di dialogo e di conciliazione deve essere so­ contatta le istituzioni degli Stati membri interessati e, spesa se la questione è divenuta oggetto di un ricorso giudiziario o amministrativo ai sensi dell’ordinamento na­ (1) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. zionale dello Stato membro dell’istituzione che ha emesso il (2) GU L 329 del 14.12.2001, pag. 73. documento in questione.

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5. L’istituzione o l’autorità che esprima dubbi sulla validità di alla luce delle circostanze specifiche e se la stessa è limitata un documento emesso da un’istituzione o da un’autorità di nel tempo. un altro Stato membro o che non concordi sulla determi­ nazione (provvisoria) della legislazione applicabile sarà in prosieguo denominata istituzione richiedente. L’istituzione dell’altro Stato membro sarà in prosieguo denominata isti­ Seconda fase della procedura di dialogo tuzione richiesta. 13. Se le istituzioni non raggiungono un accordo durante la prima fase della procedura di dialogo o se l’istituzione ri­ chiesta non può completare la sua istruttoria entro i 6 mesi successivi al ricevimento della domanda, le istituzioni ne Prima fase della procedura di dialogo informano le rispettive autorità competenti. Ciascuna delle 6. Se si verifica una delle situazioni di cui al punto 1, l’istitu­ istituzioni redige una relazione sulle proprie attività. zione richiedente contatta l’istituzione richiesta, per chie­ dere i necessari chiarimenti sulla decisione di quest’ultima e, se del caso, ritirare o dichiarare non valido il documento 14. Le autorità competenti degli Stati membri interessati pos­ in questione, oppure riesaminare o annullare la sua deci­ sono decidere di avviare la seconda fase della procedura di sione. dialogo o di adire direttamente la commissione ammini­ strativa.

7. L’istituzione richiedente motiva la sua richiesta, indica che

essa viene formulata ai sensi della presente decisione e 15. Se le autorità competenti avviano la seconda fase della fornisce la certificazione cha ha dato origine alla domanda. procedura di dialogo, ciascuna di esse nomina, entro 2 Essa indica chi sarà la sua persona di contatto per la prima settimane dal ricevimento della notifica da parte delle isti­ fase della procedura di dialogo. tuzioni, una persona di contatto centrale. Le persone di contatto non devono necessariamente avere competenza diretta nella materia in questione.

8. Quanto prima e comunque entro 10 giorni lavorativi dal

ricevimento della domanda, l’istituzione richiesta conferma, per via elettronica o fax, il ricevimento della stessa. Essa 16. Le persone di contatto si devono adoperare per trovare un indicherà chi sarà la sua persona di contatto per la prima accordo sulla materia entro 6 settimane dalla loro nomina. fase della procedura di dialogo. Ciascuna persona di contatto redige una relazione sulle proprie attività e notifica alle istituzioni il risultato della seconda fase della procedura di dialogo.

9. L’istituzione richiesta informa l’istituzione richiedente sul

risultato della sua istruttoria quanto prima, e comunque entro 3 mesi dal ricevimento della domanda. La procedura di conciliazione

17. Se è impossibile raggiungere un accordo durante la proce­

dura di dialogo, le competenti autorità possono adire la commissione amministrativa. Ciascuna autorità competente 10. L’istituzione richiesta deve notificare all’istituzione richie­ redige una relazione per la commissione amministrativa dente se conferma o annulla la decisione originaria e/o se illustrando i principali punti di divergenza. ritira o dichiara invalido il documento. Essa informerà inol­ tre la persona interessata ed, eventualmente, il suo datore di lavoro della propria decisione nonché della procedura di ricorso contro di essa, nell’ambito dell’ordinamento nazio­ 18. La commissione amministrativa cercherà di conciliare i nale dell’interessato. punti di vista entro i 6 mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta. Essa può decidere di ricor­ rere al Comitato di conciliazione, la cui istituzione avverrà secondo norme emanate dalla commissione amministrativa.

11. Se l’istituzione richiesta non può concludere la sua istrut­

toria entro 3 mesi, per la complessità del caso o perché la verifica di certi dati richiede il coinvolgimento di un’altra istituzione, essa può prorogare la scadenza per altri 3 mesi Disposizioni finali al massimo. L’istituzione richiesta appena possibile e al­ 19. Ogni anno, gli Stati membri comunicano alla commissione meno una settimana prima della scadenza del primo ter­ amministrativa il numero di controversie per le quali si è mine, informerà della proroga l’istituzione richiedente mo­ fatto ricorso alla procedura descritta nella presente deci­ tivando il ritardo e fornendo una data indicativa entro la sione, gli Stati membri coinvolti, le principali questioni quale l’istruttoria dovrà terminare. sollevate, la durata della procedura e il suo esito.

12. In circostanze del tutto eccezionali, gli Stati membri inte­ 20. Gli Stati membri forniranno la loro prima relazione an­ ressati possono convenire di derogare alle scadenze di cui ai nuale entro i 3 mesi successivi al primo anno di applica­ punti 9 e 11, se la proroga è giustificata e proporzionata zione della presente decisione.

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21. Entro 3 mesi dal ricevimento delle prime relazioni annuali, la commissione amministrativa valuterà, in base alle relazioni degli Stati membri, le esperienze da essi fatte applicando la presente decisione. Dopo il primo anno, la commissione amministrativa deciderà se il sistema delle relazioni su base annua debba continuare o no.

22. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

La presidente della commissione amministrativa Gabriela PIKOROVÁ

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