Nachtrag 18 zu Wegleitung über die Versicherungspflicht in der AHV/IV (WVP); gültig ab 01.01.2026
Supplemento 18 alle Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI (DOA)
Valide dal 1° gennaio 2026
11.25
Premessa al supplemento 18, valido dal 1° gennaio 2026
Il presente supplemento comprende alcune modifiche, correzioni di piccole sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo.
Per quanto riguarda il periodo transitorio per l’applicazione dell’as- soggettamento secondo il precedente regolamento (CE) n. 1408/71, al N. 2009.1 viene precisato che in relazione alla Svizzera e agli altri Stati dell’AELS tale periodo è scaduto alla fine del 2025.
Al N. 2078.1 viene ora altresì stabilito a quali condizioni è possibile il telelavoro temporaneo in uno Stato contraente.
L’elenco delle organizzazioni di assistenza è stato aggiornato (N. 3096).
Il documento Aiuto per la determinazione della legislazione applica- bile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, all’allegato 10, è stato aggiornato, in particolare aggiungendovi il telelavoro.
All’allegato 15 sono state apportate determinate precisazioni su di- partimenti, isole e territori appartenenti alla Repubblica Francese ai quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004.
Le modifiche sono contrassegnate dall’indicazione 1/26.
Abbreviazioni
LStrI Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stra- nieri e la loro integrazione (RS 142.20)
Sélection Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al de l’OFAS diritto in materia di contributi AVS, selezione dell’UFAS (in tedesco e francese)
2009 Ai fini dell’assoggettamento assicurativo delle persone che
1/16 esercitano un’attività lucrativa nel territorio dell’UE e in Svizzera e che possiedono la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell’UE si applica l’Accordo con l’UE. Ai fini dell’assoggettamento assicurativo delle persone che esercitano un’attività lucrativa nel territorio dell’AELS e in Svizzera e che possiedono la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell’AELS si applica la Convenzione AELS. La stessa regola vale per i rifugiati e gli apolidi aventi domi ilio in Svizzera, nell’UE o nell’AELS (v. N. 3095). Ai fini dell’assoggettamento assicurativo di tutti gli altri citta- dini, si applica la convenzione bilaterale di sicurezza so- ciale conclusa con il relativo Stato membro dell’UE, la con- venzione di sicurezza sociale conclusa con il Liechtenstein o la Norvegia oppure la LAVS.
2009.1 Dal 1° aprile 2012, i rapporti tra la Svizzera e l’UE sono
1/26 retti dal reg. 883/2004 e dal reg. 987/2009. Dal 1° gennaio 2016, questi due regolamenti (incluse le modifiche intro- dotte dal reg. 465/2012) valgono anche per l’AELS. Le per- sone che, conformemente alle disposizioni del reg. 883/2004, sono soggette alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono sotto- poste a norma del titolo II del reg. 1408/71 continuano ad essere soggette alla legislazione secondo il reg. 1408/71 per non più di dieci anni (per l’UE questo valeva fino al 31 marzo 2022; per l’AELS questo valeva fino al 31 dicem- bre 2025) e fino a quando la situazione rimane invariata (art. 87 par. 8 reg. 883/2004). La stessa regola vale – nei rapporti con l’UE – per le modifiche secondo il regolamento (UE) n. 465/2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2015 (art. 87bis par. 1 reg. 883/2004), che prevede anch’esso un periodo transitorio di dieci anni (fino al 31 dicembre 2024).
2034 Il distacco per telelavoro non può durare per principio più di
1/26 24 mesi e non può essere prorogato.
2078.1 La cassa di compensazione può approvare un distacco in
1/26 caso di telelavoro transfrontaliero temporaneo (100 % del tempo di lavoro) in uno Stato contraente (eccetto il Regno Unito, v. N. 2078), se sussistono motivi personali impellenti
(motivi medici, assistenza a familiari o accompagnamento del coniuge distaccato). In linea di principio non sono am- messe proroghe oltre la durata prevista nella pertinente convenzione.
3039.2 I cittadini dei seguenti Stati impiegati in loco in Svizzera al
1/24 servizio di una missione diplomatica o di un posto conso- lare di uno Stato non contraente che non possono assicu- rarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD: – Albania; – Bosnia ed Erzegovina; – Brasile; – Filippine; – Kosovo; – Macedonia del Nord; – Montenegro; – Serbia; – Tunisia; – Uruguay.
3095 Per quanto concerne l’assoggettamento, i rifugiati e gli
1/26 apolidi (per la definizione, v. il N. 1032) che dimorano in Svizzera o in uno Stato dell’UE o dell’AELS e lavorano in un altro Stato sono trattati alla stregua dei cittadini di quest’ultimo.
3095.1 Le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale si applicano
1/26 per principio anche ai rifugiati e agli apolidi che dimorano in uno Stato contraente.
3096 I cittadini svizzeri che lavorano al di fuori dell’UE, dell’AELS
1/26 o di uno Stato contraente al servizio di una delle organizza- zioni di assistenza di seguito elencate sono assicurati ob- bligatoriamente all’AVS/AI/IPG e AD: – Aqua Alimenta, Zurigo; – Azione quaresimale, Lucerna; – Biovision-Stiftung für ökologische Entwicklung, Zurigo; – Brücke – Le Pont, Friburgo; – CARITAS, Lucerna; – Centre Ecologique Albert Schweizer (CEAS), Neuchâtel;
– Christoffel Blindenmission (CBM), Thalwil; – Croce Rossa Svizzera, Berna; – Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex; – FAIRMED, Berna; – Fondation Hirondelle, Losanna; – Fondazione Terre des hommes, Losanna; – Fondazione Villaggio Pestalozzi, Trogen; – FRIEDA - die feministische Friedensorganisation, Berna; – HELVETAS, Zurigo; – Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS), Zurigo; – IAMANEH Suisse, Basilea; – di Interaction, Berna: Medair, Mission Aviation Fel- lowship Switzerland, Morija, Lepra-Mission Schweiz, FH Suisse e World Vision Vision Switzerland e Liechten- stein; – Kooperationsgemeinschaft (KoGe), Basilea: tutte le or- ganizzazioni membro dell’associazione mantello (cfr. elenco all’indirizzo Internet https://koge.ch/public/ueber- uns/); – Médecins du Monde Suisse, Neuchâtel; – Médecins sans frontières Suisse, Ginevra; – Save the Children Svizzera, Zurigo; – Skat Foundation, San Gallo; – Solidar Suisse, Zurigo; – SolidarMed; Lucerna; – SWISSAID, Berna; – SWISSCONTACT, Zurigo; – Terre des hommes schweiz, Basilea; – Terre des hommes Suisse, Ginevra; – tutte le organizzazioni membro dell’associazione man- tello UNITE, Berna, vedi elenco su www.unite-ch.org; – Vétérinaires sans Frontières Suisse, Berna; – Vivamos Mejor, Zurigo; – WWF, Zurigo; – Women’s Hope International (WHI), Berna.
3104.7 Nel conto individuale va registrato il periodo di contribu-
1/26 zione (mesi e anno) e un reddito pari a zero con l’aggiunta del codice D per tutti gli anni in cui è comprovabile l’adem- pimento delle condizioni per la continuazione dell’assicura- zione (cfr. Directives relatives au registre des assurés (D-RA), cap. 3.3.18 « Annonce CI », « EintragungIKMel- dung », « CodeADS »). A titolo di spiegazione del codice D, sugli estratti del CI va aggiunta l’indicazione «Coniuge all’estero senza attività lucrativa» (per un esempio, v. alle-
4052 La cassa verifica se le condizioni di adesione sono soddi-
1/10 sfatte (per la cassa di compensazione competente, cfr. N. 1030.4 DRC). Se non accoglie la richiesta, lo notifica con una decisione impugnabile mediante opposizione. Se invece accoglie la richiesta, registra l’interessato come di- pendente che lavora per un datore di lavoro non soggetto all’obbligo contributivo (ANOBAG; art. 6 LAVS) o eventual- mente come lavoratore indipendente (art. 8 LAVS) e fissa i contributi in una decisione impugnabile mediante opposi- zione.
4068 Sul conto individuale vanno registrati il periodo di contribu-
1/26 zione (mesi e anno) e il reddito pari a 0 completato dal co- dice D (cfr. Directives relatives au registre des assurés (D- RA), cap. 3.3.18 « Annonce CI », « EintragungIKMel- dung », « CodeADS »). A titolo di spiegazione del codice D, sull’estratto CI va aggiunta l’indicazione «Coniuge all’estero senza attività lucrativa» (per un esempio, v. alle-
Allegato 10: Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009
Allegato 15: Territorio dell’UE e dell’AELS
L’Accordo con l’UE si applica ai seguenti territori:
– Repubblica d’Austria, Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Repubblica ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Croazia, Re- gno di Danimarca, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Repubblica di Finlandia, Repubblica francese, Repubblica fede- rale di Germania, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Let- tonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Re- pubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Romania, Repubblica di Slovenia, Re- pubblica slovacca, Regno di Spagna, Regno di Svezia, Repub- blica di Ungheria. – I seguenti dipartimenti, isole e territori appartenenti alla Repub- blica Francese: Guyana francese, Guadalupa (che comprende le isole La Dési- rade, le Îles des Saintes e l’isola di Marie-Galante), Martinica, Mayotte, Riunione, Saint Barthélemy e la parte francese di Saint- Martin. – Gli arcipelaghi portoghesi Azzorre e Madera. – Gli arcipelaghi spagnoli delle Baleari e delle Canarie. – Le città spagnole di Ceuta e Melilla (enclavi in territorio maroc- chino). – Isole Åland.
L’Accordo con l’UE non si applica ai seguenti territori:
– Andorra (Principato di Andorra). – Antille Olandesi (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten). – Aruba. – Cipro, parte settentrionale (Repubblica turca di Cipro del Nord). – Groenlandia. – Isole Faroe. – Monaco (Principato di Monaco). – Polinesia francese. – Principato di Andorra. – San Marino.
– St. Pierre e Miquelon. – Territori australi e antartici francesi. – Nuova Caledonia e dipendenze. – Isole Wallis e Futuna. – Città del Vaticano.
La Convenzione AELS si applica ai seguenti territori:
– Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Regno di Norvegia, Repubblica di Islanda.
La Convenzione AELS non si applica ai seguenti territori:
– Territorio norvegese di Svalbard (Spitsbergen).