Kantonssteuern. Revision. Interkantonale Doppelbesteuerung
Rubrum
5 Sovranità fiscale. Rendita estera da pensione. – Basi legali (consid. 4.1, 4.2). – Analisi nel caso concreto. La pensione versata al ricorrente dall‘INPS non è da ritenersi una pensione (statale) proveniente da un ente locale rientrante nel campo di applicazione dell‘art. 19 cpv. 1 CDI CH-I, bensì una pensio- ne INPS (privata) sottostante all‘art. 18 CDI CH-I e quindi all‘imposizione fiscale da parte dello stato di residenza, in questo caso da parte della Svizzera (consid. 4.4).
Steuerhoheit. Ausländische Pensionsrente. – Gesetzliche Grundlagen (E.4.1, 4.2). – Überprüfung im Einzelfall. Die vom INPS dem Beschwerdeführer überwiesene Pension ist nicht als (staatliche), von einer lokalen Körperschaft stammende Pension anzusehen, die in den Anwendungsbereich von Art. 19 Abs. 1 DBA CH-I fällt, sondern eine (private) INPS-Pension, die vom Art. 18 DBA CH-I erfasst wird und deshalb der Besteuerung durch den Ansässigkeitsstaat, in diesem Fall durch die Schweiz, unterliegt (E.4.4).
Erwägungen
4.
Controverso è se la rendita estera da pensione percepita dal ricorrente dall‘INPS sia una rendita che soggiace alla sovranità fiscale italiana oppure a quella svizzera in base alla relativa convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI).
4.1
Giusta l‘art. 18 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41 qui di seguito: CDI CH-I), fatte salve le disposizioni dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. Secondo l‘art. 19 CDI CH-I le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.
4.2
Secondo la giurisprudenza, per interpretare le convenzioni di doppia imposizione occorre rifarsi alle regole previste dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (RS 0.111). In questo ambito, la stessa indica tra l‘altro: che ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede (art. 26); che un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato stesso (interpretazione letterale), nel loro contesto (interpretazione sistematica) ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo (interpretazione teleologica) (art. 31 cpv. 1); che, oltre al contesto (art. 31 cpv. 2), occorre in particolare considerare ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l‘interpretazione del trattato o l‘attuazione delle disposizioni in esso contenute (art. 31 cpv. 3 lett. a), nonché ogni ulteriore pratica seguita nella sua applicazione, con la quale venga accertato l‘accordo delle parti relativamente all‘interpretazione del trattato (art. 31 cpv. 3 lett. b). Quando l‘interpretazione data giusta l‘art. 31 della Convenzione non permette di dissipare le ambiguità del testo o conduce a un risultato chiaramente assurdo o irragionevole, è infine possibile riferirsi ai lavori preparatori e alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso (interpretazione storica) (art. 32). In questo contesto, la giurisprudenza permette anche di considerare elementi d‘interpretazione ulteriori e, in particolare, il modello di convenzione contro le doppie imposizioni dell‘OCSE ed il suo commentario (STF 2C_180/2018 consid. 6.1 con riferimenti).
4.4.1
Nello scritto del 21 maggio 2021 (doc. B5 ricorrente) l‘Agenzia di tutela della salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano certifica che il ricorrente dal 1954 al 1983 sarebbe stato un dipendente della disciolta „A.N.N.C“ (recte: ANCC [Associazione nazionale per il controllo della combustione]). Dal 1983 egli sarebbe stato assegnato agli Enti Sanitari confluiti nell‘ATS, presso cui ha lavorato fino ad agosto 1997 come „Operatore Professionale Dirigente - Funzioni Organizzative – Personale Vigilanza Ispezione“. Nell‘Estratto Conto Previdenziale dell‘INPS (doc. B3 ricorrente) figura che il ricorrente era dapprima dipendente di un ente (sanitario), ovvero della ANCC dal 1974 al 1982; in seguito è stato impiegato due anni presso l‘Unità socio sanitaria locale n. 75 di Milano (1982-1984) e dal 1984 fino al pensionamento nel 1997 ha lavorato presso l‘Azienda USSL, Ambito territoriale n. 38. Va osservato che l‘ATS della Città Metropolitana di Milano è stata istituita il 1. gennaio 2016 subentrando all‘ASL. L‘Azienda USSL, Ambito territoriale n. 38 presso cui ha lavorato il ricorrente apparteneva all‘ASL. Come descritto in Wikipedia (v. https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda_sa- nitaria_locale; da ultimo visitato l‘8 luglio 2021) e come in parte anche esposto dal ricorrente, attraverso la legge del 23 dicembre 1978 n. 833, i servizi sanitari divennero totalmente a carico statale ed erano di competenza delle „Unità Sanitarie Locali“ (USL) istituite dalla stessa legge del 1978. Successivamente, col d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, le USL vennero trasformate in aziende sanitarie locali (ASL), dotate di autonomia e svincolate da un‘organizzazione centrale a livello nazionale, poiché dipendenti dalle regioni italiane. Le ASL fanno parte del servizio sanitario nazionale; sono aziende con personalità giuridica pubblica, dotate di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile nonché centri di imputazione di autonomia imprenditoriale; infatti secondo l‘art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: „in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le Unità Sanitarie Locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale“. Secondo il tenore letterale della norma, esse avrebbero natura di enti pubblici economici; tuttavia
dall‘inizio del 1993, secondo la prevalente giurisprudenza, l‘ASL è un organo di competenza delle regioni, che possiede una propria soggettività giuridica con un‘autonomia che ha in seguito assunto anche carattere imprenditoriale (cfr. sentenza TAR Toscana del 17 settembre 2003 n. 5101). Il personale in servizio presso i dipartimenti di prevenzione delle ASL, come medici dirigenti, medici veterinari dirigenti, assistenti sanitari e tecnici della prevenzione nell‘ambiente e nei luoghi di vita e di lavoro che esplica funzioni di ispezione e vigilanza, svolge attività di polizia amministrativa e, se delegati dalle autorità competenti, di polizia giudiziaria. Da questa descrizione in Wikipedia emerge che l‘ASL, presso cui il ricorrente ha lavorato negli ultimi anni prima del pensionamento, non è un ente locale nel senso di una provincia, comune o simili, quale unità del decentramento verticale, bensì è parte della decentralizzazione orizzontale quale unità autonoma a cui è affidato l‘adempimento di un compito pubblico (servizio sanitario). In una sentenza del 20 aprile 2017 (VGE 100.2014.12/13 e 100.2014.17 cons. 5.6) concernente l‘applicazione del CDI con la Tailandia (in concreto dell‘art. 17 seg.), nell‘interpretazione del termine „enti locali“ il Tribunale amministrativo del Canton Berna ha ritenuto, sulla scorta del modello di convenzione contro le doppie imposizioni dell‘OCSE e il suo commentario, che un ente locale deve essere direttamente attribuibile allo Stato e che in questo senso le unità a cui sono trasferiti compiti pubblici nell‘ambito della decentralizzazione orizzontale non rientrano sotto questo termine (cfr. BVR 2017/2 n. 51 segg., consid. 5.2 e 5.6 della sentenza). Queste considerazioni sono applicabile anche al caso di specie. Di conseguenza, va ritenuto che il ricorrente non ha lavorato per un ente locale e che la pensione pagatagli dall‘INPS non è una pensione statale ai sensi dell‘art. 19 cpv. 1 CDI CH-I.
4.4.2
Inoltre, stando ai riepiloghi d‘imposta relativi agli anni 2018 e il 2020 dei certificati che il ricorrente ha ricevuto dall‘INPS (cfr. Certificazione Unica [CU] 2019 e 2021 [doc. 3 convenuta e B4 ricorrente] – per quanto intravedibile agli atti manca la CU 2020 relativa all‘anno 2019), la sua pensione imponibile è dichiarata quale pensione INPS e non „EX INPDAP“. Agli ex INPDAP appartengono, fra gli altri, gli ex dipendenti degli Enti Locali risp. gli affiliati alla Cassa pensione dipendenti Enti locali (CPDEL). Dopo la soppressione dell‘INPDAP nel 2011 le relative funzioni sono state trasferite all‘INPS, che quindi gestisce anche la CPDEL. Il ricorrente stesso afferma di non aver appartenuto all‘INPDAP, ma di essere iscritto alla CPDEL qual ex dipendente di un ente locale (v. ricorso pag. 4 in fondo). Tuttavia, dall‘Estratto Conto Previdenziale INPS (doc. B3 ricorrente) a pag. 4 si evince che la CPDEL aveva la gestione per non definiti contributi di pensione dal 1983 al 1987. Nel periodo esposto sull‘Estratto vi è inoltre la nota 18 („Periodo da accertare“) a margine, indicante criticità sulle informazioni presenti nella banca dati dell‘Istituto (cfr. pag. 5 dell‘Estratto). Anche per questi motivi il ricorrente non può essere ritenuto un ex dipendente di un ente locale ai sensi dell‘art. 19 cpv. 1 CDI CH-I.
4.4.3
Per inciso, si noti che la sigla di identificazione della pensione del ricorrente „PI“ non significa „pubblico impiego“ come sostenuto dal ricorrente nel suo reclamo del 28 dicembre 2020 (doc. 8.1), bensì „personale a rapporto d‘impiego dell‘INPS (ex INAM, ex Cassa mutua, artigiani, commercianti, coltivatori diretti ecc.). Si rileva inoltre che nemmeno nei passaggi della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 di Riforma Sanitaria, riportati dal ricorrente a pag. 2-4 del ricorso, è possibile riscontrare un‘esplicita menzione secondo cui il datore di lavoro del ricorrente fosse un ente locale.
4.4.4
Va dunque ritenuto che la pensione versata al ricorrente dall‘INPS non sia una pensione (statale) proveniente da un ente locale rientrante nel campo di applicazione dell‘art. 19 cpv. 1 CDI CH-I, bensì una pensione INPS (privata) sottostante all‘art. 18 CDI CH-I e quindi all‘imposizione fiscale da parte dello stato di residenza, in questo caso da parte della Svizzera. A 21 14 sentenza del 21 maggio 2021