Promemoria A 2001 – Agricoltura/Silvicoltura
Schweizerische Eidgenossenschaft | Dipartimento federale delle finanze DFF Promemoria A / 2001 | |
Confédération suisse | Amministrazione federale delle contribuzioni AFC | |
Confederazione Svizzera | Agricoltura / Silvicoltura | |
Confederaziun svizra | ||
Imposta federale diretta | Basi legali | |
Articolo 28 della federale sull'imposta federale | ||
Promemoria | diretta (LIFD). Le aliquote di ammortamento sono state | |
elaborate d’intesa con la sottocommissione per | ||
concernente gli ammortamenti sugli attivi immo- l’agricoltura della Commissione dei coefficienti
bilizzati nelle aziende agricole e silvicole sperimentali.
1. Regole generali
Il valore di base per il calcolo degli ammortamenti è dato dal prezzo di costo, che risulta dal prezzo d’acquisto diminuito di eventuali sconti, degli abbuoni di permuta ecc. Al momento dell’introduzione di una contabilità, i beni d’investimento vanno allibrati al prezzo di costo, tenuto
conto delle diminuzioni o degli aumenti di | valore subentrati dal momento dell’acquisto. | |
Sono ammessi soltanto gli ammortamenti sugli elementi della sostanza commerciale che servono integralmente o in modo preponderante | ||
all’esercizio dell’attività lucrativa (art. 18 cpv. 2 LIFD). | ||
In caso di ripresa o di acquisto di un intero immobile o di singole parti di esso al valore venale, il terreno deve essere valutato separatamente.
2. Se non diversamente giustificate valgono le seguenti aliquote di ammortamento | ||
Aliquote d’ammortamento in percento del | Valore Valore Aliquote d’ammortamento in percento del Valore d'acquisto contabile d'acquisto | Valore contabile |
2.1. Fondi | 2.5. Immobili | ||||
Nessun ammortamento | Case d'abitazione | 1% | 2% | ||
sui fondi coltivati | Aliquota globale per immobili e | ||||
(cfr. n. 6) | ––– | ––– | case coloniche (abitazione e stalla) | 2% | 4% |
2.2. Aliquota globale | Immobile rurali | 3% | 6% | ||
In caso di mancata ripartizione | Costruzioni leggere, porcili | ||||
nell’inventario fra terreni, costruzioni, | pollai, ecc. | 5% | 10 % | ||
bonifiche e piante, l’ammortamento | |||||
è ammesso fino al valore del fondo | 1,5 % | 3% | Sili, impianti d’irrigazione | 5% | 10 % |
2.3. Bonifiche fondiarie | |||||
Prosciugamenti, spese e contributi per | 2.6. Installazioni meccaniche | ||||
raggruppamento dei terreni | 5% | 10 % | Impianti tecnici che fanno parte dell’immobile, purché non compresi | ||
Sistemazioni (vie d’accesso ecc.), | nel suo valore (ad es. aliquota globale) | 12 % | 25 % | ||
muri di sostegno per la vigna | 3% | 6% |
2.4. Piante | 2.7. Veicoli e macchine 20 % | 40 % | ||
Ammortamento a partire dal pieno | In caso di forte sollecitazione 25 % | 50 % | ||
rendimento. I costi sostenuti fino al | ||||
momento del pieno rendimento | ||||
costituiscono il valore di base per il | 2.8. Bestiame | |||
calcolo dell’ammortamento | In generale, l’ammortamento immediato sul valore unitario | |||
Vigne | 6% | 12 % | è effettuato secondo le direttive dell’UFAG. A lunga scaden- za questo metodo conduce allo stesso risultato che dareb- | |
Frutteti | 10 % | 20 % | be l’ammortamento fondato sul periodo di utilizzazione. |
3. Investimenti per installazioni tendenti | al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente | |
Gli isolamenti termici, gli investimenti per la conversione del sistema di riscaldamento, l’utilizzazione di energia solare e di biogas ecc. | possono | |
essere ammortizzati durante il primo e secondo esercizio in ragione del 25 per cento, rispettivamente del 50 per cento e negli anni seguenti | ||
secondo le rispettive aliquote (n. 2). | ||
4. Ricupero d’ammortamenti
Nel caso in cui, a causa del cattivo andamento degli affari, negli anni precedenti l’azienda contribuente non fosse stata in grado di procedere ad
ammortamenti sufficienti, è possibile il loro ricupero, a condizione che ne sia provata la fondatezza.
5. Procedimenti speciali di ammortamento
Per procedimenti speciali di ammortamento si intendono i metodi che si scostano dai procedimenti usuali e che, a determinate condizioni, sono
autorizzati e applicati regolarmente e sistematicamente secondo la legge cantonale: l’ammortamento immediato e l’ammortamento unico.
6. Rettifica di valore del fondo
Per i fondi agricoli una tale rettifica è possibile solo se i costi d’investimento sono superiori al prezzo massimo consentito dal diritto fondiario
rurale.
AFC / Imposta federale diretta | 605.040.57i | |