Promemoria A 2001 – Agricoltura/Silvicoltura

Schweizerische Eidgenossenschaft

Dipartimento federale delle finanze DFF Promemoria A / 2001

Confédération suisse

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Confederazione Svizzera

Agricoltura / Silvicoltura

Confederaziun svizra

Imposta federale diretta

Basi legali

Articolo 28 della federale sull'imposta federale

Promemoria

diretta (LIFD).

Le aliquote di ammortamento sono state

elaborate d’intesa con la sottocommissione per

concernente gli ammortamenti sugli attivi immo- l’agricoltura della Commissione dei coefficienti

bilizzati nelle aziende agricole e silvicole sperimentali.

1. Regole generali

Il valore di base per il calcolo degli ammortamenti è dato dal prezzo di costo, che risulta dal prezzo d’acquisto diminuito di eventuali sconti, degli abbuoni di permuta ecc. Al momento dell’introduzione di una contabilità, i beni d’investimento vanno allibrati al prezzo di costo, tenuto

conto delle diminuzioni o degli aumenti di

valore subentrati dal momento dell’acquisto.

Sono ammessi soltanto gli ammortamenti sugli elementi della sostanza commerciale che servono integralmente o in modo preponderante

all’esercizio dell’attività lucrativa (art. 18 cpv. 2 LIFD).

In caso di ripresa o di acquisto di un intero immobile o di singole parti di esso al valore venale, il terreno deve essere valutato separatamente.

2. Se non diversamente giustificate valgono le seguenti aliquote di ammortamento

Aliquote d’ammortamento in percento del

Valore Valore Aliquote d’ammortamento in percento del Valore

d'acquisto contabile d'acquisto

Valore

contabile

2.1. Fondi

2.5. Immobili

Nessun ammortamento

Case d'abitazione

1%

2%

sui fondi coltivati

Aliquota globale per immobili e

(cfr. n. 6)

–––

–––

case coloniche (abitazione e stalla)

2%

4%

2.2. Aliquota globale

Immobile rurali

3%

6%

In caso di mancata ripartizione

Costruzioni leggere, porcili

nell’inventario fra terreni, costruzioni,

pollai, ecc.

5%

10 %

bonifiche e piante, l’ammortamento

è ammesso fino al valore del fondo

1,5 %

3%

Sili, impianti d’irrigazione

5%

10 %

2.3. Bonifiche fondiarie

Prosciugamenti, spese e contributi per

2.6. Installazioni meccaniche

raggruppamento dei terreni

5%

10 %

Impianti tecnici che fanno parte

dell’immobile, purché non compresi

Sistemazioni (vie d’accesso ecc.),

nel suo valore (ad es. aliquota globale)

12 %

25 %

muri di sostegno per la vigna

3%

6%

2.4. Piante

2.7. Veicoli e macchine 20 %

40 %

Ammortamento a partire dal pieno

In caso di forte sollecitazione 25 %

50 %

rendimento. I costi sostenuti fino al

momento del pieno rendimento

costituiscono il valore di base per il

2.8. Bestiame

calcolo dell’ammortamento

In generale, l’ammortamento immediato sul valore unitario

Vigne

6%

12 %

è effettuato secondo le direttive dell’UFAG. A lunga scaden-

za questo metodo conduce allo stesso risultato che dareb-

Frutteti

10 %

20 %

be l’ammortamento fondato sul periodo di utilizzazione.

3. Investimenti per installazioni tendenti

al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente

Gli isolamenti termici, gli investimenti per la conversione del sistema di riscaldamento, l’utilizzazione di energia solare e di biogas ecc.

possono

essere ammortizzati durante il primo e secondo esercizio in ragione del 25 per cento, rispettivamente del 50 per cento e negli anni seguenti

secondo le rispettive aliquote (n. 2).

4. Ricupero d’ammortamenti

Nel caso in cui, a causa del cattivo andamento degli affari, negli anni precedenti l’azienda contribuente non fosse stata in grado di procedere ad

ammortamenti sufficienti, è possibile il loro ricupero, a condizione che ne sia provata la fondatezza.

5. Procedimenti speciali di ammortamento

Per procedimenti speciali di ammortamento si intendono i metodi che si scostano dai procedimenti usuali e che, a determinate condizioni, sono

autorizzati e applicati regolarmente e sistematicamente secondo la legge cantonale: l’ammortamento immediato e l’ammortamento unico.

6. Rettifica di valore del fondo

Per i fondi agricoli una tale rettifica è possibile solo se i costi d’investimento sono superiori al prezzo massimo consentito dal diritto fondiario

rurale.

AFC / Imposta federale diretta

605.040.57i