Complemento alla Circolare n. 45
Steuerverwaltung des Kantons Graubünden | |||
Administraziun da taglia dal chantun Grischun | |||
Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni | |||
Reparto imposte | speciali · Sezione imposta alla fonte · Steinbruchstrasse 18 · CH-7001 Coira | ||
Tel. +41 81 257 | 34 91 · quellensteuer@stv.gr.ch · www.stv.gr.ch | ||
Complemento alla Circolare n. 45
1. Domanda per la classificazione tariffaria per i coniugi con un solo reddito
Se l'assoggettato all'imposta alla fonte o il datore di lavoro comprova che il coniuge domiciliato all'estero non
consegue un reddito (da attività lucrativa, | rendita, ecc.), su richiesta scritta l'Amministrazione delle imposte |
accorda, per mezzo della classificazione della tariffa, la tassazione secondo la tariffa B / M1 / S2. La richiesta
dev’essere inoltrata entro 3 mesi dall’assunzione dell’impiego.
Unitamente alla | domanda per la classificazione tariffaria (modulo 173) dev’essere | inoltrato a titolo di prova uno | |
dei documenti, a scelta, elencati in calce alla domanda. Le dichiarazioni estere devono essere tradotte in una lin- gua ufficiale del Cantone dei Grigioni (italiano/tedesco/romancio) o in inglese, datate e firmate. La domanda deve
essere presentata ogni anno.
Se il coniuge vive in Svizzera, non è necessario presentare la domanda.
2. Domanda per la classificazione tariffaria per famiglie monoparentali
In caso di lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, su domanda scritta l'Amministrazione delle imposte accorda, per mezzo della classificazione della tariffa, la tassazione secondo la tariffa H / P1 / U2. La
domanda deve essere inoltrata entro 3 mesi dall'assunzione dell'impiego.
Unitamente alla | domanda per la classificazione tariffaria (modulo 174), devono essere inoltrati i documenti elen- | ||
cati in modo esaustivo nella domanda. Le dichiarazioni estere devono essere tradotte in una lingua ufficiale del Cantone dei Grigioni (italiano/tedesco/romancio) o in inglese, datate e firmate. La domanda deve essere presen-
tata ogni anno.
Fino a quando non è disponibile una classificazione accordata della tariffa, deve | trovare applicazione la tariffa | ||
A0 / L01 / R02. | |||
3. Frontalieri
Le tariffe per frontalieri si differenziano | in funzione del domicilio, del rapporto d’impiego e della frequenza di | ||
rientro a casa, | per quanto la nazionalità non ha nessuna importanza per l’applicazione della tariffa. | ||
Paese di | Rapporto d‘impiego: | Rientro giornaliero | Rientro settimanale |
domicilio | di diritto privato o di | a casa: massimo 4.5% con attestazione di residenza dell’ufficio fiscale del | a casa*: |
Germania | diritto pubblico di diritto privato o di | comune di domicilio, altrimenti secondo la tariffa | secondo la tariffa |
Francia | diritto pubblico di diritto privato o di | secondo la tariffa | secondo la tariffa |
Italia | diritto pubblico | secondo la tariffa | secondo la tariffa |
di diritto pubblico | secondo la tariffa | secondo la tariffa | |
Liechtenstein | di diritto privato | non assoggettato all'imposta alla fonte | secondo la tariffa |
di diritto privato o di | |||
Austria | diritto pubblico | secondo la tariffa | secondo la tariffa |
*alloggio adeguato nel Cantone dei Grigioni | e notifica presso il comune di soggiorno | ||
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Avvertenza: un rapporto di lavoro di diritto pubblico (ai sensi della convenzione sulla doppia imposizione) non è dato solo presso una corporazione di diritto pubblico (comune, Stato, ecc.), ma anche in caso di un istituto di diritto pubblico (per es. banca di Stato).
4. Conteggio e consegna delle imposte alla fonte
I conteggi dell’imposta alla fonte devono essere effettuati mensilmente. Tutti i datori di lavoro, che impiegano al massimo cinque dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte, possono effettuare i conteggi semestralmente. Le aziende, che procedono al conteggio tramite il sistema uniforme di notifica dei salari “ELM” o che inoltrano elet- tronicamente i dati con il software di dichiarazione “SofTax QUEST”, devono effettuare i conteggi mensilmente.
5. Obbligo di notifica in caso di assunzione e cambiamento d'impiego
In caso di occupazione di persone assoggettate all’imposta alla fonte con attività lucrativa in Svizzera fanno stato in base all'art. 104 cpv. 1 lett. d LIG e art. 5 OIFo i seguenti obblighi di notifica:
frontalieri: in caso di frontalieri il (nuovo) datore di lavoro deve notificare all’Amministrazione cantonale delle imposte, entro 8 giorni dall’avvio dell’attività lucrativa mediante il modulo 107, l’assunzione risp. il cambiamento d’impiego.
procedura di notifica: in caso di lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte, che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera per una durata massima di 90 giorni senza permesso di dimora o di lavoro (lavora- tori con obbligo di notifica del datore di lavoro all’Ufficio federale della migrazione), l’assunzione dell’im- piego dev’essere notificata all’Amministrazione cantonale delle imposte entro 8 giorni dall’avvio dell’atti- vità tramite il modulo 107.
Il datore di lavoro può spedire il modulo di notifica (modulo 107) con le indicazioni necessarie all'Amministrazione cantonale delle imposte anche per mail. In caso di violazione dell'obbligo di notifica l'Amministra-zione delle imposte può infliggere al datore di lavoro una multa disciplinare fino a CHF 1'000, in casi gravi fino a CHF 10'000.
Se il datore di lavoro effettua la trasmissione del conteggio per l’imposta alla fonte in via elettronica con ELM o “SofTax QUEST”, la notifica della persona soggetta all’imposta alla fonte può avvenire con il conteggio mensile.
6. Provvigione di riscossione
Il debitore della prestazione imponibile riceve per la sua collaborazione alla riscossione dell'imposta alla fonte una provvigione pari al 1% delle imposte consegnate. Per i conteggi con il sistema uniforme di noti-fica dei salari con imposta alla fonte (ELM) o inoltrati elettronicamente con il software di dichiarazione “SofTax QUEST” la provvi- gione ammonta al 2%. L'Amministrazione cantonale delle imposte può esigere del tutto le provvigioni di riscos- sione trattenute dal debitore della prestazione imponibile, se egli non adempie gli obblighi procedurali. L'autorità fiscale cantonale può esigere in questi casi anche un conteggio mensile al posto di un conteggio trimestrale.
1) per i frontalieri in base all'accordo sulla doppia imposizione tra Svizzera e Germania
2) per i frontalieri in base all'accordo sulla doppia imposizione tra Svizzera e Italia
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