Foglio informativo per i datori di lavoro
Steuerverwaltung des Kantons Graubünden Administraziun da taglia dal chantun Grischun Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni
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Promemoria relativo all'accordo sui frontalieri Svizzera – Italia
1. Introduzione
L'attuale accordo sui frontalieri tra Svizzera e Italia obbliga l'Amministrazione cantonale delle imposte a racco- gliere informazioni rilevanti per la tassazione dei frontalieri e a trasmetterle alle autorità fiscali italiane (art. 7).
Inoltre sono state introdotte nuove tariffe per l'imposta alla fonte per frontalieri italiani che iniziano a lavorare in Svizzera. I nuovi frontalieri vengono tassati in via ordinaria anche in Italia. Sono considerati "nuovi frontalieri" le persone che entrano nel mercato del lavoro dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
Per persone che lavorano o che hanno lavorato nel Cantone dei Grigioni, nel Cantone Ticino o nel Cantone del Vallese tra il 31 dicembre 2018 e 17 luglio 2023 si applica un regime transitorio (art. 9). Questi frontalieri conti- nuano a essere tassati esclusivamente in Svizzera.
2. Come si deve procedere nella prassi?
Il presente promemoria intende illustrare come i datori di lavoro devono trasmettere le informazioni richieste all'Amministrazione cantonale delle imposte e come viene garantita la corretta applicazione delle tariffe.
Notifica
Nel caso dei frontalieri l'assunzione dell'impiego o la riassunzione dell'impiego rispettivamente il cam- biamento di impiego devono essere notificati dal (nuovo) datore di lavoro all'Amministrazione cantonale delle imposte entro 8 giorni dall'inizio dell'attività lucrativa con il modulo 107a.
Il modulo di notifica è stato completato con i due campi "Luogo di nascita" e "Codice fiscale Italia" che devono essere imperativamente compilati.
– Sia il luogo di nascita sia il codice fiscale italiano sono stampati sulla tessera sanitaria.
Applicazione delle tariffe
Sulla base della notifica l'Amministrazione cantonale delle imposte verifica se si tratta di una persona da tassare secondo l'art. 3 cpv. 1 del nuovo Accordo sull'imposizione dei frontalieri tra Svizzera e Italia e quindi se deve essere applicata una delle nuove tariffe R, S, T, U o V. In caso affermativo, l'Amministra- zione cantonale delle imposte recapita al datore di lavoro una corrispondente conferma scritta della tariffa.
Senza una conferma scritta della tariffa da parte dell'Amministrazione cantonale delle imposte rispetti- vamente fino alla presenza di una tale conferma il datore di lavoro applica le tariffe "ordinarie" A, B, C, H o G.
– Il codice tariffario F è stato eliminato senza sostituzione e non può più essere utilizzato in nessun caso.
Certificati di salario
L'Amministrazione cantonale delle imposte inviterà i datori di lavoro all'inizio di ogni anno a inoltrare rapidamente i certificati di salario per i frontalieri elencati nominativamente, per poter inoltrare a sua volta alle autorità fiscali italiane le informazioni elencate nell'accordo.