1.1.5
Ordinanza municipale concernente la riscossione delle imposte comunali valevole per il 2026
del 23 dicembre 2025
Il Municipio di Lugano, richiamato l'art. 192 della Legge organica comunale del 1 0 marzo 1987 (LOC), gli art. 275 e 297 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) e il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026,
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Art. 1 Rate e scadenze imposta ordinaria (art. 240 LT) 1 L'imposta ordinaria comunale per l'anno 2026 è riscossa a cura dell'Ufficio comunale delle contribuzioni. Essa è prelevata in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima tassazione. La quarta rata
è a conguaglio.
Le richieste di pagamento considerano gli eventuali accrediti a favore del contribuente.
I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:
per la I rata di acconto il 1 ° aprile 2026
per la II rata di acconto il 1 ° giugno 2026
per la III rata di acconto il 1 ° agosto 2026
per la IV rata a conguaglio dal 2027, alla data di intimazione del conteggio
Ai contribuenti assoggettati nel corso dell'anno all'imposta l'Ufficio comunale delle contribuzioni può richiedere il pagamento di una rata d'acconto con scadenza alla data d'intimazione.
Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.
Le imposte e gli interessi devono esse pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.
Art. 2 Interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241, 242 LT) 1 Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo del 0,25%, dal giorno in cui è pervenuto il
pagamento fino al giorno della restituzione.
Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è rimunerato alle condizioni dell'art. 3.
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Art. 3 Interesse rimunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242, 247 LT) 1 Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse rimunerativo annuo dello 0,1 0%, dal giorno in cui il pagamento è pervenuto, fino al giorno
della scadenza o della restituzione.
Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.
Art. 4 Interessi di ritardo (art. 243 LT) 1 Se le rate di acconto e la rata a conguaglio non vengono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un
interesse di ritardo del 3.5%.
Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.
Art. 5 Trattenuta imposta alla fonte (art. 1 1 3 LT) Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi
rimunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.
Art. 6 Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT) Interessi rimunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.--, come pure gli importi inferiori ai CHF 10.--, non sono conteggiati, rispettivamente
riscossi.
Art. 7 Restituzioni imposte pagate e interessi 1 Le restituzioni per imposte pagate ed interessi, nonché le eccedenze d'acconto, possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 6. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse
rimunerativo al tasso stabilito all'art. 3.
Le restituzioni avverranno solo tramite relazione bancaria o postale; a tal proposito, è obbligatoria la comunicazione di un IBAN.
Art. 8 Addebito delle spese Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi, così come pure le spese di ricerca bancaria e altre spese vive e tasse, possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo
versato o restituito, o sono conteggiate separatamente.
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Art. 9 Diffida (art. 21 Regolamento della legge tributaria del 1 8 ottobre 1 994) Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di
pagamento, viene prelevata una tassa di CHF 50.--.
Art. 10 Validità temporale e tassi di interesse 1 I tassi d'interesse rimunerativi degli art. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti
fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026.
Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026.
Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.
Art. 11 Acconto equo 1 Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto
ufficiale.
In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 4.
In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall'art. 3.
Art. 12 Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica nell'anno civile 2026, alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti,
riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
Per il Municipio Il Sindaco Il Segretario M. Foletti R. Bregy Risoluzione municipale del 23 dicembre 2025. Pubblicata agli albi comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026.