2.5.4

Regolamento del centro sportivo comunale di Carona

del 27 novembre 2000

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Esercizio

L'esercizio della piscina comunale di Carona è di competenza del Municipio, che lo eserciterà direttamente o affidandolo a terzi per mezzo di pubblico appalto (risoluzione del Consiglio comunale del 15.03.1997). Il Municipio si avvarrà della collaborazione di una commissione municipale amministrativa di

membri. Nel caso di gestione da parte del Municipio saranno applicabili gli articoli del presente regolamento e gli allegati in esso menzionati. Nel caso di gestione affidata a terzi saranno applicabili gli accordi particolari menzionati nel relativo capitolato d'appalto, che dovranno tenere conto degli artt. 2e3 del presente regolamento.

Art. 2 Regole per la fissazione dei prezzi d'entrata La piscina di Carona assume importanza di carattere particolare per la regione dell'Arbostora. Per la fissazione dei prezzi d'entrata varranno

pertanto i seguenti principi:

  • prezzo modico per domiciliati;

  • prezzi di favore per i domiciliati dei comuni limitrofi con i quali il Municipio di Carona riuscirà a trovare accordi particolari;

  • prezzi di favore per i turisti soggiornanti a Carona;

  • prezzi di favore per gli utenti dei mezzi pubblici;

  • prezzi normali per tutti gli altri utenti;

  • è data facoltà al Municipio di emettere abbonamenti speciali.

Art. 3 Frequenza massima Le disposizioni particolari relative al numero massimo di frequenze saranno fissate dal Municipio (in via di ordinanza) tenendo conto, oltre che delle prerogative degli impianti specifici, della situazione urbanistica (in particolare

viaria e dei posteggi).

y

CAPITOLO 2 Compiti della commissione amministrativa

Art. 4 Funzionamento

La Commissione amministrativa funziona quale organo consultivo per l'esercizio e l'amministrazione generale della piscina. Ha in particolare le seguenti competenze:

  • esamina e formula le proposte atte a migliorare la gestione corrente della piscina. In questo contesto proporrà anche eventuali investimenti di carattere strutturale o straordinario;

  • preavvisa eventuali modifiche o aggiunte al presente regolamento, da sottoporre al Consiglio comunale;

  • preavvisa su ogni richiesta specifica da parte del Municipio.

CAPITOLO 3 Disposizioni particolari per gli utenti

Art. 5 Apertura stagionale La piscina sarà aperta in data e negli orari che saranno stabiliti secondo le condizioni atmosferiche. In caso di chiusura anticipata (giornaliera) a causa di condizioni atmosferiche sfavorevoli o in caso di chiusura temporanea per cause di forza maggiore, gli utenti non avranno diritto ad alcun rimborso sul prezzo d'entrata, così pure i detentori di abbonamenti nel caso di chiusura anticipata della stagione balneare. La chiusura giornaliera della piscina sarà

annunciata in anticipo all'altoparlante.

Art. 6 Accesso al centro sportivo I bambini di età inferiore a sei anni possono accedere alla piscina solo se accompagnati da adulti. L'accompagnamento da parte di adulti significa una loro precisa assunzione di responsabilità: una responsabilità totale e quindi

liberatoria per i bagnini della piscina.

Art. 7 Tariffario 1

Abrogato.

Art. 8 Uso speciale L'uso della piscina (o di altre infrastrutture) da parte di società, per allenamento o per gare sportive, è subordinato a speciali concessioni del

Municipio.

y In tali casi si può riservare parzialmente o totalmente la vasca alle società, così come in determinati giorni ed orari la si può riservare alle scolaresche od ai corsi di nuoto, senza che gli utenti abbiano diritto a reclami o rimborsi.

Art. 9 Disposizioni per gli utenti I bagnanti ed i visitatori devono sottostare alle disposizioni emanate dal Municipio e agli ordini dei sorveglianti. Chiunque incorre in infrazioni alle disposizioni potrà essere invitato dai sorveglianti a lasciare l'area del centro sportivo e potrà essere segnalato al Municipio. Gli utenti della piscina devono evitare di disturbare l'ordine all'interno del centro sportivo e

mantenere un contegno corretto e decente. In particolare è vietato:

  • fumare all'interno della zona delle vasche;

  • disturbare i bagnanti con spruzzi e rumori molesti;

  • rincorrersi sulle zone verdi;

  • cambiarsi all'esterno degli spogliatoi;

  • gettare sul terreno e nelle vasche carta, resti di alimenti, mozziconi di sigari e sigarette e qualsiasi altro materiale (appositi cestini per rifiuti sono installati nel recinto);

  • sputare sul terreno e nelle vasche;

  • introdurre cani ed altri animali nel centro sportivo;

  • l'uso molesto di radioline ed altri apparecchi sonori;

  • l'accesso ai locali di servizio;

  • l'uso per gioco delle attrezzature di salvataggio;

  • l'accesso con biciclette;

  • ogni attività sportiva o di gioco molesta al di fuori delle aree appositamente a ciò designate;

  • l'uso di salvagente nella vasca principale;

  • l'uso di pinne e maschere subacquee, materassini, canotti e simili nella vasca principale;

  • accedere all'area che circonda le vasche con le scarpe ai piedi;

  • tuffarsi con rincorsa dai quattro lati della piscina e tuffarsi anche senza rincorsa dai lati più lunghi;

  • spingere altre persone nella vasca. Sono permessi unicamente giochi che non possono recare disturbo agli altri bagnanti.

Art. 10 Disposizioni in caso d'allarme In caso d'allarme tutti i bagnanti devono lasciare le vasche e lasciare libera

l'area adiacente.

y

Art. 11 Obbligo È fatto obbligo, prima di entrare nelle vasche, di far uso delle docce e, prima di accedere all'area attorno alle vasche, di disinfettare i piedi usando le apposite apparecchiature. L'uso della vasca principale è vietato alle persone

che non sanno nuotare.

Art. 12 Divieto d'accesso

Persone ubriache, con ferite aperte, eczema od altre malattie della pelle, non hanno accesso alle vasche.

Art. 13 Responsabilità

Comune declina qualsiasi responsabilità per furto di oggetti, valori, vestiario ecc. e per eventuali infortuni agli utenti. I sorveglanti sono comunque incaricati di prestare i primi soccorsi, valendosi della dotazione della locale infermeria e di richiedere immediatamente l'intervento di un medico e della Croce Verde quando ne è il caso.

Art. 14 Facilitazioni per l'entrata Eventuali facilitazioni sull'entrata di dirigenti, insegnanti di società di nuoto, salvataggio o altro, accompagnanti gruppi attivi nello sport del nuoto, sono

di competenza del Municipio.

Art. 15 Obbligo del personale Il personale addetto al centro sportivo ha l'obbligo di segnalare al Municipio il nome dei trasgressori al presente regolamento. In caso di necessità il personale può immediatamente espellere dal recinto i trasgressori, richiedendo, se del caso, intervento di un agente di sorveglianza al centro

sportivo o della polizia.

CAPITOLO 4 Penalità

Art. 16 Sanzioni ai contravventori

Municipio provvederà all'applicazione delle sanzioni ai trasgressori del presente regolamento con una multa fino a CHF 1'000.--, riservandosi di chiedere la rifusione di eventuali danni. 11 Municipio potrà vietare ai responsabili, particolarmente in casi di recidiva, l'ulteriore accesso al Centro sportivo.

I . Città di Lugano Regolamento 2.5.4 E .

CAPITOLO 5 Disposizioni finali

Art. 17 Entrata in vigore Il presente regolamento diventa esecutivo con l'approvazione del Consiglio

di Stato, tramite il competente Dipartimento delle istituzioni.

Per il Consiglio comunale

Presidente 11 Segretario Gli scrutatori Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del Approvato dal ...

Note

Articolo abrogato in seguito all'entrata in vigore del Regolamento sulle tasse per l'uso delle infrastrutture sportive del Comune di Lugano.