4.2

Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi)

del 4 settembre 2014

Il Municipio di Lugano, richiamati l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA),

ordina:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare larea pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Lugano da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite

campagne di sensibilizzazione sul /ittering e sui vandalismi.

Art. 2 Definizione di littering

littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dellimmondizia.

CAPITOLO 11 Norme comportamentali

Art. 3 Principio È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area

pubblica.

Art. 4 Divieti

In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:

  1. sostanze organiche e non, in particolare se [e stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii o simili);

  2. imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da Fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai Take away o da grandi magazzini;

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  1. riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, invo[ucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;

  2. sacchettini, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.

È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, ecc..

CAPITOLO Ili Attività particolari

Art. 5 Manifestazioni

Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.

Art. 6 Volantinaggio La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve

essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

CAPITOLO IV Disposizioni varie e finali

Art. 7 Sanzioni

Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF 10'000.--, ritenuto un importo minimo di CHF 500.-- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.

In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il prowedimento può essere limitato allammonimento.

1 Contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino de[[a situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2.11 Municipio può fare eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.

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La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 seg. LOC.

riservato Pavvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937.

Art. 8 Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 9 Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di

pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell 'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Sindaco 1[ Segretario Av. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 4 settembre 2014. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra I'11 settembre e il 13 ottobre 2014.