5.4

Regolamento per la concessione di borse di studio "Città di Lugano"

del 12 novembre 2001

Il Consiglio comunale di Lugano, richiamati gli art. 13 cpv. 1 let. a) e 186 e segg. della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),

risolve:

CAPITOLO I Norme generali

Art. 1 Campo di applicazione presente Regolamento disciplina la concessione di sussidi (borse di studio) a studenti di università o di istituti equivalenti, svizzeri o stranieri, come pure a studenti di cicli di studio a tempo pieno della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) o di istituti

analoghi con sede in Svizzera. Il sussidio è pure assegnato per studi o corsi di perfezionamento postuniversitari come pure per corsi di post-formazione o post-diploma nell'ambito della SUP.

Art. 2 Studi e lavori di dottorato

Possono essere concessi sussidi per studi nell'ambito di dottorati relativi ai campi di applicazione e agli scopi indicati all'art. 1.

Art. 3 Rapporto con i sussidi cantonali

sussidio comunale è di regola complementare a quelli erogati dallo Stato o da privati nei settori di formazione indicati all'art. 1.

Sono possibili sussidi autonomi, da intendersi quale misura aggiuntiva comunale.

Art. 4 Rapporti con altri sussidi Non vengono assegnati sussidi se il richiedente beneficia di borse di studio assegnate dal Municipio di Lugano nell'ambito di fondi o legati da esso

amministrati.

1- v Città di Lugano Regolamento 5.4 y

CAPITOLO 2 Finanziamento, importo del sussidio e condizioni

Art. 5 Finanziamento

Consiglio comunale stabilisce annualmente, nell'ambito del preventivo, l'importo a disposizione del Municipio per l'erogazione dei sussidi.

Art. 6 Importo e parametri L'importo del sussidio comunale è di CHF 2'000.-- annui; lo stesso è ridotto a CHF 1 '000.-- annui se il richiedente frequenta la SUPSI

nell'ambito dei cicli principali di studio aventi sede in Ticino.

Limporto di CHF 2'000.- è assegnato anche per i corsi di perfezionamento post-universitari, post-formazione e post-diploma (art. 1 cpv. 2).

Art. 7 Domicilio

Il richiedente deve essere domiciliato a Lugano al momento dell'esame della domanda da parte del Municipio. Nel caso di trasferimento di domicilio durante l'anno scolastico, il sussidio assegnato viene versato in misura del 50% se il trasferimento avviene durante il primo semestre; se lo stesso ha luogo a secondo semestre già iniziato, il sussidio viene versato integralmente.

Municipio può pure destinare un importo complessivo massimo di CHF 10'000.-- a studenti ticinesi non domiciliati a Lugano per studi di carattere post-universitario o di specializzazione che seguono presso istituti ticinesi, se essi sono meritevoli per le loro doti e per l'impegno profuso in uno specifico studio.

Art. 8 Durata del sussidio

sussidio è concesso per la normale durata del ciclo di studi necessario per l'ottenimento della licenza universitaria o della licenza SUP. In casi eccezionali esso può essere concesso per un ulteriore anno. Il sussidio è concesso per un massimo di tre anni per il conseguimento del dottorato (art. 2) e per i corsi di cui all'art. 1 cpv. 2.

Art. 9 Condizioni particolari

Gli studi e i corsi di post-formazione universitaria sono sussidiati unicamente se in stretta relazione con il diploma conseguito. Il beneficiario del sussidio può svolgere un'attività professionale unicamente: - nel caso di attuazione dei corsi di post-formazione o post-diploma presso le scuole universitarie professionali;

1- Città di Lugano Regolamento 5.4 y - se la stessa ha prevalente funzione di ricerca o di perfezionamento scientifico. Il sussidio non viene corrisposto se l'attività professionale è pari o superiore al 50%. Il reddito imponibile del richiedente non deve superare quello fissato annualmente dal Municipio.

CAPITOLO 3 Modalità

Art. 10 Concorso

L'assegnazione dei sussidi avviene sulla base di un concorso aperto dal Municipio.

Art. 11 Assegnazione diretta

sussidio di cui all'art. 7 cpv. 2 è assegnato direttamente dal Municipio sulla base di una richiesta motivata formulata dalla direzione dell'Università della Svizzera italiana o dalla direzione della SUPSI. Devono in particolare essere comprovate le doti e le capacità del candidato, nonché le finalità dello studio o dell'approfondimento.

11 MunicipiO può richiedere la documentazione comprovante le finalità dello studio e le condizioni economiche del richiedente. Se lo ritiene necessario può anche richiedere uno specifico parere di carattere scientifico.

Art. 12 Limiti di reddito

Il MunicipiO fissa annualmente i limiti di reddito in base alle notifiche di tassazione dei genitori del richiedente o del richiedente stesso.

Pri sussidi di cui all'art. 9 il Municipio richiede la situazione fiscale e salariale del richiedente.

Art. 13 Prova dello studio

sussidio viene di regola versato nei mesi di marzo / aprile dell'anno successivo all'assegnazione. Ciò avviene sulla base:

  • della comprovata frequenza del 1 ° semestre di studi;

  • della documentata iscrizione e del pagamento della relativa tassa;

  • del comprovato pagamento della tassa per il secondo semestre.

Pri sussidi di cui all'art. 8 il Municipio può stabilire altri periodi di versamento, ritenuto che la frequenza della formazione post-universitaria o post-diploma deve essere provata.

I . Città di Lugano Regolamento 5.4 E .

CAPITOLO 4 Disposizioni di applicazione e finali

Art. 14 Disposizioni di applicazione L'applicazione del presente Regolamento compete al Municipio, che emana

le disposizioni esecutive necessarie.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Sezione degli enti locali.

Con riserva della citata approvazione e nel caso di adozione da parte del Consiglio comunale entro il 15 novembre 2001, il concorso di cui all'art.

viene attuato per la prima volta entro la fine del mese di novembre 2001 per l'anno scolastico 2001 /2002.

Per il Consiglio comunale

Presidente 11 Segretario Gli scrutatori On. Gianrico Corti A. Zoppi, lic. oec HSG On. Luciano Fornara On. Graziella Martinaglia Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 12 novembre 2001. Pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 17 dicembre 2001. Approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-7140 del 16 gennaio 2002.