6.3

Regolamento del lascito Achille Ferrata

Il Consiglio comunale di Lugano, visti gli art. 13 cpv. 1 lett. a) e h), 42 cpv. 2 e 1 86 LOC, 9 cpv. 1 lett. a) e h) e 104 del Regolamento comunale,

risolve:

CAPITOLO 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione e scopo 1 Il presente regolamento disciplina la concessione di sostegni finanziari dal

lascito Achille Ferrata (in seguito: Lascito).

L’importo del lascito, come pure la remunerazione annua del capitale derivante dal lascito stesso, sono destinati alla concessione di aiuti di tipo finanziario alle famiglie domiciliate o dimoranti (permesso B) a Lugano da almeno tre anni e in difficoltà con il pagamento di spese legate alla locazione o mediche.

Le denominazioni personali e professionali utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile.

Art. 2 Remunerazione del capitale 1 Il capitale del lascito è alimentato annualmente dal provento derivante dal tasso di interesse definibile in base alle prescrizioni indicate nel manuale

di contabilità e gestione finanziaria per i comuni ticinesi.

La parte di provento che eccezionalmente non fosse utilizzata va ad incrementare il capitale.

Art. 3 Beneficiari Possono chiedere un sostegno finanziario dal Lascito le famiglie con figli a

carico che abbiano meno di 25 anni.

Art. 4 Unità di riferimento e reddito determinante 1 L’unità di riferimento è determinata dalla persona interessata, i suoi figli, i suoi genitori, il coniuge o partner registrato, il partner convivente ed eventuali altre terze persone che contribuiscono finanziariamente

all’economia domestica.

Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito netto complessivo dedotti i seguenti costi: spese per l’alloggio secondo i massimali LAPS, ma comprensivi di eventuali posti auto (garage, parcheggio), assicurazione malattia (premi obbligatori e complementari).

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Vengono computati tutti i redditi, senza eccezione, compresi i contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni.

Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza abitazione primaria), dedotti CHF 10'000.00 per una persona sola; CHF 20'000.00 per due persone, CHF 5'000.00 per ogni altra persona. L’eccedenza viene computata integralmente come reddito.

Art. 5 Limiti di reddito 1 1 Condizioni di accesso, eccezioni e soglie di accesso e limiti di reddito sono quelli definiti dalla Legge armonizzazione e coordinamento prestazioni

sociali (LAPS), maggiorate del 1 0%, arrotondate al franco intero.

Il limite di reddito disponibile residuale (in fr./anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni del Lascito tiene conto del numero di persone per unità di riferimento, come segue:

  • 2 persone: CHF 30'716.00

  • 3 persone: CHF 38'272.00

  • 4 persone: CHF 44'050.00

  • 5 persone: CHF 49'807.00

  • 6 persone: CHF 55'563.00

  • 7 persone: CHF 61'321.00

  • 8 persone: CHF 67'078.00

  • per ogni persona in più il limite sale di CHF 5'757.00

ll Municipio può adeguare ogni anno questi limiti, tenuto conto del rincaro e delle rivalutazioni delle prestazioni cantonali.

CAPITOLO 2 Assegnazioni

Art. 6 Importi 1 L'importo annuo massimo erogabile è di CHF 4'000.00 a famiglia. Esso avviene nel pagamento diretto da parte del Comune al creditore del

richiedente.

A dipendenza della remunerazione annua del capitale di dotazione del Lascito e del numero di richieste, l'importo massimo annuo può essere ridotto dal Municipio.

A dipendenza della capacità finanziaria della persona interessata, dei suoi figli e di quella dei suoi genitori, del coniuge o partner registrato, del partner convivente, così come delle prestazioni provenienti da terzi, l'importo può essere ridotto o non concesso.

Art. 7 Procedura La Divisione socialità ha l’incarico di raccogliere le richieste e di sottoporle al

Municipio per approvazione.

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CAPITOLO 3 Disposizioni completive, applicative e finali

Art. 8 Diritto suppletorio Per aspetti di diritto materiale o procedurale non contemplati dal presente regolamento vale quanto stabilito dai capitoli III e IV del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale della Città di Lugano del 2 ottobre

2023 e dalle relative prescrizioni esecutive.

Art. 9 Applicazione 1

Il Municipio è competente per l’applicazione del presente regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

Esso informa annualmente il Consiglio comunale nel rispetto delle prescrizioni della LOC e del RGFCC.

Art. 10 Entrata in vigore Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente Regolamento, dopo

l’approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Per il Consiglio comunale Il presidente Il Segretario Gli scrutatori Benedetta Bianchetti Robert Bregy Luisa Aliprandi Rubens Bertogliati Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 17 dicembre 2024. Approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. del 1° aprile 2025. In vigore dal 1° luglio 2025 (ris. mun. 5 giugno 2025).

y Note

Art. 5 cpv. 2 modificato d’ufficio dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1 ° aprile 2025.