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Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

Regolamento

della legge di applicazione alla legge federale sui documenti

di identità dei cittadini svizzeri

(del 9 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri,

decreta:

Art. 1 Autorità competenti

Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio dello stato civile (in seguito: Ufficio) è l’autorità competente ad applicare la legislazione federale e cantonale in materia di documenti d’identità dei cittadini svizzeri.1

Le Guardie di confine dell’aeroporto di Lugano-Agno sono competenti per il rilascio dei passaporti provvisori per passeggeri in partenza.

I centri regionali di registrazione (in seguito: centri regionali) di Biasca, Locarno, Lugano e Mendrisio unitamente all’Ufficio sono competenti per il rilascio dei documenti d’identità ordinari.

Art. 2 Istruzioni

L’Ufficio può emanare all’attenzione dei centri regionali delle istruzioni vincolanti.

Art. 3 per i documenti d’identità ordinari

Per l’emissione di ogni documento d’identità i centri regionali trattengono i seguenti importi:

-passaporto ordinario per adultifr.59.90

-passaporto ordinario per bambinifr.21.20

-carta d’identità per adultifr.41.60

-carta d’identità per bambinifr.13.80

In caso di richiesta contemporanea di passaporto ordinario e carta d’identità i centri regionali trattengono l’importo relativo al passaporto.

Art. 4 Obbligo di autocertificazione

In caso di richiesta di un documento d’identità a favore di minorenni o persone sotto tutela, i detentori dell’autorità parentale ed i tutori sono tenuti a sottoscrivere un’autocertificazione che attesti tale rapporto.

Art. 5 Norma abrogativa

È abrogato il Regolamento della legge di applicazione alla Legge sui documenti di identità dei cittadini svizzeri del 4 febbraio 2003.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2010.

Pubblicato nel BU 2010, 56.