143.320

Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti

Regolamento

sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato

dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone

ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti

(del 29 aprile 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l’art. 6 della Legge cantonale sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971;

decreta:

Art. 1 Campo d’applicazione

Il presente regolamento disciplina competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti.

Art. 2 Destinatari

Destinatari dei provvedimenti d’integrazione sono le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti residenti nel Cantone.

Art. 3 Provvedimenti

1L’integrazione è perseguita tramite l’accompagnamento in percorsi individualizzati comprendenti le seguenti fasi:

  • a) valutazione delle potenzialità e delle lacune;

  • b) orientamento verso le misure idonee di integrazione e inserimento formativo o professionale;

  • c) accompagnamento durante le misure;

  • d) inserimento formativo o collocamento lavorativo se non già effettuati tramite le misure di cui alla lettera b).

Art. 4 Attribuzione di mandati

21Per i provvedimenti di cui all’art. 3, è prevista l’attribuzione di un mandato ad un ente esterno.

L’ente designato può far capo all’offerta esistente di misure d’integrazione e di inserimento formativo o professionale o prevederne di nuove.

L’ente designato può avvalersi della collaborazione dei servizi della Sezione del lavoro e della Divisione della formazione professionale.

Art. 5 Organizzazione

3Sono istituiti:

  • a) un coordinatore operativo di progetto;

  • b) una direzione interdipartimentale di progetto, così composta:

-il direttore della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (presidente)

-il coordinatore operativo di progetto (segretario)

-il capo dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

-il delegato cantonale all’integrazione degli stranieri e alla lotta contro il razzismo

-il capo della Sezione della popolazione

-il capo della Sezione del lavoro

-il direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale.

Art. 6 Coordinatore operativo di progetto

Il coordinatore operativo di progetto è competente a:

  • a) coordinare l’esecuzione del progetto e assicurare l’informazione sul suo andamento e i suoi risultati;

  • b) autorizzare i richiedenti a beneficiare delle misure d’integrazione individuali di cui all’art. 3 lett. c);

  • c) assistere e informare la direzione di progetto;

  • d) redigere i rapporti di cui all’art. 11.

Art. 7 Direzione di progetto

4La direzione di progetto è competente a:

  • a) decidere gli orientamenti strategici del progetto;

  • b) definire il mandato di cui all’art. 4 cpv. 1;

  • c) definire i mandati, e scegliere i mandatari, per l’offerta di nuove misure di integrazione e di inserimento formativo o professionale di cui all’art. 4 cpv. 2 per importi fino a fr. 50’000.--; offerte per importi superiori sono deliberate dal Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa.

Art. 8 Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento è competente per la gestione finanziaria dell’importo, tramite il conto deposito appositamente istituito.

Art. 9 Divisione dell’azione sociale e delle famiglie

5La Divisione è competente a:

  • a) designare il coordinatore operativo di progetto;

  • b) stipulare il contratto di prestazione con l’ente a cui è attribuito il mandato di cui all’art. 4 cpv. 1.

Art. 10 Dipartimento della sanità e della socialità

6Il Dipartimento è competente per l’applicazione del presente Regolamento, avvalendosi della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e del suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, della direzione di progetto e del coordinatore operativo.

Art. 11 Informazione

7Annualmente, entro la fine di maggio, la Direzione di progetto trasmette al Consiglio di Stato e all’Ufficio federale delle migrazioni, tramite il Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri, un rapporto sugli esiti del progetto.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.8

Pubblicato nel BU 2009, 192.