178.210

Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie

Regolamento

concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie

(del 18 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’articolo 32 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010

decreta:

Art. 1

Le autorità giudiziarie e le autorità inquirenti applicano le seguenti tasse di cancelleria:

.rilascio di una copia conforme di una decisionefr. 30.–

.rilascio di estratti di una decisione, per paginafr. 3.–,

minimo fr. 15.–

.attestazione della crescita in giudicato;

se la decisione è stata adottata negli ultimi due anni,

l’attestazione è gratuitafr. 25.–

.rilascio della documentazione necessaria per l’esecuzione

della decisione all’estero fr. 40.–

.rilascio di copie di certificati ereditarifr. 20.–

.rilascio di altre attestazioni (per esempio pendenza procedimento

di fallimento o concordato, accettazione eredità)fr. 20.–

.fotocopie, per pagina;fr. 1.–

se le fotocopie sono effettuate da terzi presso l’autorità, per paginafr. –.50

.spese postalicosti effettivi

Se la richiesta è evasa allo sportello, è prelevato, indipendentemente dal numero di documenti rilasciati, un supplemento di 10 franchi.

Art. 2

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Pubblicato nel BU 2012, 616.