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Legge sull’organizzazione delle autorità penali minorili

Legge

sull’organizzazione delle autorità penali minorili

(del 24 giugno 2010)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

-visto il messaggio 9 dicembre 2009 n. 6307 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 9 giugno 2010 n. 6307 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente legge disciplina l’organizzazione e le competenze delle autorità penali minorili.

Art. 2 a. Organizzazione

La magistratura dei minorenni si compone di un magistrato dei minorenni e di un sostituto; essa ha giurisdizione sull’intero Cantone e ha sede a Lugano.

Il magistrato dei minorenni dirige l’ufficio e vigila sul suo funzionamento.

Egli si avvale di un servizio minorile composto di educatori specializzati.

Art. 3 b. Competenze

Il Magistrato dei minorenni conduce l’istruzione, emette i decreti d’accusa e le decisioni di promozione dell’accusa, sostiene l’accusa davanti al Tribunale dei minorenni e esercita le altre competenze attribuitegli dalla legge.

Il Magistrato dei minorenni rilascia la dichiarazione di esecutività (procedura di exequatur) delle decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero. La decisione può essere impugnata mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.1

Art. 4 c. Protezione della gioventù

Il magistrato dei minorenni promuove e vigila le iniziative intese a salvaguardare gli interessi morali dei minorenni ed ha in particolare la facoltà di visitare gli istituti pubblici e privati per i minorenni soggetti alla sua competenza.

Egli collabora con i magistrati degli altri cantoni e con le autorità che si occupano della protezione e dell’educazione della gioventù.

Art. 5 a. Organizzazione

Il Tribunale dei minorenni è composto di un presidente e di due giudici; vi sono inoltre un presidente supplente e due membri supplenti.

Il presidente e il suo supplente sono scelti tra i magistrati che non sono membri di un’autorità penale e gli ex magistrati; è applicabile per analogia l’articolo 52 capoverso 3 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria.

I membri e i loro supplenti devono avere una formazione in psichiatria, psicologia o pedagogia.

Art. 6 b. Competenze

Il Tribunale dei minorenni esercita le competenze attribuitegli dalla legge.

Il presidente del Tribunale dei minorenni giudica sulle opposizioni ai decreti d’accusa concernenti le contravvenzioni.

Art. 7 competenze

L’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi esercita le competenze attribuite dalla legge al giudice dei provvedimenti coercitivi.

Art. 8 Corte dei reclami penali: competenze

La giurisdizione di reclamo in materia penale minorile è esercitata dalla Corte dei reclami penali.

Contro le decisioni del magistrato dei minorenni in materia di esecuzione è dato ricorso alla Corte dei reclami penali entro il termine di dieci giorni; è applicabile per analogia l’articolo 39 della legge del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile.

Art. 9 Corte di appello e di revisione penale: competenze

La giurisdizione d’appello in materia penale minorile è esercitata dalla Corte di appello e di revisione penale.

Art. 10 Procedura per le contravvenzioni del diritto cantonale

La procedura per i reati previsti nel diritto cantonale è retta dalla legge federale del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile.

Art. 11 Mediazione

Il Consiglio di Stato disciplina le modalità e la procedura della mediazione e fissa i requisiti per l’ammissione all’attività di mediatore.

Art. 12 Divieto di pubblicità

È fatto divieto ai mezzi di informazione di pubblicare notizie che consentano l’identificazione di minori coinvolti quali autori o vittime di reati.

Chi viola il divieto è punito dal Dipartimento competente con la multa fino a 1'000 franchi; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) del 24 settembre 2013.2

Contro la decisione del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 13 Esecuzione: collaborazione degli enti pubblici

Gli enti pubblici sono tenuti a collaborare con il magistrato dei minorenni per l’esecuzione delle sanzioni.

Art. 13a Conservazione e consultazione degli atti

31Gli atti delle procedure penali che non sfociano in una sentenza del giudice del merito sono conservati dal Magistrato dei minorenni, quelli in cui è stata emanata una sentenza di merito dal Tribunale dei minorenni e quelli d’esecuzione dall’autorità competente. Il Consiglio di Stato stabilisce i termini di conservazione.

Il Magistrato dei minorenni decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.

L’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.

Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista agli articoli 379 e seguenti del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

Art. 14 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.4

Pubblicata nel BU 2010, 332.