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Decreto esecutivo sui docenti di appoggio obbligatori per l’anno scolastico 2022/2023 nelle scuole comunali

Decreto esecutivo

sui docenti di appoggio obbligatori per l’anno scolastico 2022/2023 nelle scuole comunali

(del 23 febbraio 2022)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’art. 30 del regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996 e la relativa disposizione transitoria,

decreta:

Art. 1 Docenti di appoggio alla scuola dell’infanzia

Su proposta della direzione di istituto, il Municipio può assumere un docente di appoggio per ogni sezione di scuola dell’infanzia con più di 20 allievi; egli può essere assunto per tutto l’anno scolastico o parte dello stesso, con un onere d’insegnamento compreso tra 10 e 16/32 dell’orario settimanale.

Nelle sezioni con più di 21 allievi l’assunzione di un docente di appoggio per almeno metà tempo e per tutta la durata dell’anno scolastico è obbligatoria.

In casi particolari il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport può autorizzare l’assunzione di un docente di appoggio al di fuori dei parametri di cui al cpv. 1; l’onere d’insegnamento è compreso tra 10 e 16/32 dell’orario settimanale.

Art. 2 Docenti di appoggio alla scuola elementare

Per la scuola elementare sono confermati i parametri stabiliti dall’art. 25 della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 e dall’art. 30 del regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996.

Art. 3 Contributo cantonale per sezione di scuola comunale

La riduzione del contributo annuo di cui all’art. 1 cpv. 3 del decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l’anno 2022 verrà adeguato nel decreto esecutivo per l’anno 2023.

Art. 4 Entrata in vigore

Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° agosto 2022.

Pubblicato nel BU 2022, 55.