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Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi

Legge

di applicazione alla legge federale sugli esplosivi

(del 10 novembre 2010)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

–richiamata la Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 (in seguito: LEspl) e l’Ordinanza sugli esplosivi del 27 novembre 2000 (in seguito: OEspl);

–visto il messaggio 12 maggio 2009 n. 6218 del Consiglio di Stato;

–visto il rapporto 13 ottobre 2010 n. 6218R della Commissione della legislazione;

decreta:

Art. 1 Scopo e oggetto della legge

La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di esplosivi.

Art. 2 Autorità competente

Il Consiglio di Stato applica la LEspl e l’OEspl e in particolare:

  • a) esercita la vigilanza sul commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici e adotta i relativi provvedimenti;

  • b) rilascia le autorizzazioni di vendita e i permessi d’acquisto di esplosivi e pezzi pirotecnici;

  • c) rilascia le autorizzazioni eccezionali per l’impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o manifestazioni analoghe e per l’uso di fuochi d’artificio con notevole pericolosità potenziale;

  • d) rilascia l’attestato per l’ammissione ai corsi e agli esami;

  • e) emana disposizioni concernenti il deposito di fuochi d’artificio nei punti di vendita;

  • f) revoca o ritira le autorizzazioni rispettivamente i permessi;

  • g) riscuote le tasse previste dalla legge federale e dalla presente legge;

  • h) designa il dipartimento competente;

  • i) può delegare compiti di controllo ai Comuni in materia di vendita di fuochi d’artificio.

Art. 3 Commercio al dettaglio di fuochi d’artificio

Il commercio al dettaglio di fuochi d’artificio è autorizzato a partire dal 15 luglio fino al 1° agosto di ogni anno per la commemorazione della festa nazionale.

Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, limitarlo, vietarlo o autorizzarlo in altri periodi dell’anno.

Art. 4 Depositi di esplosivi

Il Consiglio di Stato può obbligare il titolare del deposito a concedere l’uso ad altri commercianti contro versamento di un’equa rimunerazione.

Art. 5 Tasse

Per ogni autorizzazione o permesso rilasciato è percepita una tassa fino ad un massimo di fr. 1000.– a copertura dei costi.

Art. 6 Sanzioni

I delitti previsti dalla LEspl sono perseguiti dal Ministero pubblico; esso persegue anche le contravvenzioni, riservato il cpv. 2.

Le contravvenzioni di lieve entità alla LEspl e alla presente legge sono punite dal Dipartimento con una multa sino a fr. 2000.–; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 7 Autorità di ricorso

11Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 8 Abrogazione

È abrogata la Legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi.

Art. 9 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.2

Pubblicata nel BU 2010, 611.