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Regolamento della legge di applicazione della legge federale sugli esplosivi (RLCLEspl)
Regolamento
della legge di applicazione della legge federale sugli esplosivi
(RLCLEspl)
(del 14 dicembre 2010)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti gli art. 2 e 6 della legge del 10 novembre 2010 di applicazione della legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LCLEspl),
decreta:
Art. 1 Autorità competente
Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione delle disposizioni federali e cantonali sugli esplosivi.1
…2
categoria T23
Art. 2 1. Domanda
4La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’accensione di fuochi d’artificio di categoria F4 o pezzi pirotecnici di categoria T2 deve essere presentata su modulo ufficiale al Servizio almeno 15 giorni prima della data prevista, già munita del preavviso del Municipio del comune dove è organizzato lo spettacolo e della Federazione cantonale ticinese servizi ambulanze, con i seguenti allegati:
a) piano di situazione con indicazione delle coordinate (CH1903) del luogo di tiro e delle distanze di sicurezza dal pubblico e dagli edifici;
b) copia dell’attestato di assicurazione responsabilità civile;
c) lista dei pezzi pirotecnici utilizzati con indicazione della categoria, calibro, peso netto e peso lordo di esplosivo, distanza di sicurezza minima data dal fornitore.
Art. 3 2. Rilascio
Il Servizio rilascia l’autorizzazione per l’accensione dei pezzi pirotecnici e informa gli uffici cantonali e gli enti coinvolti.5
L’autorizzazione può contenere oneri e condizioni.
Art. 4 1. Domanda
6La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di fuochi d’artificio deve essere presentata su modulo ufficiale al Servizio entro il 31 maggio di ogni anno con i seguenti allegati:
a) piano dettagliato degli spazi commerciali di vendita e deposito dei fuochi d’artificio;
b) fotocopia di un documento d’identità del responsabile di vendita.
Art. 5 2. Rilascio
7Il Servizio rilascia l’autorizzazione per la vendita al dettaglio di fuochi d’artificio che può contenere oneri e condizioni.
Art. 6 Tasse permessi per grandi utilizzatori di esplosivi
Sono percepite le seguenti tasse:
a) esplosivi
fino a
10 kg
20 fr.
da
11 kg
a
100 kg
30 fr.
da
101 kg
a
200 kg
40 fr.
da
201 kg
a
350 kg
50 fr.
da
351 kg
a
500 kg
70 fr.
da
501 kg
a
750 kg
90 fr.
da
751 kg
a
'000 kg
110 fr.
da
'001 kg
a
'000 kg
150 fr.
da
'001 kg
a
'000 kg
180 fr.
oltre
'000 kg
200 fr.
b) detonatori elettrici, elettronici e non elettrici8
fino a
500 pezzi
20 fr.
da
501
a
'500 pezzi
50 fr.
da
'501
a
'000 pezzi
80 fr.
da
'001
a
'500 pezzi
110 fr.
da
'501
a
'000 pezzi
150 fr.
oltre
'000 pezzi
200 fr.
c) miccia di sicurezza
fino a
200 m
20 fr.
da
201 m
a
500 m
30 fr.
da
501 m
a
'000 m
50 fr.
da
'001 m
a
'000 m
80 fr.
da
'001 m
a
'000 m
100 fr.
da
'001 m
a
'500 m
130 fr.
da
'501 m
a
'000 m
170 fr.
oltre
'000 m
200 fr.
Art. 7 Tasse permessi per piccoli utilizzatori di esplosivi
9Sono percepite le seguenti tasse:
a) esplosivi
fino a
5 kg
20 fr.
da
6 kg
a
10 kg
30 fr.
da
11 kg
a
15 kg
40 fr.
da
16 kg
a
20 kg
50 fr.
da
21 kg
a
25 kg
60 fr.
b) detonatori elettrici, elettronici e non elettrici
fino a
10 pezzi
10 fr.
da
11
a
20 pezzi
20 fr.
da
21
a
40 pezzi
40 fr.
da
41
a
70 pezzi
70 fr.
da
71
a
100 pezzi
100 fr.
c) miccia di sicurezza
fino a
10 m
10 fr.
da
11 m
a
20 m
20 fr.
da
21 m
a
30 m
30 fr.
da
31 m
a
40 m
40 fr.
da
41 m
a
50 m
50 fr.
oltre
50 m
60 fr.
pezzi pirotecnici di categoria T210
Art. 8 fuochi d’artificio di categoria F4 o con
Per ogni autorizzazione è percepita una tassa base di fr. 200.–, alla quale sono aggiunti gli importi seguenti, a seconda della quantità di materiale pirotecnico utilizzato:
fino a
200 kg
100 fr.
da
201 kg
a
400 kg
200 fr.
da
401 kg
a
600 kg
300 fr.
da
601 kg
a
800 kg
400 fr.
da
801 kg
a
1000 kg
500 fr.
da
1001 kg
a
1200 kg
600 fr.
da
1201 kg
a
1500 kg
700 fr.
oltre
1500 kg
800 fr.
In caso di spettacoli identici ripetuti più volte in un giorno o in più giorni consecutivi e per i quali non sono necessarie ulteriori verifiche, la tassa base viene riscossa solo una volta.11
Art. 9 di fuochi d’artificio
Per il primo giorno di vendita è percepita una tassa di 50 franchi e per ogni giorno supplementare 30 franchi.
Art. 10 Norma abrogativa
Il regolamento del 20 aprile 2004 della legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi è abrogato.
Art. 11 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Pubblicato nel BU 2010, 612.