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Decreto esecutivo che designa le organizzazioni legittimate a fare opposizione ai sensi dell’art. 8 LE

Decreto esecutivo

che designa le organizzazioni legittimate

a fare opposizione ai sensi dell’art. 8 LE

(del 22 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE),

decreta:

Art. 1 Organizzazioni legittimate a ricorrere

Sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 8 LE le organizzazioni elencate in allegato.

Art. 2 Controllo

In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della designazione le organizzazioni legittimate a ricorrere devono avvertirne senza indugio il Dipartimento del territorio (Dipartimento).

Il Dipartimento controlla se esse continuino ad adempiere le condizioni per il diritto di opposizione giusta l’articolo 8 capoverso 1 LE. Se accerta che tale non è più il caso, propone al Consiglio di Stato le pertinenti modifiche dell’allegato.

Art. 3 Richiesta di altre organizzazioni

Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell’art. 8 capoverso 1 LE sono iscritte, a richiesta, nell’elenco di quelle legittimate a ricorrere (allegato).

La richiesta deve essere presentata al Consiglio di Stato almeno 6 mesi prima della data in cui esse intendono fruire di tale diritto.

Art. 4 Disposizioni transitorie

La presente ordinanza non si applica alle opposizioni presentate prima della sua entrata in vigore.

Art. 5 Entrata in vigore

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 1995.

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Allegato

(art. 1)