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Legge d’applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale (LFun)

Legge

d’applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

(LFun)

(del 9 aprile 2018)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 20 dicembre 2017 n. 7482 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 Competenza

Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.

Art. 2 Tassa d’autorizzazione

Per il rilascio, la modifica, il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio, è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi.

L’importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell’impianto.

Art. 3 Spese di controllo

Per il collaudo e per i successivi controlli periodici è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi.

L’importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell’impianto.

Art. 4 Tasse di cancelleria

Le tasse di cancelleria sono stabilite dal regolamento.

Art. 5 Esigibilità

Le tasse sono dovute dal proprietario dell’impianto.

Gli enti di interesse pubblico sono esonerati dal pagamento della tassa di cancelleria.

Art. 6 Contravvenzioni

Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge, del concordato o del regolamento è punito con la multa sino a 20'000 franchi.

Le contravvenzioni sono perseguite in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Art. 7 Abrogazione

La legge concernente la designazione delle autorità competenti per l’applica­zione del concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione del 2 dicembre 2008 è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore1.

Pubblicata nel BU 2018, 253.