801.410
Regolamento sull’obbligo formativo nel settore sanitario e sociosanitario (RForSan)
Regolamento
sull’obbligo formativo nel settore sanitario e sociosanitario
(RForSan)
(del 12 ottobre 2022)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan), in particolare gli articoli 2 capoversi 2 e 3, 3 lettera h, 22 capoverso 1 lettera d e 81 capoverso 5;
vista la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal), in particolare gli articoli 66e capoverso 3, 66ebis, 66h capoverso 2 lettera c e 66p,
decreta:
Art. 1 Obbligo di formazione
I fornitori di prestazioni in ambito sanitario e sociosanitario che hanno sottoscritto un contratto di prestazione con il Cantone partecipano alla formazione di base e alla formazione terziaria nelle professioni sanitarie definite nell'allegato 1.
Art. 2 Piano di formazione
Ogni fornitore di prestazioni allestisce un piano di formazione coerentemente con le disposizioni legislative, i piani quadro federali e gli obiettivi formativi definiti all’articolo 3, per le formazioni definite nell’allegato 1.
Art. 3 Obiettivo formativo
Il Dipartimento della sanità e della socialità, e per esso l’Area di gestione sanitaria e l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (di seguito servizi competenti), stabilisce per ogni fornitore di prestazioni la prestazione di formazione (di seguito obiettivo formativo) tenendo conto:
a) del fabbisogno di personale determinato a livello cantonale;
b) delle capacità formative delle Scuole sociosanitarie cantonali e della Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana;
c) del potenziale formativo di ogni singolo istituto o servizio.
L’obiettivo formativo nei diversi profili professionali è definito nel contratto di prestazione annuale.
Art. 4 Potenziale formativo
Il potenziale formativo è espresso in punti e considera i seguenti fattori:
a) le condizioni operative di ogni singolo fornitore di prestazioni;
b) la tipologia di prestazioni offerte dal singolo fornitore di prestazioni (diagnostiche, terapeutiche e di cura);
c) le settimane di formazione per ogni singola formazione calcolate moltiplicando un coefficiente standard (definito nell’allegato 2) per ogni effettivo a tempo pieno (istituti) e ogni 1000 ore di cure prestate (servizi di cura e assistenza a domicilio), considerando i collaboratori con titolo di studio nelle professioni sanitarie di cui all’allegato 1;
d) il fattore di ponderazione di ogni singola formazione definito nell’allegato 3.
I punti formativi definiti nel contratto di prestazione annuale corrispondono alla somma delle settimane di formazione (lettera c) moltiplicate per il fattore di ponderazione (lettera d) calcolate per ogni singola formazione.
Art. 5 Adempimento dell’obiettivo
I fornitori di prestazioni devono garantire l’utilizzo del proprio potenziale di formazione entro una soglia del +/- 10% dei punti definiti nel contratto di prestazioni.
L’impegno formativo determinato a consuntivo <90% e >100% <110% dà origine a compensazioni finanziarie.
In presenza di fondati motivi circostanziati dal fornitore di prestazioni, la compensazione finanziaria per il mancato raggiungimento di almeno il 90% della soglia definita a contratto decade.
Art. 6 Compensazioni finanziarie
Per ogni tipologia di formazione è stabilito un forfait settimanale definito nell’allegato 4.
L’impegno formativo a consuntivo espresso in punti è quantificato in franchi applicando i forfait settimanali per ogni tipologia di formazione di cui al capoverso 1.
La somma in franchi suddivisa per il totale dei punti formativi assicurati a consuntivo permette di ottenere l’indennizzo medio ponderato per punto.
La compensazione finanziaria è calcolata moltiplicando l’indennizzo medio ponderato per tre e per i punti mancanti o eccedenti ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2.
La determinazione della compensazione è definita con decisione del Dipartimento della sanità e della socialità, su proposta del servizio competente.
Art. 7 Fase transitoria e monitoraggio
È prevista una fase transitoria della durata di tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento per il raggiungimento dell’obiettivo del 90% del potenziale formativo, tenuto conto del dato di partenza al 31 dicembre 2021.
Le compensazioni di cui all’articolo 6 si applicano di conseguenza.
Entro la scadenza della fase transitoria viene definito e aggiornato il fabbisogno di personale curante di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a.
Art. 8 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
Pubblicato nel BU 2022, 236.
Allegato 1
- Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - giovani
- Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - adulti
- Operatore/trice sociosanitario/a (OSS) con maturità professionale
- Operatore/trice sociosanitario/a (OSS) con AFC
- Maturità specializzata sanitaria
- Certificato di scuola specializzata
- Stage preformativo scuola infermieri SSS / Modulo complementare (preformativo) SUPSI
- Infermiere/a SSS
- Infermiere/a SSS - formazione abbreviata
- Soccorritore/trice dipl. SSS
- Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria
- Specialista in attivazione dipl. SSS
- Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche
- Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica
- Podologo/a dipl. SSS
- Bachelor in cure infermieristiche SUPSI
- Bachelor in fisioterapia SUPSI
- Bachelor in ergoterapia SUPSI
- Bachelor in ostetricia SUP CH
- Bachelor in scienze alimentari e dietologia SUP CH
- Master in cure infermieristiche SUPSI
- Formazione post-diploma SPD SSS in anestesia
- Formazione post-diploma SPD SSS in cure intense
- Formazione post-diploma SPD SSS in cure urgenti
Allegato 2