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Regolamento concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili

Regolamento

concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili

(del 18 febbraio 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

-gli art. 4, 26, 28, 32, 33, 41, 42 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria);

decreta:

Art. 1 Scopo

Per combattere la diffusione di malattie trasmissibili, il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) promuove la vaccinazione della popolazione contro le seguenti malattie:

-difterite

-tetano

-pertosse

-poliomielite

-morbillo

-parotite

-rosolia

-haemophilus influenzale tipo b

-epatite B

-influenza

Art. 2 Vaccinazioni straordinarie

In caso di pericolo d’epidemia, il Consiglio di Stato, su proposta del Medico cantonale, può ordinare ai sensi dell’art. 41, cpv. 2, della Legge sanitaria, vaccinazioni obbligatorie locali, regionali o per l’intero territorio del Cantone.

Art. 3 Direttive del Medico cantonale

Il Medico cantonale emana apposite direttive tecnico-scientifiche, nelle quali sono stabilite le indicazioni mediche per le vaccinazioni e le modalità della loro esecuzione.

Art. 4 Valutazione della copertura vaccinale

Il Medico cantonale valuta periodicamente la copertura vaccinale della popolazione per ogni malattia per la quale il Dipartimento promuove la vaccinazione.

A tale scopo egli può avvalersi del Servizio di medicina scolastica e della collaborazione di specialisti esterni.

Art. 5 Norma abrogativa ed entrata in vigore

Questo regolamento abroga e sostituisce quello del 26 marzo 1991 ed entra in vigore1 con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicato nel BU 2003, 76.