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Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso
Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate
alimentari e sugli oggetti d’uso
(del 30 settembre 1996)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
-vista la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso del 9 ottobre 1992 e le relative ordinanze federali di esecuzione;
-visto il messaggio 14 maggio 1996 n. 4525 del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1 Scopo
La presente legge disciplina le modalità di applicazione della legislazione federale sul controllo delle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr).
Art. 2 Autorità competente
Il Consiglio di Stato è competente per emanare direttamente le disposizioni d'esecuzione demandate dal diritto federale ai Cantoni, con facoltà di delega delle proprie competenze alle unità amministrative a lui subordinate.
Art. 3 Procedura di ricorso
Contro le decisioni del Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso, vi è la possibilità di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.
Art. 4 Abrogazioni
Con la sua entrata in vigore la presente legge abroga la legge per l'esecuzione della legislazione federale sulle derrate alimentari del 16 luglio 1943.
Art. 5 Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore della legge.1
Pubblicato nel BU 1996, 383.