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Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso

Regolamento

della legge cantonale di applicazione della legge federale

sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso

(del 28 marzo 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr) del 20 giugno 2014,

vista la legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 30 settembre 1996,

decreta:

Art. 1 Dipartimento competente

Il Dipartimento della sanità e della socialità:

  • a) è l’autorità competente per vigilare sull’esecuzione della legislazione federale e cantonale;

  • b) nomina i veterinari ufficiali e gli assistenti specializzati ufficiali, i loro supplenti e ne stabilisce le modalità di retribuzione;

  • c) esercita tutte le competenze cantonali che non sono attribuite ad un’altra autorità.

Art. 2 Organi di esecuzione

Gli organi di esecuzione sono:

  • a) il chimico cantonale, gli ispettori delle derrate alimentari, i controllori delle derrate alimentari e i collaboratori diretti del chimico cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari;

  • b) il veterinario cantonale, i veterinari ufficiali, gli assistenti specializzati ufficiali e i collaboratori diretti del veterinario cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari.

Art. 3 Delega di competenze

Gli organi di esecuzione possono proporre al Consiglio di Stato di delegare, sulla base di un mandato di prestazione, l’esecuzione di certi compiti d’ispezione a terzi.

Le persone incaricate del controllo secondo una delega devono adempire a tutte le condizioni imposte dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 4 Chimico cantonale

Il chimico cantonale dirige il Laboratorio cantonale al quale è affidato il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d’uso.

Il Laboratorio cantonale è composto da:

  • a) l’ispettorato delle derrate alimentari (di seguito ispettorato); e

  • b) il laboratorio, specializzato nell’esame dei campioni.

Art. 5 Ispettorato

L’ispettorato è accreditato secondo la norma ISO17020 ed esegue i seguenti compiti:

  • a) svolge tutte le attività di ispezione previste dall’Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (OELDerr);

  • b) effettua i prelievi di campioni secondo l’OELDerr;

  • c) effettua le analisi e le misurazioni semplici in sede ispettiva.

La frequenza minima di controllo per le imprese prevista all’art. 8 cpv. 1 dall’ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso del 16 dicembre 2016 (OPCN) è definita nell’allegato.1

Art. 6 Laboratorio

Il laboratorio è accreditato secondo la norma ISO17025 ed esegue i seguenti compiti:

  • a) effettua le analisi su campioni ufficiali necessarie per il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso giusta l’OELDerr;

  • b) esegue analisi su campioni affidatigli dal veterinario cantonale nell’ambito delle sue attività di controllo delle derrate alimentari;

  • c) può eseguire analisi per privati o enti pubblici, previa valutazione dei requisiti legati all’indipendenza espressi nella norma ISO17025; per la fatturazione fa stato il tariffario per il controllo ufficiale delle derrate alimentari;

  • d) i risultati delle analisi sono trasmessi al committente secondo le esigenze della norma ISO17025.

Art. 7 Veterinario cantonale

Il Veterinario cantonale dirige l’Ufficio del veterinario cantonale il quale esegue la LDerr nel settore della produzione primaria di derrate alimentari di origine animale e della macellazione.

Il Veterinario cantonale, con l’aiuto dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali, effettua i controlli dell’igiene nella produzione primaria animale (animali da reddito, apicoltura, piscicoltura, acquacoltura, macellazione).

Il Veterinario cantonale propone i nominativi dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali.

Art. 8 Emolumenti

Il Consiglio di Stato fissa l’ammontare degli emolumenti per:

  • a) il controllo che porta a una contestazione;

  • b) la ripetuta contestazione della stessa fattispecie;

  • c) il controllo successivo di un’azienda;

  • d) l’onere per ripristinare l’ordine legale (esecuzione sostitutiva);

  • e) il controllo degli animali da macello e delle carni;

  • f) il controllo di un laboratorio di sezionamento;

  • g) le prestazioni e i controlli speciali eseguiti su richiesta;

  • h) le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento;

  • i) le altre analisi.

Art. 9 Autorità di ricorso

Il Consiglio di Stato è l’autorità di ricorso contro le decisioni degli organi di esecuzione.

Art. 10 Contravvenzioni

Le contravvenzioni ai sensi dell’art. 64 LDerr sono perseguite dal Laboratorio cantonale e dall’Ufficio del veterinario cantonale. I casi di particolare gravità (che si configurano in delitti o crimini ai sensi dell’art. 63 LDerr) sono trasmessi al Ministero pubblico.

Art. 11 Abrogazione

È abrogato il regolamento di applicazione della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 4 novembre 1997.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° maggio 2017.

Pubblicato nel BU 2017, 69.

Allegato2

Codice

Categoria d’impresa

Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

A401

Cosmetici: produzione (materie prime)

8

A402

Cosmetici: lavorazione/trasformazione

4

A403

Tessili: produzione

8

A404

Tessili: lavorazione/trasformazione

8

A405

Oggetti d’uso: produzione

8

A406

Oggetti d’uso: lavorazione (trasformazione)

8

A407

Giocattoli: produzione (materie prime)

8

A408

Giocattoli: lavorazione/trasformazione

8

A409

Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: produzione

4

A410

Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: lavorazione/trasformazione

4

C502

Cosmetici: importazione

4

C503

Tessili: importazione

8

C504

Oggetti d’uso: importazione

8

C505

Giocattoli: importazione

8

C506

Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: importazione

4

F1

Piscine coperte

4

F2

Piscine all’aperto

4

F4

Docce accessibili al pubblico, inserite in attività che non ricadono nelle categorie D (aziende di ristorazione), F1 e F2

8