826.110
Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale
Regolamento
sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale
(dell’11 febbraio 1998)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’art. 17 cpv. 3 della Legge di applicazione all’Ordinanza federale concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale dell’8 marzo 1995 (LAOERA),
decreta:
Art. 1 Competenze
1Competente per l’applicazione della legislazione federale e cantonale concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale è il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento), riservate le competenze espressamente attribuite dalla LAOERA al Consiglio di Stato o ad altri organi.
Art. 2 Notifica di infrazioni
La ditta mandataria del servizio di raccolta è tenuta a segnalare all’Ufficio del veterinario cantonale eventuali infrazioni alle norme federali e cantonali in materia di eliminazione dei rifiuti di origine animale.
Lo stesso obbligo incombe alle autorità comunali ed ai funzionari chiamati a collaborare nell’esecuzione della legislazione secondo l’art. 5 LAOERA.
Art. 3 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.2
Pubblicato nel BU 1998, 43 e 45.