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Decreto esecutivo concernente le misure di polizia del fuoco da adottare per i depositi di idrocarburi

Decreto esecutivo

concernente le misure di polizia del fuoco da adottare

per i depositi di idrocarburi

(del 2 agosto 1962)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE del TICINO

visto l’art. 17 della Legge sulle materie esplosive del 5 maggio 1875;

visti gli art. 45 e 46 della Legge sulla polizia del fuoco del 13 ottobre 1949;

su proposta del Dipartimento delle Finanze;

decreta:

Art. 1 Direttive Carbura

Per la costituzione, l’ingrandimento ed ogni altro lavoro concernente i depositi di carburanti liquidi viene data forza legale alle disposizioni emanate dall’ufficio centrale svizzero per l’importazione di carburanti liquidi (CARBURA) e denominate “Direttive per il deposito di idrocarburi”.

Art. 2 Deroghe e norme di complemento

In deroga ed in aggiunta alle direttive della Carbura valgono le disposizioni allegate al presente decreto.

Art. 3 Garanzia

A garanzia per l’esecuzione degli obblighi imposti può venire chiesta una cauzione ai sensi dell’art. 12 della legge 5 maggio 1875.

Art. 4 Contravvenzioni

In conformità all’art. 16 della Legge 5 maggio 1875 le infrazioni alle prescrizioni del presente decreto sono passibili di multa da fr. 5.- a fr. 10’000.- e del ritiro della concessione, riservata la responsabilità penale ed il risarcimento dei danni.

Art. 5 Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti esecutivi ed abroga ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Art. 6 Disposizioni transitorie

I depositi già esistenti dovranno venire conformati al presente decreto nella misura ed entro i termini che saranno stabiliti dal dipartimento delle finanze, comunque al più tardi entro il 31 dicembre 1963.

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Allegato: Deroghe alle direttive Carbura e norme di complemento