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Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni

Regolamento

concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni

del 18 maggio 1988 (stato 3 marzo 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 289 cpv. 2 e 293 cpv. 2 CC e l’art. 27 della legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971,[1]1

decreta:

Art. 1 Competenza

21L’Ufficio rette, anticipi e incassi della Sezione del sostegno sociale è competente per l’applicazione degli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2, 131 cpv. 2 e 290 cpv. 2 CC e dell’art. 27 della legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.3

In particolare l’Ufficio anticipa al genitore richiedente gli alimenti dovuti dall’altro genitore per i figli minorenni in virtù delle decisioni del Giudice o di una convenzione, approvata dall’Autorità competente, quando l’obbligato non provvede al regolare versamento.

Art. 2 Principio

Il richiedente l’anticipo deve produrre la decisione del Giudice o la convenzione approvata dall’Autorità competente che fissa l’importo degli alimenti dovuti dall’obbligato.

L’Ufficio verifica il mancato pagamento.4

Art. 3 Decorrenza

L’anticipo può essere concesso soltanto a partire dal mese in cui è stato richiesto e viene versato, di regola, al principio di ogni mese per il mese corrente.

Art. 4 Importo

L’anticipo corrisponde all’importo degli alimenti per i figli minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di: fr. 700.– per ogni figlio.5

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Art. 5 Versamento

L’anticipo è versato al genitore richiedente a cui è attribuita la custodia del figlio o dei figli minorenni.

Art. 6 Obbligo di informare

Il genitore che richiede il versamento dell’anticipo, come pure l’obbligato al pagamento degli alimenti devono notificare immediatamente all’Ufficio ogni modifica intervenuta nella sentenza o nella convenzione prodotta a fondamento della richiesta dell’anticipo.

Art. 7 Surrogazione

La domanda dell’anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni.

L’Ufficio provvede, previa diffida all’obbligato all’incasso degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore richiedente.

L’Ufficio rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie.7

L’Ufficio può delegare l’esecuzione dell’incasso ad un professionista esterno tramite contratto di mandato.8

Art. 8 Querela penale

9L’Ufficio può querelare l’obbligato agli alimenti per il reato di trascuranza dei doveri di assistenza famigliare (art. 217 CP).

Art. 9

...10

Art. 10 Validità e limite temporale

111La prestazione di anticipo può essere erogata per un periodo di al massimo 60 mesi cumulativi.

In deroga al capoverso 1, il limite temporale del diritto all’anticipo alimenti può essere esteso qualora il tasso di recupero, inteso quale percentuale di recupero effettivo (incasso dall’obbligato) rispetto a quanto anticipato, sia superiore al 50%, considerato l’intero nucleo famigliare.

La verifica del tasso di recupero di cui al capoverso 2 avviene da parte dell’Ufficio dopo 54 mesi di percezione della prestazione, e viene data comunicazione dell’esito al beneficiario.

La domanda di estensione del limite temporale deve essere inoltrata alla competente autorità entro il mese successivo la scadenza dei 60 mesi di erogazione.

La decisione di anticipo, così come la decisione di estensione, hanno, di regola, validità un anno e sono rinnovabili alla scadenza su istanza di parte da inoltrare entro il mese successivo la fine del diritto alla prestazione.

La condizione per l’ottenimento dell’estensione temporale di cui al capoverso 2, deve essere adempiuta ogni volta 6 mesi prima della scadenza del diritto alla prestazione, verificando il tasso di recupero dei 12 mesi precedenti.

Art. 11 Rifiuto o soppressione

L’anticipo può essere rifiutato o soppresso in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di affermazioni inveritiere.

Gli anticipi indebitamente percepiti devono essere rimborsati.

È riservata l’azione penale.

Art. 12 Spese

Le spese connesse con l’esercizio del mandato di incasso delle pensioni alimentari per i figli minorenni, sono a carico dello Stato. Lo Stato può in particolare avvalersi di un notaio per la traduzione delle convenzioni o delle sentenze.

Art. 13 Abrogazione e disposizioni transitorie

121Questo regolamento abroga e sostituisce il regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni dell’11 settembre 1979.

In deroga all’articolo 10 capoverso 2 le decisioni di anticipo alimenti emanate prima del 1° gennaio 2005 restano in vigore sino alla loro scadenza.

Art. 13a Disposizioni transitorie riferite alla modifica del 5 aprile 2011

131Il diritto all’estensione del limite temporale introdotto dall’articolo 10 capoverso 2 si applica a coloro i quali hanno percepito la 60ma mensilità dopo il 1° dicembre 2010 compreso.

I beneficiari di anticipo alimenti giunti al termine del diritto dei 60 mesi di prestazioni tra il 1° dicembre 2010 e l’entrata in vigore della presente modifica e che soddisfano il requisito dell’articolo 10 capoverso 2, saranno informati, in questo lasso di tempo, dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. Essi, entro un mese dall’entrata in vigore della modifica potranno inoltrare domanda di estensione.

Art. 14 Entrata in vigore

Questo regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 1988.

Art. 15

14

Pubblicato nel BU 1988, 161.