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Regolamento sulle tasse dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario

Regolamento

sulle tasse dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario

del 14 gennaio 2013 (stato 1° gennaio 2026)

L’Autorità di vigilanza

sull’esercizio delle professioni di fiduciario

visti l’articolo 12 capoversi 1 e 2 della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid) e l’articolo 3 capoverso 1 del relativo regolamento d’applicazione del 30 maggio 2012 (RFid);

visto l’articolo 9 capoverso 5 del regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 24 settembre 2012,[1]1

emana:

Art. 1 Tassa di esercizio annuale

21L’importo della tassa annuale di esercizio per ogni singola categoria è fissato in 600 franchi.

Per ogni autorizzazione supplementare si aggiungono 300 franchi alla tassa annuale di esercizio.

La tassa annuale di esercizio è dovuta per l’intero anno civile, indipendentemente dalla durata effettiva dell’attività, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2 capoverso 2.

Art. 2 Tassa di autorizzazione

31La tassa di autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario è fissata in 800 franchi.

Per le nuove autorizzazioni la tassa annuale di esercizio è computata in dodicesimi rispetto alla durata effettiva dell’attività nel corso dell’anno civile, ritenuto che la frazione del mese è calcolata come mese.

Per ogni nuova concessione supplementare si aggiungono 300 franchi alla tassa di autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario.

Art. 3 Tasse per le singole decisioni

L’Autorità di vigilanza stabilisce l’importo delle singole tasse sulla base del principio della copertura dei costi.

L’importo minimo delle tasse è fissato in 100 franchi e può raggiungere singolarmente l’importo massimo di 1'000 franchi.4

Art. 4 Spese di cancelleria

5Per le singole spese di cancelleria l’importo è fissato fino a un massimo di 100 franchi.

Art. 5 Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicato nel BU 2013, 14.