Circolare n. 7/2024 Deduzione sui proventi della sostanza immobiliare privata Abroga la circolare n. 7/2023

Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia 1 di 24 01.07.2024 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco

1. Premessa................................................................................................................. 2

2. Introduzione ............................................................................................................ 2

3. Spese di manutenzione ........................................................................................... 3

3.1 In generale................................................................................................................ 3

3.2 Spese di manutenzione (in senso stretto) ................................................................... 3

3.3 Spese di gestione...................................................................................................... 5

3.4 Lavori eseguiti dal contribuente.................................................................................. 6

4. Premi d’assicurazione ............................................................................................. 6

5. Spese d’amministrazione ........................................................................................ 6

6. Spese di investimento............................................................................................. 7

6.1 In generale................................................................................................................ 7

6.2 Contributi unici .......................................................................................................... 8

7. Spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione ... 9

8. Fondo di rinnovamento e proprietà per piani (PPP) ............................................. 10

9. Investimenti per il risparmio energetico ............................................................... 11

10. Spese per lavori di cura di monumenti storici ...................................................... 12

11. Deduzione delle spese effettive o deduzione complessiva (forfettaria) ............... 13

12. Momento determinante per la deduzione delle spese di manutenzione............... 14

13. Spese riportabili nei due periodi fiscali successivi .............................................. 14

14. Usufrutto e diritto di abitazione ............................................................................ 15

15. Obblighi del contribuente e onere della prova...................................................... 16

16. Entrata in vigore .................................................................................................... 17

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1. Premessa

In virtù della revisione totale della Legge federale sull’energia del 30 settembre 2016 (RU 2017

  1. 6839) che ha determinato le successive modifiche della LIFD e della LAID, nonché l’adeguamento

della Legge tributaria cantonale con l’introduzione dell’art. 31 cpv. 2bis LT, a partire dal 1° gennaio 2020 sono state introdotte le seguenti agevolazioni fiscali:

  • deducibilità delle spese di demolizione per la costruzione di un immobile di sostituzione (art. 32 cpv. 2 terzo periodo LIFD; art. 9 cpv. 3 lett. a LAID);

  • possibilità di riportare nei due periodi fiscali successivi i costi degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente, ivi comprese le spese di demolizione, se queste spese non possono essere interamente prese in considerazione nell’anno durante il quale sono state sostenute (art. 32 cpv. 2bis LIFD e art. 9 cpv. 3bis LAID).

L’Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili della sostanza privata nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sui costi degli immobili)1 è stata revisionata totalmente con l’introduzione nella legge di nuovi termini come “spese di demolizione” e “immobile di sostituzione” che verranno approfonditi al pt. 7 della Circolare. Il concetto di investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente non è mutato (cfr. art. 1 Ordinanza).

La presente Circolare tratta brevemente anche del cambiamento di prassi concernente l’ammissibilità delle deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare nell’ambito dell’usufrutto e del diritto di abitazione (pt. 14) e dell’abolizione definitiva della prassi sul risanamento totale degli edifici (pt. 6.1).

2. Introduzione

Secondo invalsa giurisprudenza le deduzioni dai proventi della sostanza di cui all’art. 31 LT rientrano fra le spese di acquisizione del reddito (cfr. art. 25 LT), in quanto direttamente occasionate dal “conseguimento” del reddito immobiliare, che hanno la caratteristica di diminuire la capacità contributiva (wirschaftliche Leistungsfähigkeit) dei contribuenti. Nel rispetto dei principi costituzionali della capacità contributiva (art. 127 Cost. fed.) e di uguaglianza (art. 8 Cost. fed.), la deduzione delle spese di manutenzione non è pertanto limitata dall’importo del reddito cui si riferiscono2. Tali principi conoscono tuttavia (a partire dal periodo fiscale 2020) due eccezioni: per gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente e per le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione. Difatti, nel caso in cui queste spese non possano essere interamente prese in considerazione nell’anno durante il quale sono state sostenute, ovvero se risulta un reddito netto negativo, queste potranno essere riportate nei due periodi fiscali successivi (cfr. infra pt. 13).

Il contribuente che possiede immobili privati, se sono dati i presupposti di cui all’art. 31 cpv. 2, 2 bis e 3 LT, può effettuare le seguenti deduzioni:

  • spese di manutenzione (e gestione in caso di locazione a terzi nella formula “tutto compreso”);

  • premi di assicurazione;

  • spese di amministrazione da parte di terzi;

  • investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente;

  • spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione;

  • spese per lavori di cura di monumenti storici.

1 RS 642.116. 2 Sentenza della Camera di diritto tributario (CDT) n. 80.2016.193 del 13 luglio 2017, consid. 2.3; Sentenza CDT n.

80.2015.227 del 24 marzo 2016, consid. 5.2; DTF 133 II 287.

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3. Spese di manutenzione

3.1 In generale

Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività3, non invece quelle che ne costituiscono una miglioria (art. 33 lett. d LT).

Le spese di manutenzione sono considerate costi per il conseguimento del reddito (“Gewinnungskosten”) e presuppongono pertanto l’esistenza di un provento imponibile da sostanza immobiliare (art. 20 cpv. 1 lett. a-c LT). Ciò significa che l’immobile per cui sono chiesti in deduzione i costi di manutenzione deve essere stato produttivo di reddito, rispettivamente imposto per un valore locativo4.

In tal senso, oggetto della deduzione delle spese di manutenzione sono quegli immobili la cui costruzione è da ritenersi ultimata in tutte le sue componenti e la cui redditività è data. Al riguardo, si precisa che gli interventi concernenti un immobile tuttora al beneficio dell’abitabilità secondo le norme edilizie (ciò che non implica necessariamente che l’immobile sia abitato) saranno qualificati come manutenzione, beninteso a condizione che non venga modificata la struttura dell’immobile (cfr. infra pt. 3.2). Al contrario, se l’immobile non era (più) al beneficio dell’abitabilità, facendo di principio difetto la sua redditività, i costi chiesti in deduzione saranno qualificati come miglioria, e come tali non deducibili5.

Occorre, altresì, prestare attenzione agli elementi considerati ai fini della determinazione del valore locativo. La deduzione dei costi di manutenzione immobiliare può entrare in considerazione solo se la parte costitutiva dell’immobile, su cui viene intrapresa la manutenzione, è stata considerata nel calcolo del valore locativo. In questo senso, ad esempio, le spese di manutenzione per il giardino o per piscine, campi da gioco o da tennis, ecc. sono infatti deducibili solo quando il valore di questi elementi si riflette sul valore locativo6.

Con l’abolizione della prassi Dumont dal 1° gennaio 2010, ai fini della deducibilità fiscale delle spese di manutenzione non è più determinante se il proprietario procede ad interventi regolari (annuali), oppure se trascura per anni la manutenzione del proprio immobile e successivamente, attraverso un'unica operazione, effettua gli interventi di manutenzione necessari.

3.2 Spese di manutenzione (in senso stretto)

Le spese di manutenzione vengono generalmente suddivise in tre categorie7:

3 Sentenza CDT n. 80.2017.242 del 16 maggio 2018, consid.1.2 e riferimenti ivi citati; Sentenza CDT n. 80.2017.237

del 3 aprile 2018, consid. 1.2; Sentenza CDT n. 80.2013.94/95 del 25 aprile 2014, consid. 6.2. 4 Sentenza del Tribunale federale (TF) n.2A.683/2004 del 15 luglio 2005, consid. 2.3 riferimenti ivi citati; NICOLAS

MERLINO in: Yersin Noël/Aubry Girardin Florence Ed., Commentaire Romand, Commenatire de la loi sur l’Impôt fédéral direct, Basilea 2017, 2 a ediz., ad art. 32 n. 30 e 36; BERNHARD ZWAHLEN/ALBERTO LISSI in Zweifel Martin/Beusch Michael Ed., Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea 2017, 3a ediz. ad art. 32 n. 9, pag. 759. 5 Sentenza CDT n. 80.2014.215 del 7 maggio 2015, consid. 3.3.3. 6 Sentenza CDT n. 80.2014.215 del 7 maggio 2015, consid. 4.2; Sentenza CDT n. 80.2014.98/99 dell’8 settembre

2014, consid. 2.2. e rif.; Sentenza CDT n. 80.2014.16 del 14 marzo 2014, consid. 3.2, 4.4 e rif.; Sentenza CDT n. 80.2012.202 del 7 marzo 2013, consid. 3.2; Sentenza CDT n. 80.2011.55 del 22 dicembre 2011, consid. 2.2. 7 Sentenza CDT 80.2016.50 del 02 agosto 2016, consid. 1.2; Sentenza CDT 80.2013.73 del 6 novembre 2013, consid.

2.1; Sentenza CDT n. 80.2012.227/228 cons. 2.1 (non pubblicata).

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  • le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”, “frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che garantiscono la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni);

  • le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e assicurano la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di facciate);

  • le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût de remplacements”): si tratta delle spese relative alla sostituzione delle installazioni non più conformi alle esigenze moderne. Tali spese saranno deducibili a condizione che le nuove installazioni offrano un grado di comodità simile a quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina, scaldacqua difettosi o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che hanno le stesse funzionalità.

In generale si è confrontati con interventi che configurano delle spese di manutenzione (deducibili) quando le seguenti caratteristiche della costruzione restano inalterate:

  • la fisionomia (estetica esterna);

  • la volumetria;

  • la superficie abitabile;

  • la logica interna delle diverse unità abitative (o commerciali) e dei locali;

  • la destinazione.

In particolare, i lavori di rinnovazione (riattamento) sono lavori di riparazione e ammodernamento che lasciano intatto il volume, l’aspetto esteriore e la destinazione dell’immobile. Tali interventi riguardano in sostanza il consolidamento, il ripristino e il rinnovo di elementi costitutivi dell’edificio e, inoltre, l’inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, come pure l’eliminazione degli elementi estranei alla costruzione edilizia.

A titolo esemplificativo e tenuto conto della giurisprudenza sviluppata in materia, si configurano come spese di manutenzione quelle sostenute per la realizzazione degli interventi seguenti:

  • la sostituzione, messa a norma e ammodernamento degli impianti (elettrico, sanitario, riscaldamento e acqua calda, ascensore, irrigazione giardino, ecc.);

  • la sostituzione di elementi secondari (porte, finestre, pavimenti, persiane e gelosie, tetto e tettoie, gronde, rivestimenti bagni, ecc.);

  • il rifacimento della pavimentazione di piazzali e strade d’accesso;

  • la sostituzione di cancelli e recinzioni;

  • l’abbattimento e la sostituzione di piante e alberi perenni (la cui durata di vita supera un anno).

Si rileva, altresì, che anche i costi di ripristino della sistemazione esterna dell’immobile oggetto dell’intervento principale di manutenzione rientrano nelle spese di manutenzione, qualora le seguenti condizioni cumulative sono adempite:

  • le spese relative all’intervento principale sull’immobile, se non tutte, almeno in gran parte sono deducibili (> 50%);

  • esistenza di un nesso causale tra risistemazione esterna e intervento principale sull’immobile, nel senso che la risistemazione esterna è conseguente ai lavori effettuati sull’immobile;

  • la risistemazione esterna è limita al ripristino, eventuali migliorie non essendo riconosciute.

Se le condizioni sono date, queste spese sono ammesse in deduzione in proporzione alle spese dell’intervento principale qualificate come manutenzione.

Inoltre, sono considerate spese di manutenzione anche le spese affini (architetto, ingegnere, perito, ecc.), segnatamente quelle relative all’onorario degli specialisti chiamati all’intervento di

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manutenzione (ad es. spese di progettazione e direzione lavori). Gli onorari degli specialisti non riconducibili alla manutenzione, ma alle migliorie intraprese dal contribuente, non sono per contro deducibili. Pertanto, anche in questo caso le spese affini devono essere ammesse in deduzione in proporzione alle spese di intervento qualificate come manutenzione.

Per determinare la deducibilità delle spese sostenute devono inoltre essere esaminati la tipologia degli interventi, i costi ed i relativi giustificativi in base alle disposizioni contenute nell’Allegato della presente Circolare (Distinta delle spese di miglioria e di manutenzione). Il trattamento fiscale delle deduzioni e la loro estensione dipende dall’aumento parziale o totale dello standard dell’immobile conseguente agli interventi effettuati.

3.3 Spese di gestione

Per determinare la deducibilità delle spese di gestione occorre distinguere anzitutto se l’immobile è locato a terzi o se si tratta dell’abitazione primaria o secondaria del contribuente.

Se l’immobile è destinato all’abitazione primaria o secondaria del contribuente, quindi imposto in base al valore locativo, le spese di gestione non sono deducibili poiché costituiscono spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia8.

Nel caso in cui l’immobile è invece locato a terzi, di regola le spese accessorie non sono incluse nella pigione ma vengono pagate separatamente dagli inquilini. Esse non dovrebbero pertanto più figurare fra le spese chieste in deduzione dal proprietario dell’immobile.

In questo contesto, occorre quindi verificare se le spese sono corrisposte separatamente quali spese accessorie, e quindi poste a carico degli inquilini (non deducibili), oppure se sono comprese nella pigione (pigione “tutto compreso” 9)10. In quest’ultimo caso, il contribuente deve presentare il conteggio delle spese accessorie rimaste a suo carico (deducibili)11. In tal senso, si rammenta che l’onere della prova per la deducibilità delle spese incombe al contribuente12.

Sono, in particolare, considerate spese di gestione:

  • le spese d’acqua potabile e d’acqua industriale;

  • le spese per le revisioni periodiche degli impianti/abbonamenti di servizio revisione impianti (ascensore, tank olio combustibile, riscaldamento, bruciatore, climatizzazione, lavatrice, ecc.);

  • le spese per la disinfezione e disinfestazione;

  • le spese di fognatura, ritiro spazzatura, e depurazione;

  • le spese d’illuminazione e pulizia scale e vani comuni;

  • le spese per la manutenzione corrente del giardino (sfalcio erba, potatura annuale di piante e arbusti, sostituzione dei fiori e della pacciamatura delle aiuole, ecc.);

  • le spese per l’acquisto dell’olio combustibile di riscaldamento, le spese per il riscaldamento in genere, spese per la pulizia delle serpentine;

  • le spese di servizio portineria e di custodia;

  • le spese per lo sgombero della neve;

8 Sentenza CDT n. 80.2016.294 del 18 gennaio 2016, consid. 2.7; Sentenza CDT n. 80.2013.288 del 6 ottobre 2014, consid. 1.2; Sentenza CDT n. 80.2014.16 del 14 marzo 2014, consid. 2.2. e riferimenti ivi contenuti; Sentenza CDT n.80.2009.17 del 3 marzo 2009, consid. 2.7. 9 Si precisa che alfine della determinazione dell’affitto netto imponibile, nel caso in cui l’inquilino corrisponda una pigione “tutto compreso” (importo periodico unico, composto dalla pigione dell’unità locata e dalle spese), le spese di gestione devono essere detratte dalla pigione incassata dal proprietario dell’immobile. 10 Sentenza CDT n. 80.2016.294 del 18 gennaio 2016, consid. 2.7-2.8. 11 Art. 1 cpv. 1 lett. a cifra 3 Ordinanza dell’AFC concernente i costi deducibili di immobili del pa trimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992 (RS 642.116.2). 12 Sentenza CDT 80.2017.242 del 16 maggio 2018, consid. 4.2; DTF 133 II 153 consid. 4.3; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa.

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  • le spese d’elettricità;

  • le spese d’acqua, d’acquisto di prodotti chimici, di pulizia filtri e vasca delle piscine;

  • le spese di mantenimento corrente dell’appartamento (sostituzione di lampadine, pulizia, mobilio, ecc.).

Sono ammessi in deduzione, in ragione del 50% quali spese di manutenzione, gli abbonamenti che hanno una componente di manutenzione (ad esempio abbonamenti per il riscaldamento o abbonamenti per l’ascensore che coprono i costi relativi alla manutenzione). Non sono per contro deducibili gli abbonamenti che offrono servizi di pura gestione dell’immobile (ad esempio servizi di allarme e/o di gestione del giardino).

3.3.1 Imposta immobiliare comunale

L’imposta immobiliare comunale, in quanto imposta reale (grava l’oggetto senza considerare la capacità contributiva del contribuente), è riconosciuta quale costo fiscalmente deducibile13 (art. 1 cpv. 1 lett. a cifra 3 Ordinanza dell’AFC concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

3.4 Lavori eseguiti dal contribuente

Il lavoro prestato dal contribuente per la manutenzione del proprio immobile non è deducibile. Possono nondimeno essere dedotte le spese per il materiale utilizzato a tal fine, nella misura in cui siano debitamente provate.

4. Premi d’assicurazione

Sia per l’abitazione personale del contribuente che per gli immobili locati, sono deducibili i premi d’assicurazione:

  • contro gli incendi;

  • contro i danni dell’acqua;

  • contro le rotture vetri;

  • contro la grandine;

  • di responsabilità civile per immobili14.

Se l’immobile è locato a terzi le spese relative ai premi dell’assicurazione sono deducibili nella misura in cui, in base al contratto d’affitto, non sono state accollate agli inquilini.

Non sono invece deducibili i premi d’assicurazione per l'economia domestica, per il mobilio e i premi di assicurazione responsabilità civile privata.

5. Spese d’amministrazione

Le spese di amministrazione per essere ammesse in deduzione devono essere:

  • fatturate da terzi;

  • supportate effettivamente dal proprietario.

13 FELIX RICHNER/W ALTER FREI /STEFAN KAUFMANN/ HANS ULRICH MEUTER, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, 3 a ed., ad art. 32, n. 99. 14 Art. 1 cpv. 1 lett. b Ordinanza dell’AFC sui costi di immobili.

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Se l’immobile è locato a terzi, le spese di amministrazione possono essere dedotte nella misura in cui i costi non sono stati recuperati dal proprietario. Il proprietario può dedurre le spese connesse alla locazione, quali ad esempio le spese per gli annunci, i formulari (contratti di locazione standard), le procedure esecutive e le procedure civili per l’incasso degli affitti 15.

Le spese di amministrazione fatturate da terzi per l’abitazione occupata dal contribuente (ad esempio le spese d’amministrazione del proprio appartamento in PPP) non sono di principio deducibili poiché considerate spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia. Tuttavia, laddove tali spese di amministrazione includano anche il servizio di coordinamento dei lavori di manutenzione sull’immobile, le stesse possono essere dedotte limitatamente al 50%.

6. Spese di investimento

6.1 In generale

Ai fini della determinazione del reddito imponibile non possono essere dedotte le spese di investimento, per le quali si devono intendere le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali (cfr. artt. 34 lett. d LIFD e 33 lett. d LT).

Le spese di acquisto sono le spese direttamente riconducibili all’acquisto dell’immobile, come l’onorario afferente alle prestazioni notarili, le spese di iscrizione a registro fondiario, le spese di bollo e la provvigione usuale (debitamente comprovata) versata a un mediatore16.

Per spese di fabbricazione si intendono i costi derivanti dalla realizzazione di nuove costruzioni o parti di esse. Secondo una prassi consolidatasi negli anni, costituivano spese di fabbricazione anche le spese di “ricostruzione estesa” o di “risanamento totale” di un immobile, a tal punto importanti e radicali da dover essere assimilati all’acquisizione di una nuova struttura edilizia, diversa da quella preesistente17. L’esistenza di tali lavori veniva determinata facendo capo ad una valutazione pratica e di buon senso delle diverse attività edificatorie in esame 18. Se da tale valutazione ne risultava la qualifica di nuova costruzione o risanamento totale dell’immobile, l’integralità delle spese non veniva ammessa in deduzione.

Tale eccezione è però venuta meno. La deduzione di spese fiscalmente rilevanti può essere esclusa a priori solo in presenza di un nuovo edificio. In tutti gli altri casi si impone un esame analitico delle diverse attività edificatorie, riferite alle singole componenti e installazioni dell’immobile19. Ne consegue che per tutti i lavori effettuati su un immobile occorre chiarire individualmente in base al loro carattere tecnico-oggettivo e con la collaborazione del contribuente, se tali lavori servano a rispristinare una condizione precedente dell’immobile, ossia se hanno un effetto conservativo del valore dell’immobile oppure se abbiano il carattere di miglioria. Nel caso in cui il carattere conservativo degli interventi sia accertato, le relative spese possono essere ammesse in deduzione. Al contrario, se ciò non può essere determinato, siccome l’onere della prova è a carico del contribuente, tali costi non possono essere dedotti.

15 Art. 1 cpv. 1 lett. c Ordinanza dell’AFC sui costi di immobili. Vedi anche FELIX RICHNER/ W ALTER FREI / STEFAN KAUFMANN/ HANS ULRICH MEUTER, Handkommentar zum DBG, 2a ed., ad art. 32, n. 13 e segg., n. 120. 16 ANDREA PEDROLI , L’imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 252. Vedi anche Sentenza del Tribunale federale n.2C_384/2013 del 25 ottobre 2013, consid. 2.3. 17 Sentenza CDT n. 80.2013.26/27 del 6 novembre 2013, consid. 2.3; Sentenza del Tribunale federale n.2P.25/1998

del 24 febbraio 1999, in: RDAT II-1999 n. 21t. 18 Sentenza CDT n. 80.2013.26/27 del 6 novembre 2013, consid. 2.3; Sentenza CDT n. 80.2013.73 del

6 novembre 2013, consid. 2.3 e 2.7. 19 Sentenza del Tribunale federale n.9C_724/2022 del 29 marzo 2023 = RDAF 2023 II pag. 462; Sentenza del Tribunale federale n.9C_677/2021 del 23 febbraio 2023 = RDAF 2023 II pag. 77.

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Costituiscono sostanzialmente spese di miglioria gli interventi che modificano lo stato primitivo dell’immobile aumentandone il valore.

La distinzione tra spese di miglioria (non deducibili) e spese di manutenzione (deducibili) non è sempre facile da attuare. A titolo esemplificativo, fra gli interventi di miglioria dell’immobile si possono annoverare:

  • l’ampliamento, inteso come aggiunta di nuovi elementi accessori o di parti abitative (per es. la costruzione di una veranda chiusa in sostituzione di una terrazza aperta);

  • le aggiunte di nuovi elementi (per es. installazione di una nuova tettoia a copertura di posteggi in precedenza scoperti);

  • l’ampliamento degli elementi esistenti (per es. l’innalzamento del sottotetto con la formazione di nuovi spazi abitativi);

  • la realizzazione di nuovi impianti non esistenti (per es. l’impianto di un sistem a d’allarme);

  • le trasformazioni interne quali cambiamenti della pianta o dei volumi di un edificio, ovvero modifica della logica interna dei locali (per es. l’abbattimento di porte o pareti interne per creare locali più grandi, e viceversa, la costruzione di pareti divisorie per creare nuovi locali, così come lo spostamento di muri e porte);

  • le trasformazioni esterne (in particolare alle facciate, ad es. modifica delle dimensioni e posizione di finestre);

  • l’inserimento di nuovi elementi costitutivi dell’immobile (per es. la formazione di nuove finestre);

  • la soppressione di elementi costitutivi dell’immobile (per es. murare finestre esistenti);

  • la demolizione e ricostruzione di singole parti dell’edificio (anche se sono mantenuti i volumi e le dimensioni del manufatto preesistente) 20;

  • la sostituzione di finiture con materiali più pregiati e costosi;

  • la sostituzione di elementi costitutivi dell’immobile con elementi più performanti, automatizzati, ecc. (per es. la sostituzione del cancello d’entrata con uno a chiusura/apertura automatica);

  • la modifica della destinazione dell’immobile (per es. sottotetto precedentemente ad uso agricolo trasformato in una camera da letto con guardaroba e bagno; stalla trasformata in un garage o appartamento);

  • lo smantellamento di parti esistenti di un edificio e ricostruzione in altro luogo (es. cucina).

6.2 Contributi unici

I contributi per canalizzazione, i contributi impianti di depurazione e i contributi di miglioria prelevati dal Comune a titolo di partecipazione del privato alle spese per opere o impianti eseguiti dal Comune (o dallo Stato o da consorzi di comuni) nell’interesse generale, non sono deducibili perché destinati a finanziarie costruzioni che apportano un maggior valore al fondo21. Difatti, tali interventi hanno carattere di investimento e non di manutenzione.

Tali contributi rientrano nella categoria dei tributi causali poiché, a differenza dell’imposta, presuppongono una prestazione da parte dell’ente pubblico. Tali contributi sono prelevati per:

  • la costruzione di impianti di evacuazione e depurazione delle acque;

  • per la costruzione di una strada, marciapiedi, soglie;

  • per la bonifica di corsi d’acqua, riali e fiumi;

  • per le ricomposizioni parcellari;

  • per la costruzione di opere di premunizione quali i ripari contro la caduta di sassi.

20 Queste spese di demolizione non deducibili dal reddito imponibile (cfr. art. 33 lett. d LT) devono essere distinte dalle spese di demolizione deducibili, ovvero quelle effettuate in vista della costruzione di un immobile di sostituzione (cfr. art. 31 cpv. 2 bis LT) di cui al pt. 7. 21 Sentenza CDT n. 80.2012.107/108 del 15 ottobre 2012, consid. 2.3. e riferimenti ivi contenuti. Vedi anche art. 1 cpv. 2 lett. b Ordinanza dell’AFC sui costi di immobili.

Divisione delle contribuzioni

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Sovente è data la possibilità di pagare questi contributi “una tantum” oppure in rate annuali. Tali modalità di pagamento non modificano il trattamento fiscale di questi contributi.

7. Spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di

sostituzione

A tenore dell’art. 31 cpv. 2bis LT, in vigore dal 1° gennaio 2020, le spese di demolizione in vista

della costruzione di un immobile di sostituzione sono parimenti assimilate

alle spese di

manutenzione. Trattasi delle spese di

smontaggio di installazioni, le spese di demolizione

dell’edificio preesistente, di sgombero e di smaltimento dei rifiuti edili

(art. 2 cpv. 1 Ordinanza sui

costi di immobili). Non si annoverano

nelle spese di demolizione per la costruzione di un immobile

di sostituzione, in particolare, le spese di risanamento del suolo contaminato, di spostamento di terreni, di dissodamento, di livellamento né dei lavori di scavo (incluse le spese relative allo smaltimento del materiale di scavo) in vista della costruzione di un immobile di sostituzione

(cpv. 2).

Le spese sono deducibili soltanto se il contribuente stesso ha realizzato anche la costruzione

dell’immobile di sostituzione (art. 2

cpv. 4 Ordinanza), i cui lavori di costruzione devono essere

avviati entro un congruo termine (art. 3 Ordinanza). Per immobile di sostituzione s’intende una

costruzione che al termine della demolizione di un edificio abitativo o di

un edificio a utilizzazione

mista è edificata, entro un congruo termine, sul medesimo fondo e presenta

un’utilizzazione simile

(art. 3 Ordinanza). In altri termini,

l’immobile di sostituzione deve presentare un’utilizzazione

analoga a quella dell’edificio preesistente. Nel caso in cui l’immobile venisse utilizzato in maniera mista, si ricorda che per la determinazione di sostanza commerciale e sostanza privata fa stato l’utilizzo preponderante. Secondo il principio della preponderanza, oggetti che vengono utilizzati in parte per motivi commerciali e in parte per motivi privati devono, infatti, venire comunque attribuiti interamente alla sostanza commerciale o alla sostanza privata 22. Ne consegue quindi che nel caso di cambiamento di destinazione da abitativo a utilizzazione mista, la deduzione è ammessa nella misura in cui l’uso commerciale non risulti preponderante. La destinazione dell’immobile ai sensi della Legge edilizia può essere un indizio in questo senso.

Ai fini della deducibilità dei costi di demolizione, l’utilizzazione simile dell’immobile di sostituzione rispetto all’edificio demolito esclude il cambiamento di destinazione dell’immobile. Per edificio di sostituzione si deve intendere un edificio di nuova fabbricazione. Al contrario, non sono deducibili le spese di demolizione assunte nell’ambito di ricostruzioni, ristrutturazioni, risanamenti o

trasformazioni.

Considerato che i lavori di demolizione devono essere intrapresi in vista dell’edificazione di un

immobile di sostituzione, il contribuente potrebbe essere tenuto a fornire

quali giustificativi la

domanda di costruzione o la licenza edilizia, ritenuto come di regola la domanda di demolizione viene richiesta contestualmente alla domanda di rilascio della licenza edilizia per l’edificazione.

Utilizzazione dell’edificio

Utilizzazione dell’immobile di

Presupposto dell’utilizzazione

esistente

sostituzione

simile

Edificio abitativo riscaldato o

Edificio abitativo riscaldato o

È data l’utilizzazione simile.

climatizzato.

climatizzato. L’integrazione di

una parte dell’immobile ad uso

commerciale è parimenti

ammessa.

22

Cfr. DTF 2C_1037/2016 del 24.08.2017, consid. 4.3; CDT 80.2016.44 de 23.09.2019 consid. 2.2.

Divisione delle contribuzioni

6501 Bellinzona

10 di 24

01.07.2024

Edificio a utilizzazione mista

Edificio a utilizzazione mista

È data l’utilizzazione simile.

(una parte destinata ad uso

(una parte destinata ad uso

abitativo e una parte ad uso

abitativo e una parte ad uso

commerciale).

commerciale). Un edificio

abitativo completamente

riscaldato o climatizzato è

parimenti ammesso.

Edificio non riscaldato

Edificio abitativo riscaldato o

Non è data l’utilizzazione simile.

(es. stalla, fienile).

climatizzato.

Edificio ad uso commerciale

Edificio abitativo riscaldato o

Non è data l’utilizzazione simile.

(es. deposito).

climatizzato.

Il contribuente deve presentare all’autorità fiscale, in un conteggio separato, le spese deducibili

suddivise in spese di smontaggio, di

demolizione, di sgombero e di smaltimento (art. 3 cpv. 3

Ordinanza).

Si precisa che l’avvio della costruzione dell’immobile di sostituzione, ad opera del medesimo

contribuente, deve avvenire di regola entro i due anni dalla demolizione del

vecchio edificio e sul

medesimo mappale (in caso di frazionamento il terreno è da intendersi il medesimo).

Qualora dovessero difettare una o più condizioni, l’autorità fiscale procederà a negare la deduzione delle summenzionate spese in sede di tassazione oppure alla ripresa fiscale delle spese concesse in deduzione in un periodo fiscale passato con la procedura di ricupero d’imposta. In quest’ultimo caso l’Ufficio di tassazione sarà competente nei casi bagatella, fino a CHF 10'000 l’anno, mentre per importi superiori, sarà compente l’Ufficio procedure speciali (cfr.

Circolare n. 28).

8. Fondo di rinnovamento e proprietà per piani (PPP)

Nel caso della proprietà per piani (PPP), i costi per la manutenzione dell'immobile sono sopportati da persone diverse a seconda che si tratti di parti dello stabile che sono riservate all'uso esclusivo

di singoli condòmini oppure di parti

comuni. Le spese per riparazioni e per la manutenzione delle

parti di uso esclusivo gravano direttamente sul singolo comproprietario (artt. 712a e 712b CC). Mentre le spese che riguardano le parti ed impianti comuni (ad es. rinnovo della facciata o del

tetto, lavori all'impianto di riscaldamento, ecc.) sono di solito finanziate

mediante versamenti

annuali al fondo di rinnovamento (art. 712m cpv. 1 cifra 5 CC) 23. Tali versamenti rientrano, di regola, nei costi di manutenzione deducibili dal reddito (valore locativo, affitto), purché:

  • siano irrevocabilmente sottratti ai condomini e

  • possano essere impiegati solo per futuri costi di manutenzione, ovvero costi di riparazione e di rinnovo e non anche per interventi di miglioria 24.

Nel caso in cui, invece, il fondo di

rinnovamento fosse impiegato per finanziare lavori di miglioria

o di costruzione la deduzione è da escludere. In questo contesto è determinante quanto previsto

dal regolamento condominiale.

23 Sentenza CDT n. 80.2010.67 del 2 luglio 2010, consid. 2.6.

24 Sentenza CDT n. 80.2015.173 del

29 dicembre 2015, consid. 2.1 e 2.2; Sentenza CDT n. 80.2015.40 del 4 dicembre

2015, consid. 3.1 e 3.2; Sentenza CDT n. 80.2015.80 del 8 ottobre 2015,

consid. 3.1 e 3.2; Sentenza CDT n.

80.2010.67 del 2 luglio 2010, consid. 2.6. Vedi anche BERNHARD ZWAHLEN in: Zweifel/Athanas, Op. cit., ad art. 32

n. 18.

Divisione delle contribuzioni 6501 Bellinzona 11 di 24 01.07.2024

Va infine sottolineato che la deduzione deve essere ammessa anche senza attendere l’impiego concreto del fondo di rinnovamento25.

9. Investimenti per il risparmio energetico

Secondo l'art. 31 cpv. 2 LT (art. 32 cpv. 2 LIFD) gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente sono assimilati alle spese di manutenzione nella misura stabilita dall’imposta federale diretta. Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 9 marzo 2018 (Ordinanza sui costi di immobili), per investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente si intendono le spese sostenute per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili. Questi provvedimenti concernono l'installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di quelli vecchi in edifici esistenti. Simili interventi vanno assimilati alle spese di manutenzione, anche se contribuiscono ad incrementare il valore dell’immobile26.

Sono considerate energie rinnovabili degne di essere incentivate: l’energia solare, la geotermia, la temperatura ambiente sfruttabile con o senza pompe termiche, l’energia eolica, la biomassa (legna e biogas compresi). L’energia idrica non fa parte delle energie rinnovabili da incentivare nell’ambito della LIFD (cfr. nota 3 piè di pagina, dell’Ordinanza concernente i provvedimenti per un’utilizzazione razionale dell’energia e per l’impiego di energie rinnovabili del 24 agosto 1992, RS 642.116.1).

Anche per questi interventi la deducibilità è ammessa alle condizioni di cui al pt. 3.1 della presente Circolare. Ne consegue che tali spese potranno essere dedotte unicamente se sostenute in relazione ad immobili la cui costruzione è da ritenersi ultimata in tutte le componenti e la cui redditività è data (costruzione esistente e non progetto di nuova costruzione) 27.

Altresì, occorre esaminare se l’intervento adottato ha quale scopo il risparmio energetico oppure se questo è destinato ad aumentare il comfort dell’abitazione. Nel caso in cui i costi si riferiscono al comfort, questi non sono deducibili28.

Si rileva, inoltre, che se parte di questi investimenti sono sovvenzionati da collettività pubbliche, l’importo deducibile è limitato alla parte che il contribuente ha sopportato personalmente (art. 1 cpv. 2 Ordinanza sui costi di immobili).

Per quanto attiene la casistica degli interventi deducibili, si elencano a titolo esemplificativo (non esaustivo) i seguenti interventi (cfr. art. 1 Ordinanza concernente i provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia e per l'impiego di energie rinnovabili del 24 agosto 1992) 29:

  1. a) i provvedimenti per limitare la perdita di energia dall'involucro dell'edificio, come: 1. isolare termicamente pavimenti, pareti (es. cappotto), tetti e soffitti dal clima esterno, da locali non riscaldati oppure dal suolo; 2. sostituire le finestre e altri serramenti con altri, migliori dal profilo energetico; 3. ermetizzare gli spifferi; 4. installare tramezzi paravento non riscaldati;

25 Sentenza CDT n. 80.2015.173, consid. 2.2 del 29 dicembre 215; Sentenza CDT n. 80.2015.40, consid. 3.2 del 4 dicembre 2015; Sentenza CDT n. 80.2015.80, consid. 3.2 del 8 ottobre 2015. 26 Sentenza del Tribunale federale n.2C_727/2012 e 2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 pag. 318. 27 Sentenza del Tribunale federale n.2C_727/2012 e 2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 pag. 318. 28 FELIX RICHNER/W ALTER FREI /STEFAN KAUFMANN/ HANS ULRICH MEUTER, Op. cit., ad art. 32, n. 123. 29 RS 642.116.1.

Divisione delle contribuzioni 6501 Bellinzona 12 di 24 01.07.2024

5. sostituire le persiane o gli avvolgibili;

  1. b) i provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia degli impianti domestici, come: 1. sostituire il generatore termico, eccettuata la sostituzione con un impianto fisso di riscaldamento elettrico a resistenza; 2. sostituire lo scaldacqua, eccettuata la sostituzione di uno scaldacqua a riscaldamento diretto con uno scaldacqua centrale; 3. allacciarsi a un sistema di erogazione termica a distanza; 4. installare pompe termiche, sistemi d'accoppiamento termoelettrici e impianti per l'impiego di energie rinnovabili; 5. installare e sostituire gli impianti destinati in primo luogo all'utilizzazione razionale dell'energia, come:

  • dispositivi di regolazione, valvole termostatiche per caloriferi, pompe di circolazione, ventilatori, termopompe;

  • isolamento delle tubazioni, della rubinetteria o della caldaia;

  • dispositivi di misurazione per registrare i consumi e ottimizzare il funzionamento degli impianti;

  • impianti relativi al conteggio delle spese di riscaldamento e per l'acqua calda;

6. risanare la cappa del camino in concomitanza con la sostituzione di un generatore termico; 7. ricuperare il calore, ad esempio quello prodotto da impianti di ventilazione o di aria condizionata;

  1. c) gli investimenti per analisi di economia energetica e l'elaborazione di piani di ottimizzazione energetica (trattasi di principio di costi per le certificazioni cantonali, ad es. la certificazione Minergie, CECE, SNBS Edificio, o federali).

  1. d) gli investimenti per la sostituzione di elettrodomestici ad alto consumo di energia elettrica, quali fornelli, forni, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, impianti di illuminazione. Un impianto di illuminazione LED può dare luogo alla deduzione soltanto nel caso in cui sia integrato (muro o soffitto) e se non avviene in sostituzione di lampadine LED o a lampade a sospensione, tavolo o da terra.

In particolare sono stati riconosciuti quali investimenti deducibili anche i seguenti interventi 30:

  • interventi di isolazione (del tetto, delle facciate, delle finestre, del garage);

  • sostituzione di un riscaldamento a nafta, con uno nuovo a consumo ridotto;

  • la licenza edilizia, l’incarto energia/perizia energetica e i ponteggi ritenuto nella misura in cui hanno un nesso diretto con gli interventi il cui scopo è quello di limitare la perdita di energia dall’involucro dell’edificio.

Per contro i costi afferenti alla tinteggiatura non rientrano tra i costi aventi un nesso diretto con l’intervento energetico ma potranno essere dedotti quali costi di manutenzione.

10. Spese per lavori di cura di monumenti storici

Le spese per interventi di cura di monumenti storici sono deducibili alle seguenti condizioni 31:

  • devono riferirsi ad un fondo (immobile) che fa parte della sostanza privata del contribuente (art. 9 cpv. 3 LAID) e che è considerato bene culturale protetto in virtù dell’Ordinamento federale o cantonale in materia di protezione dei beni culturali e dalle NAPR comunali;

30 FELIX RICHNER/W ALTER FREI /STEFAN KAUFMANN/ HANS ULRICH MEUTER, Op. cit., ad art. 32, n. 124. 31 FELIX RICHNER/W ALTER FREI /STEFAN KAUFMANN/ HANS ULRICH MEUTER, Op. cit., ad art. 32, n. 128-130,132.

Divisione delle contribuzioni 6501 Bellinzona 13 di 24 01.07.2024

  • devono essere conseguenti ad un obbligo legale che incombe al contribuente proprietario in virtù della legislazione federale o cantonale in materia di protezione dei monumenti storici o devono avvenire d’intesa con l’autorità federale, cantonale o comunale preposta alla tutela dei beni culturali oppure su ordine delle medesime32;

  • devono essere sussidiabili: la quota deducibile è solo quella non coperta dai sussidi ed è ammessa fino a concorrenza dell’importo ritenuto sussidiabile dalle autorità preposte alla tutela dei beni culturali. Così ad esempio se, per un investimento di 1,0 mio. di franchi, la spesa sussidiabile è di 0.50 mio. e il sussidio di 0.10 mio, la quota deducibile dal reddito sarà di 0.40 mio di franchi.

Ritenuto che i costi per la cura di monumenti storici non sono parificati ai costi di manutenzione, questi possono essere dedotti in aggiunta alla deduzione complessiva (forfettaria) dei costi di manutenzione33.

11. Deduzione delle spese effettive o deduzione complessiva (forfettaria)

Per principio sono deducibili le spese effettive di manutenzione. In tal senso si rileva che sono deducibili le spese rimaste a carico del contribuente, al netto delle eventuali partecipazioni delle assicurazioni e dei sussidi erogati dagli Enti pubblici.

Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale sia dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva forfettaria, stabilita dal Consiglio federale per imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale, cosicché egli non deve presentare i giustificativi di spesa (artt. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 RLT; art. 5 Ordinanza sui costi di immobili)34.

La deduzione complessiva non si applica tuttavia:

  • ai terreni non edificati (depositi, posteggi);

  • ai terreni per i quali il proprietario riceve un canone per la concessione di un diritto di superficie;

  • agli immobili utilizzati da terzi principalmente a fini commerciali: sono considerati commerciali gli immobili destinati principalmente a tali scopi. Per la determinazione della parte commerciale o abitativa ci si basa sulla proporzione esistente fra le pigioni delle unità commerciali e quelli delle unità abitative. Quando quelli “commerciali” sono superiori al 50% del reddito totale si ritiene che l’immobile sia principalmente utilizzato a fini commerciali;

  • agli immobili aziendali: sono considerati aziendali gli immobili che servono interamente o in modo preponderante (in misura superiore al 50%) all’attività lucrativa indipendente del contribuente.

Il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva secondo le seguenti percentuali35:

Imposta federale diretta Imposta cantonale % del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo Immobile risale a 10 anni prima 10% 10% Immobile ha più di 10 anni 20% 20%

32 Sull’obbligo legale di manutenzione di un rustico inserito nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), vedi sentenza CDT n. 80.2023.93/94 del 24 gennaio 2024. 33 FELIX RICHNER/W ALTER FREI /STEFAN KAUFMANN/ HANS ULRICH MEUTER, Op. cit., ad art. 32, n. 131. 34 Sentenza CDT n. 80.2014.98/99 del 8 settembre 2014, cons. 1.2 (non pubblicata). 35 FELIX RICHNER/W ALTER FREI /STEFAN KAUFMANN/ HANS ULRICH MEUTER, Op. cit., ad art. 32, n. 28 e segg.

Divisione delle contribuzioni 6501 Bellinzona 14 di 24 01.07.2024

La deduzione complessiva è calcolata quale percentuale sul “reddito lordo” dell’immobile, per il quale bisogna intendere la somma complessiva:

  • delle pigioni nette incassate36 (comprese le pigioni delle unità commerciali di un immobile qualificato come privato in virtù del principio della preponderanza);

  • del valore degli affitti dei locali sfitti (si considera la pigione netta incassata in precedenza);

  • dei sussidi versati al proprietario dello stabile nell’ambito dell’applicazione della Legge cantonale sull’abitazione del 22 ottobre 1985 e della Legge federale che promuove un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati del 21 marzo 2003;

  • del valore locativo dei locali occupati dal proprietario.

Il contribuente può scegliere, sia in materia di imposta federale diretta, sia di imposta cantonale (dal. 1. gennaio 2010), tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili (art. 5 Ordinanza sui costi di immobili; art. 2 cpv. 2 RLT)37.

La deduzione forfetaria sostituisce tutte le spese effettive dell’immobile, ad eccezione delle spese per lavori di cura di monumenti storici (cfr. supra pt. 10).

12. Momento determinante per la deduzione delle spese di manutenzione

Di regola sono deducibili solo le spese affrontate nel periodo di computo, secondo il principio della periodicità38. Anche nel caso in cui la durata del lavoro si estende su diversi periodi, di regola è la data di pagamento della fattura ad essere determinante. Poco importa invece che si tratti di fatture d’acconto per lavori eseguiti l’anno successivo, solo gli acconti liberi (versati all’infuori di una fattura) non sono deducibili nel relativo periodo di computo39.

13. Spese riportabili nei due periodi fiscali successivi

Fanno eccezione al principio della periodicità (soltanto a partire dal periodo fiscale 2020) gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente 40 e le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione, i quali potranno essere riportati nei due periodi fiscali successivi, a condizione che non possano essere interamente presi in considerazione nell’anno durante il quale sono stati sostenuti (art. 4 cpv. 1 e 2 Ordinanza sui costi di immobili). In totale la ripartizione delle spese deducibili potrà essere riportata su tre anni al massimo. Le rimanenti spese di manutenzione non potranno essere riportate ulteriormente (art. 4 cpv. 2 Ordinanza).

Le spese possono essere riportate se il reddito netto è negativo (art. 4 cpv. 3 Ordinanza) 41. Il contribuente dovrà far valere innanzitutto le deduzioni non riportabili nell’anno successivo e in

36 Nel caso di pigioni del tipo “tutto compreso” sono da considerare gli affitti al netto delle spese di gestione dei locali. 37 Sentenza CDT n. 80.2014.98/99 dell’8 settembre 2014, consid. 1.3. 38 Sentenza CDT 80.2014.309 del 20 ottobre 2015, consid. 1.2. Eccezione al principio di periodicità vedi CDT 80.2016.127 del 31 agosto 2016, consid. 3.2 e segg.; DTF 133 II 287. 39 Sentenza CDT n. 80.2015.202 del 23 agosto 2016, consid. 1.3; Sentenza CDT 80.2014.309 del 20 ottobre 2015, consid. 1.2. 40 Tali spese sono deducibili unicamente se sostenute in relazione a un immobile esistente, quindi non in rel azione ad una nuova costruzione. 41 Si considera che il reddito netto è negativo quando il reddito netto intermedio III di cui al codice 242 della dichiarazione fiscale (cifra 23 della decisione di tassazione) è inferiore a zero.

Divisione delle contribuzioni 6501 Bellinzona 15 di 24 01.07.2024

seguito le deduzioni riportabili. Le deduzioni riportabili dovranno essere fatte valere in ordine di scadenza della possibilità di riporto.

Si ribadisce che la deduzione complessiva delle spese sostituisce la deduzione di tutte le spese effettive dell’immobile, tranne le spese per lavori di cura di monumenti storici. Cosicché il contribuente che vuole avvalersi della possibilità di riporto delle spese deducibili (di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione e di investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente) deve chiedere la deduzione delle spese riportabili effettive, non di quelle forfetarie. Se il contribuente vuole avvalersi della deduzione forfetaria (complessiva), malgrado la possibilità di riporto di spese effettive deducibili, tali spese riportabili non saranno più deducibili (art. 4 cpv. 4 Ordinanza).

In caso di cambiamento di domicilio in Svizzera o di trasferimento della proprietà immobiliare, le spese riportabili rimangono deducibili durante un periodo massimo di tre anni. Ciò vale anche se il contribuente si trasferisce all’estero, ma l’immobile rimane di sua proprietà.

14. Usufrutto e diritto di abitazione

Secondo gli artt. 19, 20 e 40 LT il reddito e la sostanza gravati da usufrutto vanno imposti integralmente nella partita fiscale dell’usufruttuario. Il medesimo trattamento fiscale è valevole per la sostanza gravata da un diritto d’abitazione, essendo quest’ultimo dal profilo fiscale assimilabile all’usufrutto.

Di principio, in base agli artt. 764 cpv. 1 e 765 cpv. 1 del Codice civile (di seguito: CC), per l’usufruttuario, rispettivamente secondo l’art. 778 cpv. 1 CC per il beneficiario del diritto d’abitazione esclusivo, la manutenzione ordinaria di un immobile (di norma quella posta a carico di un locatario, come ad es. la riparazione di vetri o le piccole riparazioni; art. 259 del Codice delle obbligazioni) incombe all’usufruttuario o all’avente diritto d’abitazione. Mentre, la manutenzione straordinaria che concerne lavori più importanti (ad es. sostituzione di un impianto di riscaldamento o la sostituzione di un tetto) è a carico del nudo proprietario (a contrario artt. 764 cpv. 1 e 778 cpv. 1 CC).

Considerata la natura dispositiva della normativa in materia di ripartizione degli oneri 42, la deduzione delle spese di manutenzione può essere attribuita a colui che comprova di avere effettivamente sostenuto il costo, nei limiti dell’art. 31 cpv. 2 e 2bis LT. Restano riservati i casi di elusione fiscale.

La deduzione forfetaria e quella delle spese effettive non possono coesistere. L’usufruttuario non potrà pertanto far valere la deduzione delle spese forfetarie se il nudo proprietario rivendica la detrazione delle spese effettive straordinarie. In tal caso l’usufruttuario potrà unicamente richiedere la deduzione delle spese effettive a sua volta sostenute.

Le stesse regole valgono in caso di diritto d’abitazione.

42 DTF 116 II 281, consid. 3c.

Divisione delle contribuzioni 6501 Bellinzona 16 di 24 01.07.2024

15. Obblighi del contribuente e onere della prova

Ai sensi dell’art. 200 LT, il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta: deve segnatamente fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati.

In virtù di un consolidato principio giurisprudenziale, l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario è a carico del contribuente 43.

Secondo il Tribunale federale, il contribuente che vuole ottenere una deduzione non può accontentarsi di affermare genericamente che ha sostenuto delle spese, ma deve comprovare tale affermazione: se la legge impone al contribuente di documentare in determinati modi le sue allegazioni, egli non può sottrarsi a questo obbligo. In effetti, i fatti addotti dal contribuente ma non documentati non possono essere presi in considerazione dall’autorità di tassazione.

A comprova della deduzione delle spese di manutenzione effettive il contribuente deve pertanto fornire le seguenti informazioni e documenti:

  • la descrizione precisa ed esaustiva degli interventi effettuati, degli elementi dell’immobile sostituiti o oggetto della manutenzione. A tal fine, il contribuente deve produrre - oltre alla relazione tecnica – anche la seguente documentazione:

  1. a) la pianta di ogni piano, con le misure principali e la destinazione di ogni vano;

  2. b) una o più sezioni per ogni corpo dell'edificio, da cui si possa dedurre l'altezza dell'edificio e quella dei singoli piani,

  3. c) il piano delle sistemazioni esterne;

  4. d) foto (interno ed esterno) dell’immobile prima e dopo gli interventi.

  • gli originali o la copia integrale delle fatture (periodo di competenza, vedi pt. 12);

  • tutti i ricavi a detrimento delle spese di manutenzione o di investimento, quali ad esempio rimborsi assicurativi o sussidi.

Nel caso in cui i contribuenti (persone fisiche con immobili privati) affidano l’esecuzione di lavori a ditte con sede all’estero, l’autorità di tassazione si trova nell'impossibilità di poter effettuare controlli incrociati destinati a verificare la correttezza dei dati dichiarati. Per questa ragione la deducibilità delle spese di manutenzione (art. 31 LT) e, per quanto concerne l’imposta sugli utili immobiliari, delle spese di miglioria (art. 134 LT) sostenute dai contribuenti che si avvalgono delle prestazioni di fornitori con sede all’estero, è subordinata alla produzione quale mezzo di prova, dei contratti e dei bonifici bancari 44.

Ne consegue che gli Uffici di tassazione potranno ammettere in deduzione solo le spese di manutenzione e di miglioria che verranno comprovate tramite la presentazione del bonifico bancario che ne certifica l’avvenuto pagamento alla ditta creditrice estera. In questo contesto, il pagamento a contante di una fattura esclude l’utilizzo della stessa ai fini fiscali.

Questa prassi è applicabile alle spese di manutenzione e di miglioria sostenute a partire dal 1° gennaio 2015.

43 Sentenza CDT n. 80.2014.36 del 29 luglio 2014, consid. 3.2 (non pubblicata); DTF 133 II 153 consid. 4.3; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa. 44 Sentenza del Tribunale federale n.2C_162/2008 del 7 luglio 2008.

Divisione delle contribuzioni 6501 Bellinzona 17 di 24 01.07.2024

16. Entrata in vigore

La presente Circolare annulla e sostituisce la precedente Circolare DDC 7/2023 ed è immediatamente applicabile.

Divisione delle contribuzioni Il Direttore:

Giordano Macchi

Allegata: Distinta delle spese di miglioria e di manutenzione.

Divisione delle contribuzioni

6501 Bellinzona

18 di 24

01.07.2024

ALLEGATO

Distinta delle spese di miglioria e di manutenzione

Le indicazioni riportate nella seguente distinta sono da seguire quale regola generale. Per

decidere della deducibilità dei costi a titolo di spese di manutenzione, vale sempre il confronto fra

lo stato iniziale delle strutture ed installazioni preesistenti oggetto dei lavori e la loro situazione

finale. Si ricorda che la deducibilità delle spese di cui alla presente distinta è anzitutto subordinata

alle seguenti condizioni generali:

  • la parte costitutiva dell’immobile su cui viene intrapresa la manutenzione deve essere stata considerata nel calcolo del valore locativo (pt. 3.1 Circolare);

  • le spese devono essere pagate nello stesso periodo fiscale in cui viene chiesta la deduzione (pt. 12, eccezione pt. 13);

  • la deduzione concessa deve rispecchiare la spesa effettiva sostenuta dal contribuente, al netto di rimborsi assicurativi o sussidi (pt. 15);

  • le spese devono essere debitamente documentate dal contribuente (pt.15).

Le voci non contemplate oppure i casi particolari devono essere decisi in virtù dei principi e della

giurisprudenza vigente.

SPESE

DI MIGLIORIA

(non deducibili nella

misura indicata)

SPESE DI

MANUTENZIONE

(deducibili nella

misura indicata)

Abbonamenti di servizio e revisione impianti

(spese di gestione

50%

(bruciatore, climatizzazione, piscina, impianto a gas, serbatoio nafta, ecc.) 50%)

Amianto

⇒ tutti gli interventi per il risanamento “Amianto” presso edifici

-

100%

esistenti, compresi gli studi di analisi

Amministrazione (cfr. pt. 5 Circolare)

(v. spese di

amministrazione)

(v. spese di

amministrazione)

Architetto

⇒ spese di progettazione, allestimento piani in

in proporzione alle

in proporzione alle

occasione di lavori di manutenzione o risanamento di edifici

spese

spese di

esistenti

non deducibili

manutenzione

deducibili

⇒ spese di progettazione in relazione a lavori di migliora,

100%

-

risanamenti totali, ricostruzioni, trasformazioni e ampliamenti

Armadi a muro (installazioni fisse, escluso il mobilio)

⇒ esecuzione armadi a muro in sostituzione di strutture fisse

-

100%

analoghe già esistenti e nella medesima posizione

⇒ esecuzione di armadi a muro nuovi o in sostituzione di mobilio

100%

-

Assicurazioni

⇒ premi di stabili, RC di stabili

-

100%

⇒ premi RC privata, economica domestica, mobilia

(spesa privata)

(spesa privata)

Allarmi

⇒ nuovo sistema di allarme

100%

-

⇒ riparazione, sostituzione, aggiornamento sistema già esistente

-

100%

⇒ abbonamento di servizio e revisione

(v. spese di gestione)

(v. spese di gestione)

Autorimesse

⇒ piastrelle al posto di lavori di imbianchino

50%

50%

⇒ rivestimento con lastre antincendio

100%

-

Divisione delle contribuzioni

6501 Bellinzona

19 di 24

01.07.2024

Bagno

⇒ sostituzione vasche da bagno, con adattamento alle nuove

-

100%

tecniche (purché sia mantenuto lo stesso standard qualitativo)

⇒ sostituzione piastrelle, impianti sanitari, dosatori

-

100%

⇒ piastrelle, al posto di lavori d'imbianchino

50%

50%

⇒ sostituzione combinazioni fisse esistenti a condizione che le nuove

-

100 %

installazioni non includano impianti e strutture aggiuntive di

rilievo

⇒ sostituzione combinazioni fisse esistenti con nuove installazioni

33 %

67 %

che includono impianti e strutture aggiuntive di rilievo

⇒ nuovo impianto doccia/bidet a complemento apparecchi sanitari

100%

-

già esistenti

⇒ impianto cabina doccia fissa in sostituzione di tenda salvaschizzi

100%

-

⇒ impianto vasca idromassaggio in sostituzione vasca standard

67%

33%

a condizione che il vecchio bagno non sia stato smantellato e

ricostruito in altro locale

Camini

⇒ risanamento camino già esistente e risanamento della cappa in

-

100%

concomitanza con la sostituzione di un generatore termico

⇒ spazzacamino

(v. spese di gestione)

(v. spese di gestione)

⇒ innesto impianto sistema ad aria calda nel camino già esistente

-

100% r.e.

⇒ impianto sistema a pellets oppure impianto stufa in sostituzione

-

100% r.e.

del camino già esistente

⇒ impianto nuovo sistema a pellets (con costruzione locale

-

100% r.e.

stoccaggio pellets) oppure impianto stufa, in sostituzione di un

impianto di riscaldamento centralizzato già esistente

⇒ Impianto nuovo camino/stufa (a complemento di un sistema a

50% comfort

50% r.e.

nafta)

Canalizzazione

⇒ allacciamento nuovo (in sostituzione impianto con fossa settica)

100%

-

⇒ sostituzione, risanamento impianto precedente

-

100%

⇒ lavori di disotturazione, svuotamento o pulizia della fossa o della

(v. spese di gestione)

(v. spese di gestione)

canalizzazione

⇒ svuotamento o pulizia della fossa o della canalizzazione in

-

100%

occasione di lavori di manutenzione e risanamento

Cancelli

⇒ sostituzione sistemi esistenti con nuove strutture simili

-

100%

⇒ sostituzione con aggiunta di sistemi automatizzati di apertura

50%

50%

chiusura

⇒ nuovo cancello

100%

-

Chiavi e serrature

⇒ sostituzione cilindro

-

100%

⇒ copia chiavi

-

100%

Contatori acqua

⇒ installazione nuovo contatore

100%

-

⇒ sostituzione vecchio contatore

-

100%

⇒ tasse per i contatori

100%

-

Contributi

⇒ per impianti di depurazione, di canalizzazione

100%

-

⇒ di miglioria

100%

-

⇒ consortili

100%

-

⇒ per opere di premunizione : costruzione di protezioni caduta

100%

-

massi, valanghe, costruzione argini, ecc…

Divisione delle contribuzioni

6501 Bellinzona

20 di 24

01.07.2024

Controlli

⇒ comunali, consortili (AMB), ecc… per messa a giorno degli impianti

-

100%

(riscaldamento, impianto elettrico, allacciamenti acqua potabile,

ecc…)

Cucine

⇒ sostituzione di combinazioni fisse, a condizione che le nuove

-

100%

installazioni non includano impianti e strutture aggiuntive di

rilievo

⇒ sostituzione combinazioni fisse esistenti con nuove installazioni

33 %

67 %

che includono impianti e strutture aggiuntive di rilievo

⇒ sostituzione di elettrodomestici fissi già presenti nella

-

100%

combinazione sostituita

⇒ installazione di elettrodomestici fissi non presenti nella

100%

-

combinazione sostituita

a condizione che la vecchia cucina non sia stata smantellata e

ricostruita in altro locale

Estintore

⇒ Sostituzione dell’estintore

-

100%

⇒ Controllo periodico (compreso abbonamento)

(v. spese di gestione)

(v. spese di gestione)

Elettrodomestici

⇒ sostituzione elettrodomestici fissi, compresi lavatrice, asciugatrice

-

100%

e congelatore, già esistenti

⇒ prolungamento garanzia elettrodomestici fissi, compresi lavatrice,

-

100%

asciugatrice e congelatore, già esistenti

⇒ sostituzione TV, radio, impianto Hi-Fi, deumidificatori, ventilatori,

(mobilio)

(mobilio)

aspirapolvere, ecc…

Energia

⇒ investimenti per analisi di economia e risparmio energetici e

-

100% r.e.

elaborazione di piani di ottimizzazione energetica a condizione

che gli interventi necessari siano eseguiti

Facciate

⇒ rinnovamento

-

100%

⇒ rivestimento con alluminio, rame o acciaio o di altro materiale al

33%

67%

posto di lavori di pittura

⇒ rivestimento con materiale isolante (cappotto)

-

100% r.e.

Finestre

⇒ in sostituzione delle precedenti finestre doppie o semplici

-

100%

⇒ in sostituzione delle precedenti finestre con altre migliori dal

-

100% r.e.

profilo isolante

⇒ formazione nuova finestra, allargamento e spostamento

100%

-

Fognatura (vedi canalizzazione)

Fondo di rinnovamento

⇒ versamenti annuali (cfr. pt. 8 Circolare)

-

100%

Gas

⇒ costruzione allacciamento alla condotta consortile in

-

100%

concomitanza con la sostituzione di un impianto centrale di

riscaldamento con impianto a gas

⇒ costruzione allacciamento alla condotta consortile senza

100%

-

sostituzione dell’impianto di riscaldamento con impianto a gas

⇒ manutenzione corrente, sostituzione componenti

-

100%

Divisione delle contribuzioni

6501 Bellinzona

21 di 24

01.07.2024

Giardino

⇒ lavori di manutenzione ricorrente, falciatura dell'erba, potatura

(v. spese di gestione)

(v. spese di gestione)

annua delle piante, concimazione, sostituzione dei fiori

⇒ lavori di ripristino del giardino danneggiato dall'esecuzione di

in proporzione alle

in proporzione alle

lavori di manutenzione dell'immobile (soltanto quando le spese

spese

spese deducibili

deducibili relative all’immobile sono superiori al 50%, cfr. pt. 3.2

non deducibili

Circolare)

⇒ lavori straordinari di manutenzione, sostituzione dell'intero manto

-

100%

erboso, sostituzione di piante perenni (la cui durata di vita supera

un anno), taglio fronde di alberi di alto fusto danneggiate che

richiedono l'intervento di manodopera specializzata (da

distinguere dalla potatura annuale), taglio al piede di alberi

pericolanti o malati, ecc...

Grondaie e canali pluviali

⇒ sostituzioni (anche con materiali migliori)

-

100%

Impianto elettrico e di illuminazione

⇒ interventi di manutenzione dell'impianto esistente

-

100%

⇒ interventi di aggiornamento impianto in base alle nuove norme di

-

100%

sicurezza e a nuovi standard, compresa ispezione tecnico

elettricista per controllo (RASI)

⇒ formazione nuove linee, estensioni, spostamenti, in occasione di

100%

-

lavori di miglioria, ampliamenti e ricostruzione

⇒ sostituzione lampadari e lampadine

(mobilio)

(mobilio)

⇒ nuovo sistema illuminazione faretti incassati (spots) in

100%

-

sostituzione di lampade (mobilio)

⇒ sostituzione illuminazione esterna fissa esistente

-

100%

Iscrizioni registro fondiario, tenuta a giorno del registro fondiario

(tasse di mutazione

non deducibili)

(tasse di mutazione

non deducibili)

Isolazioni, impermeabilizzazioni, lavori per risolvere problemi di umidità e

infiltrazioni d'acqua

⇒ in relazione a costruzioni già esistenti

-

100%

(al netto delle

partecipazioni delle

assicurazioni)

⇒ in relazione a costruzioni nuove e nell'ambito di ampliamenti

100%

-

dell'abitazione

Licenza (notifica) edilizia:

⇒ in occasione di lavori di manutenzione o risanamento (parziale) di

-

100%

edifici esistenti

⇒ in occasione di lavori di miglioria, ampliamenti, rinnovi totali,

100%

-

ricostruzioni

Misurazioni catastali

100%

-

Pannelli solari

⇒ nuovo impianto presso edifici costruiti almeno 5 anni prima

-

100% r.e.

⇒ sostituzione impianto precedente con sistemi migliori e più

-

100%

performanti

⇒ installazione impianto nell’ambito di nuove costruzioni o

100%

non r.e.

trasformazioni

n.b.: deducibile è in ogni caso il costo a carico del contribuente, al

netto dei sussidi cantonali e federali ricevuti

Parafulmine

⇒ sostituzione

-

100%

Divisione delle contribuzioni

6501 Bellinzona

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01.07.2024

Pareti

⇒ demolizione pareti esistenti, nuove pareti in cartongesso per

100%

-

formazione nuovi locali

⇒ demolizione pareti esistenti in vista della costruzione di un

100% r.e.

immobile di sostituzione

⇒ risanamento pareti e muri esistenti

⇒ isolazione termica per limitare la perdita di energia

-

100%

  • 100% r.e.

Pavimenti

⇒ lamatura e laccatura parquet

-

100%

⇒ sostituzione con materiale analogo

-

100%

⇒ sostituzione con materiale qualitativamente superiore

33%

67%

⇒ isolazione termica per limitare la perdita di energia

-

100% r.e.

Persiane e avvolgibili:

⇒ sostituzione di gelosie, persiane e rolladen di finestre esistenti

-

100%

⇒ sostituzione con aggiunta di sistemi automatizzati di apertura

50%

50%

chiusura

Piazzali e strade d’accesso:

⇒ prima pavimentazione

100%

-

⇒ lavori annuali ricorrenti di manutenzione

-

100%

⇒ rifacimento pavimentazione esistente con medesimo materiale

-

100%

⇒ rifacimento pavimentazione con materiale qualitativamente

50%

50%

migliore o più costoso o che implica costi di esecuzione più

onerosi (ad. es. rifacimento della pavimentazione di aggregati di

cemento e pietrisco con asfalto)

Piscine

⇒ manutenzione corrente e straordinaria, sostituzione filtri, lavori di

-

100%

pittura, sostituzione piastrelle, sostituzione del rivestimento in

resina o del rivestimento in PVC

⇒ spese per prodotti chimici, disinfettanti, cloro, pulizia

(v. spese di gestione)

(v. spese di gestione)

Pittura

lavori di ritinteggio per edifici e parti di essi esistenti

-

100%

in relazione a lavori di miglioria, ampliamento, ricostruzione

100%

-

in relazione con la posa di una isolazione termica (vedi risparmio

energetico)

-

100%

Ponteggi e altri costi di installazione cantiere

⇒ in occasione di lavori di manutenzione o investimenti di risparmio

-

100%

energetico

⇒ in occasione di ampliamenti dell'abitazione e altri lavori di

100%

-

miglioria, ampliamento, ricostruzione

Porte

sostituzione porte esistenti con porte di tipo analogo o con porte

migliori dal profilo isolante

-

100%

sostituzione obbligatoria di porte con porte antifuoco

-

100%

sostituzione porte con porte blindate o con porte antifuoco

50%

50%

impianto nuova porta antifuoco garage

100%

-

Radon

⇒ tutti gli interventi per il risanamento “Radon” presso edifici

-

100%

esistenti, compresi gli studi di analisi

Divisione delle contribuzioni

6501 Bellinzona

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01.07.2024

Recinzione

⇒ costruzione prima recinzione

100%

-

⇒ sostituzione recinzione esistente con materiale e strutture

33%-50%

67%-50%

migliori, o con dimensioni superiori

⇒ sostituzione, riparazione recinzione esistente con materiale e

-

100%

strutture analoghe

Ricerche perdite e riparazioni danni

-

100%

(al netto delle

partecipazioni delle

assicurazioni)

Riscaldamento (v. pure spese di risparmio energetico):

⇒ sostituzione di un impianto di riscaldamento centralizzato

-

100%

⇒ sostituzione di un impianto di riscaldamento vetusto, quando il

80%

20%

nuovo impianto comporta un notevole salto qualitativo (ad

esempio: da stufe singole ai piani ad un impianto centralizzato

⇒ revisione del bruciatore e della caldaia

(v. spese di gestione)

(v. spese di gestione)

⇒ investimenti per un’utilizzazione razionale dell'energia e degli

-

100% r.e.

impianti domestici (RISPARMIO ENERGETICO), come:

– sostituire il generatore termico, eccettuata la sostituzione

con un impianto fisso di riscaldamento elettrico a resistenza;

– sostituzione del bollitore (boiler)

– allacciarsi a un sistema di erogazione termica a distanza;

– installare pompe termiche, sistemi d'accoppiamento

termoelettrici e impianti per l'impiego di energie rinnovabili;

– ricuperare il calore, ad esempio quello prodotto da impianti

di ventilazione o di aria condizionata.

– installare e sostituire gli impianti destinati in primo luogo

all'utilizzazione razionale dell'energia, come:

⎫ dispositivi di regolazione, valvole termostatiche per

caloriferi, pompe di circolazione, ventilatori;

⎫ isolazione delle tubazioni, della rubinetteria o della

caldaia;

⎫ dispositivi di misurazione per registrare i consumi e

ottimizzare il funzionamento degli impianti;

⎫ impianti relativi al conteggio delle spese di riscaldamento

e per l'acqua calda.

Rivestimenti al posto di lavori di imbianchino o gessatore:

⇒ pavatex

33%

67%

⇒ perline

67%

33%

⇒ piastrelle

67%

33%

Serbatoio nafta

⇒ nuovo serbatoio in cantina in sostituzione di quello in giardino non

-

100%

più ammesso

⇒ vasca impermeabile attorno al serbatoio già esistente o

-

100%

installazione sacco interno di sicurezza

⇒ vuotatura del serbatoio con smaltimento residui inquinanti in

-

100%

occasione di lavori di riparazione, o di smantellamento in

occasione della sostituzione totale dell’impianto

⇒ revisioni periodiche

(v. spese di gestione)

(v. spese di gestione)

Soffitti

⇒ isolazioni per limitare la perdita di energia

-

100%

⇒ realizzazione di soffitti ribassati in cartongesso, con installazione di

100%

-

luci incassate tipo faretti

Divisione delle contribuzioni

6501 Bellinzona

24 di 24

01.07.2024

Televisioni

⇒ antenne, prima installazione

100%

-

⇒ allacciamento alla televisione via cavo:

– tassa d'allacciamento

100%

-

– sostituzione di impianti per la ricezione segnale fissi esistenti,

-

100%

normali

⇒ tasse d'esercizio ricorrenti

(v. spese di gestione)

(v. spese di gestione)

Tetto

sostituzione del tetto a falde, con o senza maggiori isolazioni

-

100%

risanamento di tetti piani, con o senza maggiori isolazioni

-

100%

aggiunta di isolazione per limitare la perdita di calore

-

100%

nuovo tetto nell’ambito di sopraelevazioni di edifici esistenti

100%

-

sostituzione del tetto esistente con aggiunta nell’ambito di in proporzione alle

ampliamenti orizzontali di edifici esistenti spese della parte

in proporzione alle

spese della parte

⇒ smantellamento di un tetto a falde e costruzione tetto piano

(senza sopraelevazione)

⇒ copertura o rifacimento di un tetto piano e costruzione di un tetto

a falde:

aggiunta

-

sostituita

100%

  • 100%

o se sprovvisto di un accesso o di un’entrata

o se vano sotto al tetto utilizzato come soffitta

o se vano utilizzato come spazio abitativo (il

raggiungimento di 180 cm del punto più alto del tetto a

falde può valere come indicatore per l’abitabilità del

sottotetto)45

25%

100%

75%

-

Tasse canalizzazione, fognatura, spazzatura, soggiorno, bollo (v. spese di gestione)

(v. spese di gestione)

r.e.: risparmio energetico.

45 Sentenza CDT 80.2020.15/16 del 12 luglio 2021, consid. 3.6.7.