05.02.2019Riforma cantonale fiscale e sociale: misure fiscali concernenti le persone giuridiche

Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell’economia

Divisione delle contribuzioni

Comunicazione della prassi cantonale (Annulla e sostituisce la precedente versione del 5 ottobre 2018)

Riforma cantonale fiscale e sociale: misure fiscali concernenti le persone giuridiche. Il 1. gennaio 2018 è entrata in vigore la Riforma cantonale fiscale e sociale. Per quanto riguarda le persone giuridiche essa comporta le seguenti modifiche legislative:

1. Introduzione del computo sull’imposta sul capitale del 10% dell’imposta

ordinaria sull’utile

Dal 1. gennaio 2018 in base all’art. 87 cpv. 3 LT per tutte le persone giuridiche è possibile computare sull’imposta sul capitale il 10% dell’imposta ordinaria sull’utile. La misura ha effetto a livello cantonale e comunale per il tramite dell’applicazione dei moltiplicatori comunali. La possibilità di computo si applica a tutti i tipi di persone giuridiche: alle società di capitale e cooperative (comprese le start-up, art. 87 cpv. 1bis LT), alle associazioni, alle fondazioni e altre persone giuridiche, nonché agli investimenti collettivi di capitale ai sensi dell’art. 58 LICol. Ne sono però escluse le società di capitale e cooperative a tassazione speciale disciplinate dagli art. 91-93 LT.

L’imposta sul capitale su cui è possibile computare l’imposta sull’utile è quella che risulta dopo la riduzione per partecipazioni secondo l’art. 87a LT. Parallelamente l’imposta ordinaria sull’utile che è computabile nella misura del 10% è quella calcolata al netto della riduzione per partecipazioni giusta l’art. 77 LT.

2. Introduzione della riduzione per partecipazioni sull’imposta sul capitale delle

società holding tassate ordinariamente

Dal 1. gennaio 2018 è concessa la riduzione per partecipazioni anche sull’imposta sul capitale delle società holding che sono tassate ordinariamente (art. 87a LT). La riduzione viene calcolata in base alla proporzione esistente tra gli attivi qualificati e il totale degli attivi.

  • Calcolo della riduzione:

Attivi qualificati al termine dell’esercizio, valutati ai valori determinanti ai fini Attivi complessivi dell’imposta sull’utile

Dipartimento delle finanze e dell’economia – Divisione delle contribuzioni Pagina 2/ 3

La definizione di attivi qualificati corrisponde a quella data dall’art. 77 cpv. 1 LT relativa alla riduzione sui redditi da partecipazioni: ciò significa che la società deve partecipare almeno in ragione del 10 % al capitale azionario o sociale di un’altra società, oppure almeno per il 10 % agli utili e alle riserve di una altra società o, ancora, detenere diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno CHF 1 mio.

  • Requisiti:

I requisiti affinché una società possa beneficiare della riduzione sono gli stessi enumerati nell’art. 91 LT (società holding): lo scopo statutario deve consistere essenzialmente nell’amministrazione durevole di partecipazioni, la società non deve esercitare alcuna attività commerciale in Svizzera, e infine, gli attivi qualificati, o il reddito degli stessi, a lunga scadenza devono rappresentare almeno i 2/3 degli attivi, rispettivamente dei ricavi complessivi.

3. Riduzione dell’aliquota ordinaria sull’utile per gli investimenti collettivi in

capitale con possesso fondiario diretto al 4% (in precedenza 9%)

Come già era il caso per l’imposta federale diretta, dal 1. gennaio 2018 l’aliquota ordinaria sull’utile per gli investimenti collettivi in capitale con possesso fondiario diretto viene allineata a quella prevista per le associazioni e le fondazioni e quindi fissata al 4%.

4. Misure a favore delle società di capitali o cooperative innovative (start-up)

Dal 1. gennaio 2018 le “società di capitali e cooperative innovative” (dette anche “start- up”) possono beneficiare di particolari agevolazioni fiscali.

  • Criteri:

Le agevolazioni sono concesse, su richiesta, alle società di capitali e cooperative che ottemperano le caratteristiche indicate nell’art. 5a cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria. A questo proposito l’Ufficio dell’amministrazione e del controlling della Divisione dell’economia rilascia, sempre su richiesta, un’attestazione con la quale si certifica l’adempimento - da parte della società - delle condizioni che la qualificano quale società innovativa e che può essere fatta valere per la richiesta di agevolazione fiscale. I requisiti, la procedura e le modalità inerenti la richiesta dell’attestazione sono consultabili nell’area “Rilascio attestazioni per agevolazioni fiscali per start-up innovative” del sito web della Divisione dell’economia (www.ti.ch/economia). L’agevolazione è concessa durante i primi 3 periodi fiscali in cui la società adempie le caratteristiche di start-up, ma al più presto nel 2018 ed a condizione che la società non abbandoni il territorio cantonale entro 5 anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui era al beneficio delle rispettive agevolazioni (art. 87 cpv. 1ter LT e art. 89 LT: eventuale ricupero d’imposta giusta gli art. 236-238 LT).

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  • Agevolazioni:

A. Riduzione, su richiesta, dell’aliquota dell’imposta sul capitale dall’1.5‰ allo

0.01‰ (art. 87 cpv. 1bis LT).

B. Esenzione, su richiesta, dall’imposta minima.

L’imposta minima ammonta all’1‰ del valore di stima degli immobili situati nel Cantone alla fine dell’esercizio commerciale (art. 90 cpv. 1 LT). Essa è prelevata a livello cantonale (il comune applica il moltiplicatore) presso le società di capitali e le società cooperative quando supera la somma dell’imposta sull’utile e dell’imposta sul capitale, in loro sostituzione (art. 88 e 90 cpv. 2 LT). Dal 1. gennaio 2018 le “società di capitali e cooperative innovative” (start-up) possono beneficiare, sempre su richiesta, dell’esenzione dall’imposta minima. Dalla stessa data non si applica più l’eccezione in precedenza in vigore per le società di nuova costituzione - nel primo anno di fondazione e nei due anni fiscali seguenti.

5. Proroga del supplemento transitorio del 50% delle aliquote dell’imposta

immobiliare cantonale delle persone giuridiche fino al 2023 compreso

È prorogato fino all'anno 2023 compreso il supplemento transitorio del 50% sull’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche (periodi fiscali 2016-2019: art. 314c cpv. 2quater LT; periodi fiscali 2020-2023: art. 314c cpv. 2quinquies LT).

  • Società di capitali, cooperative e investimenti collettivi di capitale: Aliquota base 2.0‰ Supplemento (50% di 2‰) 1.0‰ Aliquota complessiva 3.0‰

  • Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche: Aliquota base 1.0‰ Supplemento (50% di 1‰) 0.5‰ Aliquota complessiva 1.5‰

Bellinzona, 5 febbraio 2019

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