Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

52.2025.178

52.2025.178

Rubrum

Incarto n.

Lugano

30 giugno 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2025 della

RI 1

contro

la decisione del 16 maggio 2025 della Delegazione del CO 2 che, in esito a una procedura su invito, ha aggiudicato la commessa concernente lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e della carta alla CO 1;

Fatti

che il 4 aprile 2025 il CO 2 ha promosso una procedura su invito, retta dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), per aggiudicare il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti e della carta per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028;

che tre delle quattro ditte invitate, tra cui la RI 1 e la CO 1, hanno inviato la propria offerta entro il termine stabilito;

che con decisione del 16 maggio 2025 il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con il punteggio 4.57;

che la RI 1, seconda classificata con 3.17 punti insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione chiedendone l'annullamento e la delibera in proprio favore; sostiene che la RI 1 non potrebbe conseguire la commessa in mancanza dell'autorizzazione cantonale ad accettare rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il committente e l'aggiudicataria osservando che quest'ultima dispone del necessario permesso, che versano agli atti;

che la RI 1 non replica;

che il Dipartimento del territorio, Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche non presenta osservazioni;


considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; in quanto concorrente e seconda classificata nella procedura oggetto del contendere, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione di delibera in favore dellaCO 1, di cui chiede l'esclusione (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); il carteggio trasmesso dal committente e l'ulteriore documentazione versata agli atti dalle parti forniscono sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa;

che la ricorrente mette in dubbio l'idoneità dell'aggiudicataria a eseguire il servizio oggetto della commessa sostenendo che essa non sarebbe al beneficio di un'autorizzazione cantonale per ricevere rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo ai sensi della legislazione federale sul traffico dei rifiuti richiamata anche negli atti di gara (capitolato, pag. 14, punto 11);

che sia l'aggiudicataria sia il committente hanno versato agli atti una copia dell'autorizzazione ad accettare rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo rilasciata il 9 settembre 2024 dalla Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio alla RI 1;

che la censura dell'insorgente, che ha pure omesso di replicare, cade quindi nel vuoto;

che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); essa rifonderà all'aggiudicataria, assistita da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm);

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Essa rifonderà fr. 800.- all'aggiudicataria a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La cancelliera

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 83 — read in the version of January 1, 2025; the act was consolidated again on April 1, 2026 and May 13, 2026.