Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2002.334

10.2002.334

Rubrum

Incarto n.
10.2002.334/AMM

DAP 2535/1999

Bellinzona

10 settembre 2003

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per giudicare

__________ __________ __________, fu __________ __________ e fu __________ n. __________, nata a __________ il __________ __________ __________, attinente di __________, domiciliata a __________, via __________ __________, vedova, __________

accusata di ingiuria, art. 177 CP;

per fatti avvenuti tra il __________ e il __________ __________ 1999 a __________;

perseguita con decreto d’accusa DAP __________/__________ di data __________ __________ 1999 del Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che propone quanto segue:

1. __________ __________ __________ è mandata esente da pena, essendo l'ingiuria stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un comportamento sconveniente, segnatamente seguendola e scattando delle foto della stessa contro la sua volontà,

2. non si prelevano tasse o spese di giudizio;

e inoltre rinvia la parte civile __________ __________ al competente foro civile per le pretese di risarcimento;

vista l'opposizione interposta dalla parte civile il 29 novembre 1999;

considerato che il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura un delitto contro l'onore nel senso degli art. 173 segg. CP;

che secondo l'art. 178 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescrive in due anni;

che per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato della metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";

che dal mese di marzo 2000 non è stato compiuto nessun atto interruttivo di prescrizione a norma della predetta disposizione;

che l'azione penale nei confronti dell'accusata si è quindi estinta per prescrizione relativa due anni dopo di allora, ossia nel mese di marzo 2002;

che inoltre l'eventuale reato è avvenuto, secondo il decreto d'accusa, tra il __________ e il __________ __________ 1999;

che, anche volendo prescindere dalla prescrizione relativa, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è in ogni caso estinta per prescrizione assoluta quattro anni dopo, ossia il 4 settembre 2003;

che l'accusata deve quindi essere prosciolta dall'imputazione (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, cfr. DTF inedita __________.__________/__________ del 2 ottobre 2002, consid. 3.4);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 178 vCP; 273 segg. CPP;

pronuncia: 1. __________ __________ __________ è prosciolta dall'accusa di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________ di data __________ __________ 1999 del Procuratore pubblico Rosa Item.

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione a:

– __________ __________ __________, __________,

– Procuratore pubblico Rosa Item, __________,

– __________ __________, __________ __________ __________,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Ufficio del GIAR, Lugano.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 173, Art. 177, and Art. 178 — read in the version of April 1, 2003; the act was consolidated again on December 1, 2003, January 1, 2004, March 1, 2004, April 1, 2004, July 1, 2004, August 1, 2004, January 1, 2005, February 1, 2005, January 1, 2006, April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.