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10.2003.381

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 26.04.2004, PRPEN

Incarto n.

10.2003.381 ROC/MAM

DA

Bellinzona aprile 2004

Sentenza con motivazione

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

__________ __________

difeso da:

prevenuto colpevole di opposizione alla prova del sangue

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue, finalizzata alla determinazione dell'alcolemia ordinata dall'Autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti

avvenuti a __________ in data 01.05.1997;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCS;

perseguito con decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

ritenuto che il prevenuto è stato arrestato nelle locali carceri pretoriali di __________ in

data 01.05.1997 alle ore 23.00 e rilasciato in data 2.05.1997 alle ore 10.00;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 27.05.2003 dall'accusato;

indetto il pubblico dibattimento 26 aprile 2004, al quale ha partecipato il difensore, avv.

__________, __________, con lettera del 21 agosto 2003, ed avvalendosi della

facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d’accusa impugnato;

preso atto che con ordinanza 22 aprile 2004, l’accusato, sentite tutte le parti, consenzienti, è stato autorizzato, in applicazione dell’art. 229 CPP, a non presenziare al dibattimento;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale contesta avantutto l’applicabilità, nel caso di specie,

dell’art. 91 cpv. 3 LCS, non essendo dati, al momento del fermo del prevenuto,

i requisiti oggettivi per astringerlo al forzato prelievo. Chiede il proscioglimento

del prevenuto in applicazione dell’art. 34 cpv. 1 CPS, il comportamento tenuto

dal prevenuto ben potendosi considerare quale reazione giustificata ad un

pericolo imminente non altrimenti evitabile della propria integrità fisica, quanto

precede, ed in particolare, con riferimento ai certificati medici agli atti (grave

malattia cardiocircolatoria). Subordinatamente egli postula l’applicazione

dell’art. 34 cpv. 1 seconda frase (eccesso di stato di necessità) e chiede

dunque l’attenuazione della pena ex art. 66 CPS. In via ulteriormente

subordinata chiede una massiccia attenuazione della pena ex art. 64 CPS,

avendo egli agito sotto l’impressione di una grave minaccia. In via nuovamente

subordinata, chiede una massiccia riduzione della pena, richiamando il

principio di celerità vigente in campo penale;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È __________ autore di

opposizione alla prova del sangue

per essersi, a _________ in data 01.05.1997, intenzionalmente opposto alla prova del sangue, finalizzata alla determinazione dell'alcolemia ordinata dall'Autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

2.1.

Ha agito in stato di necessità ex art. 34 cpv. 1 prima frase CPS?

2.2.

In caso di risposta negativa al quesito 2.1., se il prevenuto ha agito in stato di

necessità ex art. 34 cpv. 1 seconda frase CPS.

3.

In caso di risposta affermativa al quesito no. 1. e negativa al quesito 2.1., se

deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

4.

In caso di risposta affermativa ai quesiti 1. e 3., se la pena deve essere

attenuata in applicazione dell’art. 64 CPS ed in che misura.

5.

In caso di risposta affermativa al quesito no. 3, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

6.

In caso di risposta affermativa al quesito no. 3., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

80 CPS rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

7. In caso di risposta affermativa al quesito 1. e negativa al quesito 2.1., se

devono essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in

quale misura.

letti ed esaminati gli atti;

rispondendo affermativamente ai quesiti 1. e 2.1. e negativamente a tutti gli altri quesiti posti;

richiamati gli artt. 91 cpv. 3 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, 229 CPP, e art. 39 lett. a LTG;

proscioglie __________, fu __________ e __________ nata __________, nato a __________ il __________.1949, attinente di __________, domiciliato a __________, coniugato, amministratore finanziario;

dal capo d’imputazione di opposizione alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 LCS)

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite del Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, __________,

Ministero pubblico della Confederazione, __________

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva

Il giudice: Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 229, Art. 257, Art. 274, and Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.