10.2003.39
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AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.39
Data decisione, Autorità: 14.01.2004, ICCA
Incarto n°
10.2003.39
Lugano
14 gennaio 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 10 dicembre 2003 presentata da
__________, e
__________
(rappresentati dalla lic. iur. __________)
relativa alla sentenza pronunciata fra le parti il 14 ottobre 2003 dal Tribunale distrettuale di Zurigo (Bezirksgericht Zürich) nell'azione di divisione e di riduzione che ha opposto le istanti a __________ (D);
premesso che la delibazione di sentenze confederate è stata abrogata, come istituto, e sostituita dalla procedura disciplinata dal nuovo art. 510 CPC in vigore dal 1° gennaio 2004 (BU 53/2003 pag. 442);
accertato che, per tale motivo, gli istanti dichiarano con lettera del 9 gennaio 2004 di ritirare la loro domanda;
rilevato che ciò pone fine al procedimento;
considerato che, per le particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di oneri;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'istanza. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione alla lic. iur. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 07.08.2026
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