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10.2003.439

maresciallo capo dei Carabinieri che entra in Svizzera accompagnando un indagato al fine di ottenere la sua documentazione bancaria

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.439

Data decisione, Autorità: 18.10.2006, PRPEN

Titolo:

maresciallo capo dei Carabinieri che entra in Svizzera accompagnando un indagato al fine di ottenere la sua documentazione bancaria

ATTO COMPIUTO SENZA AUTORIZZAZIONE PER UNO STATO ESTERO

art. 271 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2003.439

DA

Bellinzona ottobre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero, reato tentato,

per avere, il 5 luglio 2000, a Chiasso, senza essere autorizzato, raggiunto il territorio svizzero al fine di compiere, per conto dello Stato italiano, atti che spettano ai poteri pubblici elvetici, e meglio,

per avere accompagnato il cittadino italiano __________, oggetto all’epoca di un procedimento penale condotta dalla Procura della Repubblica di __________, sino in Svizzera con l’intento di recarsi presso una delle sedi della Banca __________ al fine di ottenere, nell’interesse del procedimento penale in corso in Italia, la documentazione bancaria della relazione __________ n. __________ intestata all’indagato __________, documentazione ottenibile in via ufficiale soltanto attraverso una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata alle competenti Autorità elvetiche;

fatti avvenuti a Chiasso il 5 luglio 2000;

reato previsto dall’art. 271 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 7 aprile 2003 n. DA 1097/2003 del, che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 giugno 2003 dell’accusato;

indetto il dibattimento 18 ottobre 2006, al quale ha partecipato solo il difensore, mentre l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 28 giugno 2006, non è comparso, ed il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

respinte le richieste della difesa di rinvio del dibattimento, di audizione di un teste, di esperire ulteriori accertamenti, nonché quella concernente l’opposizione all’uso dibattimentale di alcuni atti istruttori;

preso atto dell’impossibilità di un teste di presenziare al dibattimento, rinunciato alla sua audizione e respinta la conseguente opposizione della difesa;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento, in quanto fanno difetto sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi del reato addebitato al suo assistito. Il particolare, non ci sono prove della sua volontà di compiere in Svizzera atti ufficiali per conto di uno Stato estero. In ogni caso non si apprestava a compiere alcun atto che spettava ad un autorità Svizzera o Italiana, necessitante perciò di una rogatoria internazionale, ma solamente alla persona che ha accompagnato, che agiva dunque a titolo privato. Protesta tasse, spese e ripetibili;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. L’imputato è autore colpevole di atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero, reato tentato, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio ed assegnate ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 271 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero, reato tentato, art. 271 cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1097/2003 del 7 aprile 2003;

carica la tassa e le spese allo Stato;

riconosce al signor ACCU 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Dipartimento federale di giustizia e polizia, Berna,

Ufficio federale della migrazione, Berna,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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