Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2004.196

circolazione in stato di ebrietà: riduzione della multa alla luce della situazione finanziaria del prevenuto, indigente

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 08.10.2004, PRPEN

Titolo:

circolazione in stato di ebrietà: riduzione della multa alla luce della situazione finanziaria del prevenuto, indigente

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL

Incarto n.

10.2004.196 ROC/MAM

DA

Bellinzona ottobre 2004

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

, ;

prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto l'autovettura Fiat targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28 grammi per mille);

fatti

avvenuti a __________, autostrada A2, l'8.03.2004;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

perseguito con decreto d'accusa no. 1745/2004 del 17 maggio 2004 del Procuratore Pubblico che propone la condanna del prevenuto:

1. Alla multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

25 maggio 2004 dall’accusato;

indetto il pubblico dibattimento di data 8 ottobre 2004, al quale hanno partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico, con lettera del 30.08.2004, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale, in via principale, chiede che il condannato sia mandato

esente da pena ex art. 66 bis CPS, e, in via subordinata, postula una

massiccia riduzione della sanzione pecuniaria, quanto precede alla luce della

precaria situazione finanziaria dell’accusato, che percepisce unicamente una

rendita AI per coniugi pari a Fr. 3'217.- mensili, fronte a un fabbisogno

personale dei coniugi pari al noto minimo vitale esecutivo oltre a Fr. 1'054

(pigione documentata agli atti), Fr. 300.- (costi vettura, documentati e

necessari, stante la necessità per l’accusato di trasportare la di lui moglie –

pure lei invalida nella misura del 100% - almeno tre volte la settimana, presso

medici ed ospedali per gravi problemi di salute),Fr. 170.- (spese accessorie

documentate agli atti), Fr. 292.- (cassa malati);

sentito da ultimo l'accusato, che si rimette a quanto affermato dal suo difensore,

ammettendo le proprie responsabilità, ma sottolineando in modo esaustivo la

propria situazione finanziaria, alla luce della quale la multa proposta dal

Procuratore Pubblico risulterebbe assolutamente sproporzionata. Precisa che

la sua invalidità è dovuta a grave infarto cardiaco subito in passato e di non

avere alcun precedente in materia di circolazione stradale né di avere mai

avuto alcun problema legato al consumo/abuso di bevande alcoliche né di

sostanze psicotrope;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.__________ ACCU 1 autore colpevole di

circolazione in stato di ebrietà

per avere, in data 8.03.2004, a __________, autostrada A2, condotto l'autovettura Fiat targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28 grammi per mille);

2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.

In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS)

5.

In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli artt. 91 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente a tutti i quesiti posti, e venendo contestualmente a cadere il quesito no. 3;

dichiara ACCU 1 , ;

colpevole di

circolazione in stato di ebrietà

per avere, a __________, autostrada A2, l'8.03.2004, condotto l'autovettura Fiat targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28 grammi per mille);

di conseguenza

condanna ACCU

1. Alla multa di fr. 700.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

intimazione:

La sentenza è definitiva.

Il Giudice: Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

Fr. 900.00 Totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 257, Art. 274, and Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.