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10.2004.218

per aver sottratto un ciclomotore

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Numero d'incarto: 10.2004.218

Data decisione, Autorità: 19.10.2004, PRPEN

Titolo:

per aver sottratto un ciclomotore

FURTO D'USO

art. 94 cf. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2004.218/bep

DA

Bellinzona ottobre 2004

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria __________ per giudicare

_ACCU1 di ignota dimora,

Alias

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

prevenuto colpevole di furto d'uso

per avere, a Chiasso il 01 giugno 2004,

a scopo d'uso, sottratto, a danno della gioielleria __________, Chiasso, il ciclomotore marca Kreider targato TI __________ (ciclomotore recuperato e restituito alla parte lesa);

reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 2000/2004 di data 2 giugno 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 500.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 giugno 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 19 ottobre 2004, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 17 giugno 2004, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; 273 e segg. CPP,

rispondendo ai quesiti

1. Se __________ è autore colpevole di furto d'uso per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

dichiara __________,

autore colpevole di furto d'uso per i fatti compiuti a Chiasso il 1° giugno 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2000/2004 del 2 giugno 2004;

condanna ___________,

1. alla multa di fr. 500.-;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

nelle vie edittali,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei GIAR, Lugano

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di _____________

fr. 500.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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