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10.2004.224

pugno al volto;legittima difesa

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 24.01.2005, PRPEN

Titolo:

pugno al volto;legittima difesa

LEGITTIMA DIFESA LESIONE SEMPLICE

art. 33 cpv. 1 CPS art. 123 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2004.224

DA

Bellinzona gennaio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere, a Bellinzona, presso l'esercizio pubblico, __________, Piazza del Sole, in data 16 gennaio 2004, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di __________,

e meglio, colpendolo al volto con un pugno cagionandogli le lesioni riportate sul certificato medico di data 16 gennaio 2004 dell'Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli e in particolare una ferita lacero contusa alla palpebra superiore;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS, richiamato l'art. 66 CPS;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 1815/2004 di data 24 maggio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 giugno 2004 dall’accusato;

indetto il dibattimento 24 gennaio 2005, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizioine dei testi;

sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento del proprio assistito, per avere agito per legittima difesa, ex art. 33 cpv. 1 CPS. Osserva come la versione dei fatti fornita dalla parte lesa sia stata smentita dai testi sentiti in aula, mentre quella dell’accusato è risultata essere credibile. Il pugno sferrato da quest’ultimo rappresenta pertanto una difesa legittima e proporzionata ad un aggressione ingiustificata;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L'imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1815/2004 del 24 maggio 2004?

2. L’imputato ha agito per legittima difesa?

3. In caso di risposta affermativa al punto n. 1 deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 33 cpv. 1, 123 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS,

per i fatti compiuti a Bellinzona il 16 gennaio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1815/2004 del 24 maggio 2004,

per avere agito per legittima difesa, art. 33 cpv. 1 CPS;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 60.00 testi

fr. 410.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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