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10.2004.255

per aver condotto una condotta disonorevole nuocendo alla reputazione

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Numero d'incarto: 10.2004.255

Data decisione, Autorità: 11.11.2004, PRPEN

Titolo:

per aver condotto una condotta disonorevole nuocendo alla reputazione

DIFFAMAZIONE

art. 173 CPS

Incarto n.

10.2004.255/CEG

DA

Bellinzona novembre 2004

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU1

prevenuto colpevole di diffamazione,

per avere, nel luglio 2003, incolpato __________ di una condotta disonorevole, nuocendo così alla sua reputazione, inviando a __________ (Lugano), __________ (Lugano), __________ (Paradiso) e __________ (Savosa) scritti anonimi in cui lo accusava di essere disonesto e di non fare fronte ai suoi impegni finanziari e, in un caso, di essere un “bastardo”,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 5 maggio 2004 no. DA 1566/2004 del AINQ1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.--.

2. Al pagamento della tassa di giusitizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

rinviando la parte civile per le proprie pretese al competente foro civile;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 luglio 2004;

indetto il pubblico dibattimento in data 11 novembre 2004, al quale l'accusato, benché regolarmente citato, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 settembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; la parte civile __________ non si è presentato;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E' __________ autore colpevole di diffamazione,

per avere, nel luglio 2003, incolpato __________ di una condotta disonorevole, nuocendo così alla sua reputazione, inviando a __________ (Lugano), __________ (Lugano), __________ (Paradiso) e __________ (Savosa) scritti anonimi in cui lo accusava di essere disonesto e di non fare fronte ai suoi impegni finanziari e, in un caso, di essere un “bastardo”?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 49 cifra 3 e 4, 106 cpv. 3, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 3, negativamente al quesito posto sub 2, come segue al quesito posto sub 4,

dichiara ACCU1

autore colpevole di diffamazione (art. 173 CP) per i fatti compiuti a Lugano nel mese di luglio 2003, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 1566/2004 del 5 maggio 2004;

condanna ACCU1

1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--, per complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

rinvia la parte civile __________ al competente foro civile per ogni pretesa;

avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese a carico di _ACCU1

fr. 300.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 550.-- totale

Il giudice: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 4, Art. 106, and Art. 173 — read in the version of August 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2005, February 1, 2005, January 1, 2006, April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.