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10.2004.291

entrata e soggiorno illegali

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.291

Data decisione, Autorità: 01.03.2005, PRPEN

Titolo:

entrata e soggiorno illegali

CONTRAFFAZIONE DI DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE

art. 23 cpv. 1 LDDS

Incarto n.

10.2004.291/AMM

Bellinzona marzo 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

alias

accusato di ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale)

per essere entrato illegalmente in Svizzera attraverso il valico doganale di Chiasso autostrada verso la fine del mese di aprile 2004 e in data 10 luglio 2004 senza essere in possesso di validi certificati di legittimazione, così come per avere soggiornato illegalmente a __________ durante 5 giorni nel mese di aprile 2004 e nel periodo dal 10 al 15 luglio 2004 privo di validi certificati di legittimazione;

reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguito con decreto d’accusa DA 2404/2004 del 15 luglio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

2. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.– e delle spese di fr. 150.–,

e inoltre – non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 14 luglio 2003, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova,

– ordina la confisca del passaporto nigeriano __________ intestato a __________;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 28 luglio 2004 dall’imputato;

indetto il dibattimento 1° marzo 2005, cui sono intervenuti l’accusato, il difensore e l’interprete __________, mentre il sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione testimoniale di __________;

sentito il difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell’imputato – entrato in Svizzera (e ivi rimasto per meno di tre mesi) munito di validi documenti di legittimazione – così come per il riconoscimento di un’indennità di fr. 1000.– per ripetibili;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. se l'imputato è autore colpevole di ripetuta infrazione alla LDDS;

2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova;

3. il giudizio sulla confisca del passaporto, sugli oneri processuali e le ripetibili;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;

visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

proscioglie ACCU dall’accusa di ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA 2404/2004 del 15 luglio 2004;

carica le spese allo __________, che rifonderà all’imputato prosciolto fr. 1000.– per ripetibili;

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Ufficio federale della migrazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Polizia Scientifica, Bellinzona,

– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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