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10.2004.349

per avere offeso l'onore e minacciato per telefono

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.349

Data decisione, Autorità: 27.01.2005, PRPEN

Titolo:

per avere offeso l'onore e minacciato per telefono

INGIURIA MINACCIA

art. 177 CPS art. 180 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2004.349/CEG

DA

Bellinzona gennaio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 d

patr. da: PR 1

prevenuto colpevole di 1. ingiuria,

per avere, durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________ __________, tacciandolo di viscido e vile;

2. minaccia,

per avere incusso spavento a __________, minacciandolo al telefono con la frase “ti vengo a prendere e ti tiro fuori di casa”;

fatti avvenuti ad __________ e __________, agli __________;

reati previsti dagli art. 177 e 180 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 23 agosto 2004 no. DA 2720/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 settembre 2004;

indetto il dibattimento in data 27 gennaio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e l’avv. PR 1, Bellinzona, patrocinatore della parte lesa __________, costituitasi parte civile al dibattimento; mentre il AINQ 1 con lettera 4/8 novembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore di parte civile, il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa e ha chiesto, a titolo di risarcimento, la rifusione di fr. 4'304.— come a fattura della parte civile, fr. 1'022.20 per spese di patrocinio e di fr. 1.— per torto morale nonché alle spese del procedimento penale da lui causato;

l’accusato, il quale chiede il proprio proscioglimento non avendo mai proferito la parola “vile”, mai avendo minacciato __________, tantomeno in quel periodo indicato nel decreto d’accusa (come già indicato a verbale di polizia) e sostenendo che “viscido”, detto telefonicamente, non costituiva in quel contesto - “provocato” dalle manchevolezze dell’amministratore - un’offesa. Egli si è opposto alle richieste di parte civile;

per ultimo di nuovo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E' ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. ingiuria, per avere, ad __________, agli __________,durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________, tacciandolo di viscido e vile?

1.2. minaccia, per avere, a __________, agli __________, incusso spavento a __________, minacciandolo al telefono con la frase “ti vengo a prendere e ti tiro fuori di casa”;

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg., 49 cifra 4, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 2 e 3, in modo parzialmente affermativo ai quesiti posti sub 1.1. e 4, negativamente al quesito posto sub 1.2.,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria (art. 177 CP), per avere, ad Arbedo, agli inizi del mese di maggio 2004, durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________, tacciandolo di “viscido”;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);

2. al pagamento alla parte civile di fr. 350.-- (trecentocinquanta) a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

§ Per le altre pretese rinvia la parte civile al competente foro civile;

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.-- (duecento);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di minaccia e di ingiuria, limitatamente all’espressione “vile”, oggetto d’accusa come a decreto del 23 agosto 2004 no. DA 2720/2004;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 350.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 177 and Art. 180 — read in the version of January 1, 2005; the act was consolidated again on February 1, 2005, January 1, 2006, April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 9 and Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.