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10.2004.362

portato un coltello a serramanico attraverso un valico senza la necessaria autorizzazione

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 20.01.2005, PRPEN

Titolo:

portato un coltello a serramanico attraverso un valico senza la necessaria autorizzazione

COLTELLO A SERRAMANICO UTILIZZABILE CON UNA SOLA MANO

art. 33 cpv. 1 LARM

Incarto n.

10.2004.362/CEG

DA

Bellinzona gennaio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni,

per avere, attraverso il valico stradale di __________, portato nella sua borsetta un coltello a serramanico, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’importazione e del permesso di porto d’armi valido sul territorio elvetico;

fatti avvenuti a __________, valico doganale di __________, il 15 agosto 2004;

reato previsto dall’art. 33 cpv. 1 LArm in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm;

perseguito con decreto d’accusa del 6 settembre 2004 no. DA 2949/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

3. Ordina la confisca del coltello a serramanico, sequestratole dalla polizia il 15 agosto 2004;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 7 settembre 2004;

indetto il dibattimento per il 20 gennaio 2005 al quale l’accusata – regolarmente citata per via raccomandata 10 dicembre 2004 – non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 14/15 dicembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, per avere, attraverso il valico stradale di __________, portato nella sua borsetta un coltello a serramanico, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’importazione e del permesso di porto d’armi valido sul territorio elvetico?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. Deve essere ordinata la confisca del coltello a serramanico, sequestrato dalla Polizia il 15 agosto 2004?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti,

visti gli art. 49 cifra 3 e 4, 58 CP; 4 cpv. 1 lett. C, 27 cpv. 1 e 33 cpv. 1 lett. a LArm; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1, 3 e 4; negativamente al quesito posto sub 2;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm in relazione con gli art. 4 cpv. 1 lett. c e 27 cpv. 1 LArm), per avere, attraverso il valico stradale di __________, il 15 agosto 2004, portato nella sua borsetta un coltello a serramanico, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’importazione e del permesso di porto d’armi valido sul territorio elvetico;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 150.—(centocinquanta);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

la confisca del coltello a serramanico, sequestrato dalla Polizia il 15 agosto 2004;

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei permessi e dell’immigrazione, servizio armi, Bellinzona,

Ufficio federale di polizia, Berna.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. 350.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Federal Act on Weapons, Weapon Accessories and Ammunition, Art. 4, Art. 27, and Art. 33 — read in the version of March 1, 2002; the act was consolidated again on May 1, 2007, December 12, 2008, July 28, 2010, December 1, 2010, July 16, 2012, September 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2016, August 15, 2019, December 14, 2019, September 1, 2020, January 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, and September 1, 2023.