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10.2004.370

per avere accettato da un sedicente in pagamento di commissioni un'obbligazione rubata

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 02.02.2005, PRPEN

Titolo:

per avere accettato da un sedicente in pagamento di commissioni un'obbligazione rubata

RICETTAZIONE

art. 160 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2004.370/bep

DA

Bellinzona febbraio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare

______________

(difeso da: avv__________)

prevenuto colpevole di ricettazione

per avere acquistato ed aiutato ad alienare una cosa che sapeva o doveva comunque presumere dalle circostanze essere stata ottenuta da un terzo mediante reato contro il patrimonio;

in specie,

per avere accettato, dal sedicente __________, in pagamento di asserite commissioni dovutegli, un'obbligazione __________, del valore facciale di NLG 100'000.- (circa CHF 71'300.-), risultata rubata presso la centrale della __________, nel periodo fine 1999/inizio 2000,

consegnandola, in data 9.1.2003, presso __________, in vista di depositarla, allorquando dalle circostanze in cui gli è stato consegnato il titolo (presso il bar di un __________ della stazione __________ della metropolitana moscovita, da una persona che conosceva solo di vista e che, in corso di inchiesta, è risultata avere utilizzato abusivamente il nominativo di __________ e la ragione sociale __________) avrebbe dovuto presumere trattarsi di un titolo di provenienza illecita;

reato previsto dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP;

fatti

avvenuti a Lugano e a Mosca (Russia), nel corso del mese di ottobre 2003;

perseguito con decreto d’accusa no. DA 3012/2004 di data 6 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 1 (uno) mese di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, da espiare.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di frs. 1'700.-- (frs. 1'620.-- per spese di traduzione e frs. 80.-- per spese giustizia).

4. La restituzione, a crescita in giudicato del decreto d'accusa, del titolo __________, del valore facciale di NLG 100'000, sequestrato dalla Polizia in data 20.10.2003, alla parte lesa __________;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 settembre 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 2 febbraio 2005, al quale sono comparsi l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con scritto 28 gennaio 2005 ha riuniciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata la riduzione della pena e, in ogni caso, che non venga inflitta la pena accessoria dell’espulsione ;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se __________ è autore colpevole di ricettazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere inflitta la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

4. Se deve essere dissequestrato il titolo __________ del valore facciale di NLG 100'000.-, sequestrato dalla Polizia in data 20.10.2003 e se sì a favore di chi.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 55, 63, 160 cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di ricettazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3012/2004 del 6 settembre 2004;

ordina il dissequestro del titolo __________, del valore facciale di NLG 100'000, sequestrato dalla Polizia in data 20.10.2003 e la sua restituzione alla parte lesa __________.

carica le spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

LESA 1

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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