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10.2004.381

danneggiato intenzionalmete un vetro della porta d'entrata

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 18.03.2005, PRPEN

Titolo:

danneggiato intenzionalmete un vetro della porta d'entrata

DANNEGGIAMENTO

Incarto n.

10.2004.381 ROC/MAM

DA

Bellinzona marzo 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario Michele Maggi per giudicare

ACCU 1;

prevenuto colpevole di danneggiamento

per avere, a __________ il 25/26 novembre 2003, danneggiato intenzionalmente un vetro della porta di entrata lato ovest delle __________, infrangendolo (danno quantificato in fr. 277.60 dalla parte civile);

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d'accusa no. 2824/2004 del 30 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al versamento alla parte civile __________, __________, dell'importo di fr. 277.60, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

§ La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un

anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra

4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 settembre 2004 dall'accusato;

indetto il pedissequo dibattimento di data 18 marzo 2005, al quale l'accusato, benché regolarmente citato a mezzo raccomandata, non è comparso, mentre il AINQ 1, avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1 autore colpevole di

danneggiamento

per avere, a __________,

danneggiato intenzionalmente un vetro della porta di entrata lato ovest delle __________, infrangendolo (danno quantificato in fr. 277.60 dalla parte civile);

2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS)

5. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

6.Se la pretesa di parte civile deve essere rinviata al competente foro civile.

7.In caso di risposta negativa al quesito no. 6., se deve essere integralmente ammessa la pretesa di parte civile.

8. Oppure in misura minore.

richiamati l’art. 144 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, art. 277 CPP e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti 1, 2, 4, 5 e 7 e negativamente al quesito 6;

venendo contestualmente a cadere i quesiti no. 3 e 8;

dichiara ACCU 1,;

colpevole di

danneggiamento

per avere, a __________, danneggiato intenzionalmente un vetro della porta di entrata lato ovest delle __________, infrangendolo (danno quantificato in fr. 277.60 dalla parte civile);

di conseguenza

condanna ACCU

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al versamento alla parte civile __________, dell'importo di fr. 277.60, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr.

150.--.

ordina La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un

anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra

4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per tramite dello scrivent e Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP), il condannato in contumacia potendo solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

il condannato in contumacia è stato avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione:

- Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza, a:

- Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

- Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

- Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

- Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale,

Bellinzona.

Il giudice: Il segretario:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

Fr. 500.00 Totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 144 — read in the version of February 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2006, April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 257, Art. 274, Art. 276, and Art. 277 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.