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10.2004.385

circolazione senza: 1. targhe 2. licenza di circolazione 3. assicurazione RC

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.385

Data decisione, Autorità: 24.03.2005, PRPEN

Titolo:

circolazione senza: 1. targhe 2. licenza di circolazione 3. assicurazione RC

TARGA DI CONTROLLO VEICOLI SENZA LICENZA DI CIRCOLAZIONE

art. 96 cf. 1 LCSTR art. 96 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2004.385/AMM

DA

Bellinzona marzo 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso dall’avv.,)

accusato di circolazione senza licenza di circolazione

per aver condotto l'autovettura __________ senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

reato previsto dall'art. 96 n. 1 cpv. 1 e n. 2 cpv. 1 LCS;

fatti avvenuti a __________ il 2 luglio 2004;

perseguito con decreto d’accusa n. 3120/2004 del 20 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:

1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

2. alla multa di fr. 500.–,

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,

4. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19 agosto 2003, ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 28 settembre 2004 dall’imputato;

indetto il dibattimento 24 marzo 2004, cui sono comparsi l’accusato e il difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione testimoniale di __________;

sentito il difensore, secondo il quale è stata dimostrata in questa sede (la polizia non ne aveva fatto richiesta) l’esistenza di una copertura assicurativa RC nonostante la mancata applicazione delle targhe professionali; l’art. 96 n. 1 LCS, sempre stando al difensore, non punisce del resto il semplice fatto di circolare senza targhe apposte, ma presuppone anch’esso l’assenza di una copertura assicurativa RC; donde la richiesta di proscioglimento dell’imputato per insussistenza dei reati, con oneri a carico dello Stato, e di un’adeguata indennità per ripetibili;

rispondendo ai seguenti quesiti:

1. se l'imputato è autore colpevole di infrazione all’art. 96 LCS;

2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova,

2.3 se dev’essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19 agosto 2003 o, in caso di risposta negativa, se dev’esserne prolungato il periodo di prova;

3. il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili;

preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 96 n. 1 cpv. 1 e n. 2 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU autore colpevole di circolazione senza targhe, art. 96 n. 1 cpv. 1 LCS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3120/2004 del 20 settembre 2004;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di circolazione senza licenza di circolazione e senza assicurazione, art. 96 n. 2 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel medesimo decreto d’accusa;

condanna ACCU

1. alla multa di fr. 200.–,

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 60.–;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19 agosto 2003;

assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80642),

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta di pagamento a carico del condannato:

fr. 200.– multa

fr. 40.– tassa di giustizia

fr. 20.– spese giudiziarie

fr. 260.– totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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