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10.2004.389

per aver infranto le prescizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio della prostituzione e per aver svolto una attività lucartiva in Svizzera senza essere in possesso del permesso

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 11.02.2005, PRPEN

Titolo:

per aver infranto le prescizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio della prostituzione e per aver svolto una attività lucartiva in Svizzera senza essere in possesso del permesso

ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE SOGGIORNO ILLEGALE

art. 199 CPS art. 23 cpv. 6 LDDS

Incarto n.

10.2004.389 ROC/MAM

DA

Bellinzona febbraio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per giudicare

ACCU 1;

prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione

per avere infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;

fatti

avvenuti: a __________ nel mese di febbraio 2004 per 3/4 giorni; a __________ per 20 giorni nel mese di maggio 2004, per 15/20 giorni nel mese di giugno 2004, per 20 giorni nel mese di luglio 2004, per 15 giorni nel mese di agosto 2004 e per 7 giorni nel mese di settembre 2004;

reato previsto dall’art. 199 CPS;

2. contravvenzione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri

per avere svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti: a __________ nel mese di febbraio 2004 per 3/4 giorni; a __________ per 20 giorni nel mese di maggio 2004, per 15/20 giorni nel mese di giugno 2004, per 20 giorni nel mese di luglio 2004, per 15 giorni nel mese di agosto 2004 e per 7 giorni nel mese di settembre 2004;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 6 LDDS;

perseguita con decreto d'accusa no. 3115/2004 del 14 settembre 2004 del Sostituto Procuratore Pubblico, __________ che propone la condanna della prevenuta:

1. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 settembre 2004 dall'accusata;

indetto il pedissequo dibattimento 11 febbraio 2005, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali e data lettura del decreto d’accusa;

letti ed esaminati gli atti e posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1 colpevole di

1.1.

esercizio illecito della prostituzione

per avere, a __________ nel mese di febbraio 2004 per 3/4 giorni, come pure a __________ per 20 giorni nel mese di maggio 2004, per 15/20 giorni nel mese di giugno 2004, per 20 giorni nel mese di luglio 2004, per 15 giorni nel mese di agosto 2004 e per 7 giorni nel mese di settembre 2004, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio della prostituzione omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;

1.2. contravvenzione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri

per avere, a __________ nel mese di febbraio 2004 per 3/4 giorni, come pure a __________ per 20 giorni nel mese di maggio 2004, per 15/20 giorni nel mese di giugno 2004, per 20 giorni nel mese di luglio 2004, per 15 giorni nel mese di agosto 2004 e per 7 giorni nel mese di settembre 2004, svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

2. In caso di risposta affermativa ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2., se deve

esserle inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere concessa la

sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale.

5.

In caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. , se devono

essere accollate alla condannata le tasse e le spese di giudizio e in quale

misura.

rispondendo affermativamente ai quesiti 1.1., 1.2., 2. e 5 e negativamente al quesito 4;

venendo contestualmente a cadere il quesito no. 3;

richiamati gli artt. 199 CP e 23 cpv. 6 LDDS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, art. 277 CPP e art. 39 lett. a LTG;

dichiara ACCU colpevole di

1. esercizio illecito della prostituzione

per avere, a __________ nel mese di febbraio 2004 per 3/4 giorni, come pure a __________ per 20 giorni nel mese di maggio 2004, per 15/20 giorni nel mese di giugno 2004, per 20 giorni nel mese di luglio 2004, per 15 giorni nel mese di agosto 2004 e per 7 giorni nel mese di settembre 2004, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio della prostituzione omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;

2. contravvenzione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri

per avere, a __________ nel mese di febbraio 2004 per 3/4 giorni, come pure a __________ per 20 giorni nel mese di maggio 2004, per 15/20 giorni nel mese di giugno 2004, per 20 giorni nel mese di luglio 2004, per 15 giorni nel mese di agosto 2004 e per 7 giorni nel mese di settembre 2004, svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

di conseguenza

condanna ACCU

1.Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

3.La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

le parti sono state avvertite al dibattimento del loro del diritto di presentare, per il tramite dello scrivente Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP), il condannato in contumacia potendo solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza, a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Il giudice: Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

Fr. 1'400.00 Totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 199 — read in the version of February 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2006, April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 257, Art. 276, and Art. 277 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.