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10.2004.406

lesioni semplici ripetute a danno del coniuge. In dubio pro reo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.406

Data decisione, Autorità: 17.03.2005, PRPEN

Titolo:

lesioni semplici ripetute a danno del coniuge. In dubio pro reo

LESIONE SEMPLICE AGGRAVATA

art. 66ter CPS art. 125 cf. 2 CPS

Incarto n.

10.2004.406/AMM

DA

Bellinzona marzo 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Valentina Borsari in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso dall’avv.,)

accusato di lesioni semplici ripetute

per avere, a __________ nel corso del mese di agosto 2004, in almeno due occasioni, colpendo ripetutamente al viso la moglie __________ (recte: __________) __________, procurandole lividi e un gonfiore, cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona;

reato previsto dall'art. 123 n. 2 CP;

perseguito con decreto d’accusa DA 3301/2004 del 4 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:

1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 200.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 6 ottobre 2004 dall’imputato;

indetto il dibattimento 17 marzo 2005, cui sono comparsi l’accusato, il difensore e il Procuratore pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti – il Procuratore pubblico, il quale – in estrema sintesi – spiega i motivi che lo hanno indotto a continuare il procedimento nonostante la richiesta di sospensione della vittima e rileva l’importanza di perseguire tali atti di violenza di coppia; sui fatti in rassegna, sottolinea la credibilità della versione della moglie – la quale non ha mai ritrattato pur manifestando l’intenzione di sospendere il pro­cedimento – confortata dalla deposizione testimoniale dell’amica; ciò, a fronte di una versione dell’imputato su taluni aspetti contraddittoria e, in generale, poco credibile; ne conclude, il Procuratore pubblico, per la conferma del decreto d’accusa, sia sul principio sia sulla pena proposta;

– il difensore, il quale – in estrema sintesi – ritiene che l’imputato abbia fornito una versione univoca e plausibile sia prima sia durante il dibattimento; ravvisa per contro diverse contraddizioni di rilievo fra la versione della moglie e quella della testimone, che, a suo parere, sono suscettibili di infondere un ragionevole dubbio sull’esistenza dei reati; donde la postulata assoluzione;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. se l'imputato è autore colpevole di lesioni semplici ripetute;

2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3. il giudizio sugli oneri processuali;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 n. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

proscioglie ACCU dall’accusa di lesioni semplici ripetute, art. 123 n. 2 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA 3301/2004 del 4 ottobre 2004;

carica le spese __________;

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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