Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2004.43

incusso timore ed aver minacciato di morte

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 14.01.2005, PRPEN

Titolo:

incusso timore ed aver minacciato di morte

MINACCIA

art. 180 CPS

Incarto n.

10.2004.43 ROC/MAM

DA

Bellinzona gennaio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di minaccia

per aver incusso timore, per interposta persona, a __________, che venne a sapere il 07.09.2003 della minaccia di morte, proferita nei suoi confronti e di quelli della sua famiglia, attraverso __________, la quale si era intrattenuta il 06.09.2003 con l'accusato presso il supermercato Migros di __________, ove lo stesso le esternò l'intenzione di voler procedere "come il Criscione";

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 180 CPS;

perseguito con decreto d'accusa no. 180/2004 del 26 gennaio 2004 del Sostituto Procuratore Pubblico __________ che propone la condanna del prevenuto:

1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

10 febbraio 2004,

indetto il pedissequo dibattimento 14 gennaio 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 6 dicembre 2004, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali e data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti e posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1 autore colpevole di

minaccia

per avere incusso timore, per interposta persona, a __________, che venne a sapere il 07.09.2003 della minaccia di morte, proferita nei suoi confronti e di quelli della sua famiglia, attraverso __________, la quale si era intrattenuta il 06.09.2003 con l'accusato presso il supermercato Migros di __________, ove lo stesso le esternò l'intenzione di voler procedere "come il Criscione";

2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

5.

In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

richiamati gli artt. 180 CP, 41 cifra 1 CPS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, art. 277 CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente a tutti i quesiti posti;

dichiara ACCU 1

colpevole di minaccia

per aver incusso timore, per interposta persona, a __________, che

venne a sapere il 07.09.2003 della minaccia di morte, proferita nei suoi

confronti e di quelli della sua famiglia, attraverso __________, la

quale si era intrattenuta il 06.09.2003 con l'accusato presso il supermercato

Migros di __________, ove lo stesso le esternò l'intenzione di voler procedere

"come il Criscione";

di conseguenza

condanna ACCU 1

1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

1.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie

di fr. 200.--.

ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

le parti sono state avvertite al dibattimento del loro diritto di presentare, per il tramite dello scrivente Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP), ritenuto che il condannato in contumacia può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato in contumacia della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

intimazione:

Ministero Pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Il giudice: Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

Fr. 400.00 Totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 180 — read in the version of January 1, 2005; the act was consolidated again on February 1, 2005, January 1, 2006, April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 257, Art. 276, and Art. 277 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.