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10.2004.444

condotto autoveicolo in stato di grave ubriachezza e condotto senza licenza di condurre gli fosse stata revocata

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 17.03.2005, PRPEN

Titolo:

condotto autoveicolo in stato di grave ubriachezza e condotto senza licenza di condurre gli fosse stata revocata

CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL

art. 91 cpv. 1 LCSTR art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2004.444/CEG

DA

Bellinzona marzo 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà,

per aver condotto l’autovettura Honda targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min.

1.21 – max. 1.71 grammi per mille),

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

2.circolazione malgrado la revoca,

per aver condotto la vettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCS;

perseguita con decreto d’accusa del 08.11.2004 no. DA 3658/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.— (mille).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il __________.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.—(duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.— (trecento);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 10 novembre 2004;

indetto il dibattimento 17 marzo 2005, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 17 gennaio 2005, non è comparsa, mentre il AINQ 1 con lettera 19 gennaio 2005 ha comunicato di rinunciare a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

1.1. circolazione in stato di ebrietà, per avere, a __________ il __________, condotto l’autovettura Honda targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 1.21 – max. 1.71 grammi per mille)?

1.2. circolazione malgrado la revoca, per avere, a __________ il __________, condotto la vettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa __________?

4.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 91 cpv. 1 e 95 cifra 2 LCS; 41 cifra 3 cpv. 1, cifra 4, 49 cifra 3 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 2., 3., 4. e 5., decaduto il quesito posto sub 4.1.,

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di circolazione in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS) e di circolazione malgrado la revoca (art. 95 cifra 2 LCS) per i fatti compiuti a __________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 3658/2004 del 08.11.2004;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2. alla multa di fr. 1'000.— (mille);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.--, per complessivi fr. 600.-- (seicento);

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81068),

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.-- multa

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'600.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 91 — read in the version of February 1, 2005; the act was consolidated again on December 1, 2005, January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, April 1, 2008, September 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.