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10.2004.479

per aver condotto la motoleggera senza essere in possesso della licenza di condurre

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 03.06.2005, PRPEN

Titolo:

per aver condotto la motoleggera senza essere in possesso della licenza di condurre

CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2004.479 ROC/MAM

DA

Bellinzona giugno 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di ripetuta circolazione senza licenza di condurre

per avere ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti

avvenuti a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto dall’art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS;

perseguito con decreto d'accusa no. 3863/2004 del 22 novembre 2004 del Procuratore Pubblico, Antonio Perugini che propone la condanna del prevenuto:

1. Alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, da espiare.

2. Alla multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.03.2004 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

2 dicembre 2004;

indetto il pedissequo dibattimento 3 giugno 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ammette la fattispecie oggettiva e soggettiva

del reato di cui al decreto d’accusa impugnato, ma, in applicazione dell’art. 63

CPS, postula, in via principale, la condanna del prevenuto ad una mera multa

e, in via subordinata, la sospensione condizionale della pena privativa della

libertà personale, e, in via ulteriormente subordinata, una massiccia riduzione

della pena privativa della libertà personale. In ogni caso chiede la non revoca

della pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei confronti del

prevenuto dal Ministero Pubblico in data 29.03.2004;

il Giudice sente nuovamente l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252

CPC);

egli si rimette a quanto affermato dal suo difensore, ricordando di avere perso

Il posto di lavoro in qualità di magazziniere per non potere più egli disporre di

un mezzo motorizzato per recarsi, ogni notte, sul posto di lavoro, e questo a

fare tempo dal mese di settembre 2004. Dichiara inoltre di essere al beneficio

della assicurazione disoccupazione al 100%, percependo ca. Fr. 2'600.--

mensili a titolo di indennità di disoccupazione;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È __________ autore colpevole di

ripetuta circolazione senza licenza di condurre

per avere, a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date precedenti, ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.03.2004.

5.in caso di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere

ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.

6.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

7.

In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e negativamente al quesito 4;;

dichiara __________, ;

colpevole di

ripetuta circolazione senza licenza di condurre

per avere, a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date

precedenti, ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________

senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

di conseguenza

condanna __________,

1. Alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 105 CPS).

2. Alla multa di fr. 1’600.-- (milleseicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 29.03.2004 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 200.--.

ordina L’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4

CPS.

ammonisce formalmente l’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'600.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

Fr. 2'000.00 Totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 257 and Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 252 — read in the version of July 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.